Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/02/2003, n. 2360
CASS
Sentenza 17 febbraio 2003

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L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi della motivazione o per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, interpretando l'art. 52, comma nono, del c.c.n.l. per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, in virtù del quale, in caso di risoluzione del rapporto, il dipendente ha diritto al periodo completo annuale di ferie, sempreché le stesse possano essere godute prima della data di risoluzione, ha ritenuto che questa clausola non esclude il diritto all'indennità sostitutiva commisurata all'intero periodo di ferie per quelle non fruite per ragioni indipendenti dalla volontà del dipendente, anche in riferimento alle cc.dd. "ferie aggiuntive" previste dal ccnl).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/02/2003, n. 2360
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2360
    Data del deposito : 17 febbraio 2003

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