Sentenza 12 giugno 2013
Massime • 1
È legittimo il provvedimento con cui il giudice del dibattimento dispone la rinnovazione della notifica del decreto che dispone il giudizio, notificato in precedenza in modo incompleto. (Fattispecie in cui il decreto originariamente notificato non conteneva uno dei capi di imputazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/06/2013, n. 7400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7400 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLDI Paolo - Presidente - del 12/06/2013
Dott. DE BERARDINIS Silvana - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - N. 1821
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 44436/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
R.E.F. N. IL (IS) ;
avverso la sentenza n. 1770/2009 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 12/06/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/06/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE BERARDINIS SILVANA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'ANGELO Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 12.6.2012 la Corte di Appello di Catanzaro pronunziava la riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Cosenza, in data 3/6/2009, nei confronti di R.E.F. , ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 393, 582 e 585 CP., dichiarando non doversi procedere per essere i reati estinti per prescrizione, e confermava le disposizioni civili. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore, deducendo:
1 - la violazione dell'art. l78 c.p.p., lett. c), art. 185 c.p.p., art. 460 c.p.p., comma 3, evidenziando che doveva ritenersi nullo il decreto di citazione - emesso a seguito della opposizione a decreto penale di condanna - in quanto detto decreto non era stato notificato, neanche al difensore d'ufficio;
2 -la nullità per violazione degli artt. 130, 516 e 552 c.p.p. e art. 143 disp. att. c.p.p., per mancata notifica del decreto di citazione contenente la completa indicazione della imputazione. Al riguardo rilevava di avere formulato l'eccezione in tal senso e che il giudice aveva disposto la rinnovazione dell'atto, solo nei confronti dell'imputato, e non anche nei confronti del difensore.(come eccepito all'udienza del 4-2-2009. 3-la violazione degli artt. 336 e 337 c.p.p. e art. 39 disp. att. c.p.p., art. 120 c.p., rilevando il difetto di querela per P.P.
, nonché per R.M.A. .
4-la erronea valutazione delle risultanze dibattimentali, ritenendo nella specie applicabile l'ipotesi della legittima difesa. Con motivi aggiunti la difesa deduceva la mancata acquisizione della querela di P.P. , e il difetto di valida querela di R.M.A. , in quanto l'atto era privo dell'istanza di punizione. -Censurava inoltre la sentenza dichiarativa dell'estinzione dei reati, evidenziando il travisamento della prova essendo emersa la prova che P.P. e R.M.A. erano stati ritenuti responsabili di lesioni aggravate, ed avevano ammesso di avere avuto una colluttazione con R.E.F. . Tanto era stato accertato con sentenza del GIP in data 18.4.2006, confermata dalla Corte di Appello di Catanzaro.
Ad avviso del difensore il giudice di primo grado avrebbe erroneamente valutato le prove e l'imputato avrebbe dovuto essere assolto, dal reato di cui all'art. 393 c.p., avendo agito per necessità di difendersi, e dunque ravvisando l'esimente di cui all'art. 52 c.p.. Il ricorrente lamentava pertanto che la Corte di Appello non avesse ritenuto di dover pronunziare l'assoluzione dell'imputato, dovendo ritenersi prevalente la formula assolutoria su quella di improcedibilità per estinzione del reato.
RILEVA IN DIRITTO
Il ricorso risulta privo di fondamento.
1 - In ordine al primo motivo si osserva che secondo il principio sancito da questa Corte con sentenza Sez. 1^, del 7/5/2004, n. 21821 - Gualandri - l'omessa notifica del decreto penale di condanna al difensore non determina una nullità assoluta ed è sanata dalla presentazione dell'opposizione poiché, avendo l'atto conseguito lo scopo, cui era diretto, viene meno l'interesse dell'imputato all'osservanza della disposizione violata.
In tal senso deve ritenersi pertanto che il motivo di impugnazione risulta privo di fondamento, e la decisione appare conforme al dettato giurisprudenziale.
2 - In riferimento alla dedotta nullità del decreto di citazione per incompletezza dello stesso, in riferimento alla mancanza di uno dei capi di imputazione deve osservarsi che - diversamente da quanto ritenuto dal difensore ricorrente tale nullità deve ritenersi suscettibile di essere sanata dal giudice del dibattimento, alla stregua del principio sancito da questa Corte con sentenza Sez. 6^, del 16.9.2003 n. 35547 , Guerrato (RV226884) - per cui "non è abnorme, anzi è legittimo e doveroso, il provvedimento del giudice del dibattimento di correzione di un errore materiale, non produttivo di alcuna nullità, riscontrato nel decreto che disponeva il rinvio a giudizio (massima inerente alla fattispecie in cui il GUP all'esito dell'udienza preliminare aveva disposto il rinvio a giudizio di alcuni imputati per una pluralità di reati, mentre nel decreto da notificare alle parti, non presenti in udienza, veniva erroneamente omessa una imputazione).
Orbene, nella specie, il giudice procedente, in presenza di eccezione tempestivamente formulata dalla difesa alla prima udienza utile, aveva disposto la nuova notifica del decreto di citazione, che conteneva la completa enunciazione del fatto, all'imputato. Tale rinnovazione dell'atto deve ritenersi idonea a sanare il vizio originario, e deve ritenersi correttamente interpretata la legge penale dalla Corte territoriale, laddove rileva che il difensore era a conoscenza dell'oggetto della contestazione, essendo presente al dibattimento e avendo svolto il proprio mandato.
3 - Devono ugualmente ritenersi privi di fondamento i rilievi articolati con il terzo motivo, dato che il giudice di appello ha evidenziato come fosse sussistente la querela formalizzata da P.P. ; peraltro in tale atto deve ritenersi compresa la formulazione di una istanza di punizione, insita nella manifestazione di volontà di proporre querela. Inoltre va evidenziato che la mancata ratifica della sottoscrizione del querelante non inficia la querela rendendola inefficace (v. Cass. Sez. 5^ del 15.12.2000, n. 13055 ). In atti risulta esistente la querela proposta da R.M.A. , e l'atto è regolarmente sottoscritto dalla predetta querelante e valido come tale anche per il P. , ex art. 122 c.p., stante la sussistenza di un unico reato(v. Cass. Sez. 2^, 4.8.1984, n. 7080 - Cavallaro), onde non assume rilevanza la censura difensiva, ai fini della esistenza della condizione di procedibilità. Infine devono ritenersi inammissibili le deduzioni difensive concernenti la mancata valutazione da parte del primo giudice e di quello di appello, dei presupposti di assoluzione dell'imputato, atteso che la sentenza impugnata rende conto della insussistenza dei presupposti di applicazione dell'art. 129 c.p.p., comma 2. Nè, nella specie, è dato ravvisare in base alle deduzioni difensive evidenti cause di proscioglimento dell'odierno ricorrente. (v. Cass. Sez. 3^ - 22.2.1993, n. 1594 - PM. in proc. Conte - sub art. 129 c.p.p.)-onde deve ritenersi correttamente motivato il provvedimento con riferimento all'art. 129 c.p.p., comma 1. Pertanto deve essere pronunziato il rigetto del ricorso, a cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Trattandosi di episodio di violenza tra familiari, si reputa opportuno disporre d'ufficio l'oscuramento dei dati identificativi.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone l'oscuramento dei dati.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2014