Sentenza 4 dicembre 2003
Massime • 1
In tema di avviso della conclusione delle indagini preliminari, è abnorme - perché, pur costituendo manifestazione di un legittimo potere, si esplica fuori dei casi consentiti al di là di ogni ragionevole limite - il provvedimento del giudice dibattimentale che dichiari la nullità dell'avviso stesso in quanto carente delle indicazioni previste dal secondo comma dell'art. 369-bis cod.proc.pen.. Dette indicazioni sono necessarie solo quando debba essere compiuto un atto cui il difensore abbia il diritto di assistere, e riguardano quindi un provvedimento - l'informazione sul diritto di difesa - che attiene ad una articolazione del procedimento solo eventuale, e comunque diversa e antecedente rispetto a quella introdotta dall'avviso di conclusione delle indagini.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/12/2003, n. 1239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1239 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANSONE Luigi Presidente del 04/12/2003
Dott. DERIU Luciano Consigliere SENTENZA
Dott. OLIVA Bruno Consigliere N. 1966
Dott. ANGRÒ Antonio S. Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. rel. Consigliere N. 12419/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.M. presso il Tribunale di Napoli avverso l'ordinanza 13/3/03 Tribunale di Napoli;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata e il ricorso;
Udita in udienza camerale la relazione fatta dal Consigliere Dott. Gramendola Francesco Paolo;
Letta la requisitoria del P.G. che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato;
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza in data 13/3/03 il Tribunale di Napoli in composizione monocratica nel procedimento penale a carico di PI ST per il reato di cui all'art. 385 c.p. dichiarava la nullità del decreto di citazione diretta a giudizio, in quanto l'avviso di cui all'art. 415/bis cpp. non conteneva l'elencazione dei diritti e delle facoltà previste dall'art. 369/bis cpp. e ordinava la restituzione degli atti al P.M. per i relativi adempimenti e per l'emissione di nuovo decreto.
Avverso tale provvedimento ricorre per Cassazione il P.M. presso il Tribunale di Napoli, chiedendone l'annullamento, e deducendone l'abnormità, siccome atto del tutto atipico e non altrimenti impugnabile. Rilevava il ricorrente che l'art. 552 co. 2^ cpp. nell'individuare le cause di nullità del decreto di citazione a giudizio tra le quali l'omesso avviso previsto dall'art. 415/bis e l'omesso invito all'imputato a presentarsi a rendere l'interrogatorio ex art. 375 co. 3^, non annoverava in relazione all'art. 415/bis la mancata elencazione dei diritti e delle facoltà previste dall'art. 369/bis, onde, per il principio di stretta tipicità delle nullità degli atti processuali stabilito dall'art. 177 cpp., l'omissione de quo doveva ritenersi "tamquam non esset", con la conseguenza che il provvedimento del giudice del dibattimento comportava una regressione indebita del procedimento alla fase delle indagini preliminare, contraria al sistema, e andava pertanto annullato.
Il ricorso è fondato.
È evidente infatti l'"error in procedendo" in cui è incorso il giudice monocratico nel ritenere che l'avviso ex art. 415/bis cpp. dovesse contenere l'elencazione dei diritti e delle facoltà summenzionate, proprie dell'informazione contemplata dall'art. 369/bis cpp. per il caso del compimento di un atto, cui il difensore ha diritto di assistere, in un momento quindi con tutta evidenza antecedente alla chiusura delle indagini preliminari ed eventuale, e senza che del compimento di un atto di tal fatta nel procedimento de quo vi fosse traccia. Non è inutile ricordare come, per costante giurisprudenza di questa Corte, abnorme non è solo il provvedimento che per la sua singolarità non sia inquadrabile nell'ambito dell'ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite (ex multis Cass. Sez. 5^ n. 182 dell'11/2/94 rv. 197091). Nella fattispecie la regressione del processo disposta nel provvedimento impugnato risulta indebita, il che costituisce ulteriore sintomo dell'abnormità del provvedimento medesimo (Cass. Sez. Un. 8/2/01 Fasano). L'ordinanza impugnata va quindi annullata senza rinvio e gli atti vanno restituiti al Tribunale di Napoli per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Napoli per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2004