CASS
Sentenza 11 giugno 2026
Sentenza 11 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/06/2026, n. 21605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21605 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ST NT nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/09/2025 del GIP TRIBUNALE di CUNEO udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
lette/serre le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 21605 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 20/03/2026 Letta la requisitoria del dott. Giuseppe Sassone, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cuneo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta presentata nell'interesse di ON FA, finalizzata ad ottenere la applicazione del regime della continuazione in relazione ai reati di cui a due sentenze esecutive. 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, FA, deducendo violazione degli artt. 416-bis, 629, 81, secondo comma, cod. pen. e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione. Lamenta la difesa che il Giudice dell'esecuzione non ha tenuto conto che il reato associativo di cui alla seconda sentenza indicata nell'ordinanza è già stato posto in continuazione (interna) con una serie di estorsioni, tra cui una commessa fino al 2 aprile 2014, mentre l'estorsione di cui alla prima sentenza indicata in ordinanza risulta commessa dal 28 marzo 2014 all'8 aprile 2014, ponendosi in un rapporto di evidente contiguità temporale con le altre quattro giudicate con la seconda sentenza, anzi sovrapponendosi all'ultima delle quattro estorsioni. Rileva che detto Giudice non ha considerato la possibilità di riconoscere il vincolo tra le estorsioni, limitando la sua analisi all'impossibilità di riconoscere la continuazione tra l'estorsione di cui alla prima sentenza e il delitto associativo di cui alla seconda sentenza;
e che non ha considerato che la partecipazione associativa, seppure iniziata, come da imputazione, nel 2000, si è protratta fino alla data di emissione della sentenza di primo grado e, quindi, fino al 2017, essendo la condotta associativa contestata come permanente. Insiste, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per i motivi di seguito esposti. Il Giudice dell'esecuzione, come evidenziato dal ricorrente, focalizza la sua attenzione sull'ampio intervallo temporale che separa l'ingresso del FA nell'associazione criminale (2000) dal delitto di estorsione giudicato con la prima sentenza indicata in ordinanza, e non considera un dato processuale favorevole al condannato, quale il riconoscimento della continuazione interna nella seconda sentenza indicata in ordinanza tra il reato-mezzo e i reati- fine di estorsione, l'ultimo dei quali coevo all'omologo reato oggetto della prima sentenza. Trascura, poi, che la contestazione della partecipazione associativa, di cui alla seconda pronuncia oggetto di richiesta di unificazione in sede esecutiva, era "aperta", estendendosi fino alla data della sentenza di primo grado (7/06/2017) e riconnprendendo temporalmente tutti i delitti di estorsione, sia quelli già oggetto di unificazione da parte del giudice della cognizione della seconda sentenza, sia quello di cui alla prima sentenza. 2. Tali carenze e/o contraddizioni motivazionali impongono, pertanto, di procedere all'annullamento del provvedimento impugnato ed al rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cuneo, quale giudice dell'esecuzione, in diversa persona fisica giusta sentenza Corte cost. n. 183 del 2013, per una rivalutazione complessiva degli elementi sintomatici dell'unicità del disegno criminoso alla luce delle considerazioni appena svolte.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Cuneo - Ufficio G.i.p. Così deciso, il 20 marzo 2026.
lette/serre le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 21605 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 20/03/2026 Letta la requisitoria del dott. Giuseppe Sassone, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cuneo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta presentata nell'interesse di ON FA, finalizzata ad ottenere la applicazione del regime della continuazione in relazione ai reati di cui a due sentenze esecutive. 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, FA, deducendo violazione degli artt. 416-bis, 629, 81, secondo comma, cod. pen. e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione. Lamenta la difesa che il Giudice dell'esecuzione non ha tenuto conto che il reato associativo di cui alla seconda sentenza indicata nell'ordinanza è già stato posto in continuazione (interna) con una serie di estorsioni, tra cui una commessa fino al 2 aprile 2014, mentre l'estorsione di cui alla prima sentenza indicata in ordinanza risulta commessa dal 28 marzo 2014 all'8 aprile 2014, ponendosi in un rapporto di evidente contiguità temporale con le altre quattro giudicate con la seconda sentenza, anzi sovrapponendosi all'ultima delle quattro estorsioni. Rileva che detto Giudice non ha considerato la possibilità di riconoscere il vincolo tra le estorsioni, limitando la sua analisi all'impossibilità di riconoscere la continuazione tra l'estorsione di cui alla prima sentenza e il delitto associativo di cui alla seconda sentenza;
e che non ha considerato che la partecipazione associativa, seppure iniziata, come da imputazione, nel 2000, si è protratta fino alla data di emissione della sentenza di primo grado e, quindi, fino al 2017, essendo la condotta associativa contestata come permanente. Insiste, pertanto, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per i motivi di seguito esposti. Il Giudice dell'esecuzione, come evidenziato dal ricorrente, focalizza la sua attenzione sull'ampio intervallo temporale che separa l'ingresso del FA nell'associazione criminale (2000) dal delitto di estorsione giudicato con la prima sentenza indicata in ordinanza, e non considera un dato processuale favorevole al condannato, quale il riconoscimento della continuazione interna nella seconda sentenza indicata in ordinanza tra il reato-mezzo e i reati- fine di estorsione, l'ultimo dei quali coevo all'omologo reato oggetto della prima sentenza. Trascura, poi, che la contestazione della partecipazione associativa, di cui alla seconda pronuncia oggetto di richiesta di unificazione in sede esecutiva, era "aperta", estendendosi fino alla data della sentenza di primo grado (7/06/2017) e riconnprendendo temporalmente tutti i delitti di estorsione, sia quelli già oggetto di unificazione da parte del giudice della cognizione della seconda sentenza, sia quello di cui alla prima sentenza. 2. Tali carenze e/o contraddizioni motivazionali impongono, pertanto, di procedere all'annullamento del provvedimento impugnato ed al rinvio per nuovo giudizio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cuneo, quale giudice dell'esecuzione, in diversa persona fisica giusta sentenza Corte cost. n. 183 del 2013, per una rivalutazione complessiva degli elementi sintomatici dell'unicità del disegno criminoso alla luce delle considerazioni appena svolte.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Cuneo - Ufficio G.i.p. Così deciso, il 20 marzo 2026.