Sentenza 17 febbraio 2003
Massime • 1
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi della motivazione o per violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, interpretando l'art. 52, comma nono, del c.c.n.l. per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato, in virtù del quale, in caso di risoluzione del rapporto, il dipendente ha diritto al periodo completo annuale di ferie, sempreché le stesse possano essere godute prima della data di risoluzione, ha ritenuto che questa clausola non esclude il diritto all'indennità sostitutiva commisurata all'intero periodo di ferie per quelle non fruite per ragioni indipendenti dalla volontà del dipendente, anche in riferimento alle cc.dd. "ferie aggiuntive" previste dal ccnl).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/02/2003, n. 2360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2360 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TREZZA Vincenzo - Presidente -
Dott. LUPI Fernando - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. VIDIRI Attilio - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FF.SS. SPA - FERROVIE DELLO STATO SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUIGI GIUSEPPE FARAVELLI 22, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO ROMEI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TA NN, già elettivamente domiciliato in ROMA VIA CASSIODORO 19, presso lo studio dell'avvocato ARTURO ALFIERI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RICCARDO LEONARDI, giusta delega in atti ed ora domiciliato d'ufficio presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1274/99 del Tribunale di PESARO, depositata il 22/12/99 - R.G.N. 1162/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/06/02 dal Consigliere Dott. Filippo CURCURUTO;
udito l'Avvocato ROMEI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso al Pretore di Pesaro, VA RA, conveniva in giudizio la S.p.A. Ferrovie dello Stato, della quale era stato dipendente, esponendo di esser stato collocato in quiescenza con effetto dal 31 maggio 1995 a seguito della procedura di prepensionamento prevista dalla legge 241 del 1990, e di aver ricevuto, alla cessazione del rapporto, l'indennità sostitutiva delle ferie non godute in misura inferiore a quella dovutagli.
Invocava in proposito l'art. 52 del contratto collettivo nazionale di lavoro alla stregua del quale, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il dipendente ha diritto al periodo completo annuale di ferie;
e chiedeva quindi la condanna delle Ferrovie a corrispondergli, per l'anno 1995, un'indennità pari a 32 giornate complessive di ferie.
Nella resistenza della convenuta il Pretore accoglieva la domanda, e la sentenza, impugnata dalle Ferrovie s.p.a., è stata confermata dal Tribunale di Pesaro con sentenza 22 dicembre 1999. Il giudice d'appello, nel pervenire a tale decisione, premette che, secondo la norma dell'art. 52 del c.c.n.l. 90/92, il dipendente ha diritto, in caso di risoluzione del rapporto, al periodo completo di ferie, che il diritto è irrinunciabile e non è ammessa la sostituzione con compenso alcuno, che, in caso di mancato godimento delle ferie per motivi non dipendenti dalla volontà del lavoratore, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, dovrà esser corrisposto un ventiseiesimo delle competenze fisse mensili. Il Tribunale osserva, quindi, che questa disciplina, siccome più favorevole, prevale su quella generale che collega proporzionalmente il numero di giorni fruibili nell'anno solare al quantum delle giornate lavorative prestate nel medesimo anno.
Il Tribunale aggiunge che risultava, inoltre, provato documentalmente come il lavoratore non avesse potuto fruire delle ferie prima della risoluzione del rapporto per cause estranee alla sua volontà : con disposizioni emanate il 20 aprile 1995, l'azienda aveva infatti fissato al 10 maggio il termine per le domande di prepensionamento, impartendo, in attuazione della legge 141 del 1990, prescrizioni dettagliate per l'inclusione dei richiedenti nelle apposite graduatorie, ed aveva comunicato al ricorrente la sua collocazione in posizione utile, in data 24 maggio 1995. In tale situazione il lavoratore non avrebbe potuto fruire di 32 giorni di ferie prima del 31 maggio 1995, data di cessazione dal servizio, avendo saputo solo il precedente giorno 24 che la sua domanda era stata accolta.
L'impossibilità di tempestiva fruizione delle ferie era imputabile alla condotta delle Ferrovie, le quali, in tempi irragionevolmente ristretti rispetto alla data di cessazione del rapporto, hanno comunicato l'inclusione del richiedente fra i beneficiari del prepensionamento, accordato da una legge risalente a 5 anni prima. Nè al riguardo aveva rilievo la possibilità per i lavoratori di presentare domanda fin dall'11 aprile dello stesso anno, essendo il collocamento in pensione condizionato alla predisposizione di fondi da parte dello Stato, quale condizione imprescindibile dell'attuazione del programma, escluso dunque ogni automatismo. Contro questa sentenza le Ferrovie dello Stato hanno proposto ricorso affidato a due motivi.
Il RA resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va affrontata la questione dell'ammissibilità del ricorso, sollevata dal controricorrente con riferimento al difetto del requisito di cui all'art. 366, n. 3, c.p.c. Il rilievo è infondato, poiché attraverso il richiamo alle pregresse vicende processuali, contenuto nelle pagg. da 1 a 3 del ricorso, possono essere individuati gli essenziali elementi di fatto sui quali è insorta la controversia.
Con il primo motivo di ricorso le Ferrovie dello Stato denunziano violazione dell'art. 36 Cost. e degli artt. 2109 e 1362 es segg., in relazione all'art. 52 del ccnl FS 1990/1992; omessa ed insufficiente motivazione, il tutto con riferimento agli artt. 360, n. 3 e 5, c.p.c..
Secondo la società ricorrente il Tribunale non ha considerato che le ferie hanno funzione reintegratrice rispetto al lavoro compiuto, e in questa funzione trova base il principio di proporzionalità fra diritto alle ferie e lavoro prestato. In caso di mancato godimento di ferie attribuite secondo il detto principio, sorge quindi il diritto all'indennità sostitutiva, che non è altro che una forma di risarcimento del danno .Nella specie, il contratto collettivo si discosta dal principio di proporzionalità con norma più favorevole ai lavoratori, consentendo il godimento di ferie che non corrispondono ad un periodo di lavoro reso precedentemente. La clausola, tuttavia, non prevede alcuna indennità sostitutiva, qualora queste ferie (aggiuntive) non vengano godute. Ma, poiché per esse, proprio perché aggiuntive, manca la funzione di recupero, non si può affermare che il loro mancato godimento produca danno risarcibile. Il Tribunale, in sostanza, violando il canone della interpretazione letterale, avrebbe applicato al periodo di ferie, ulteriore, concesso dal contratto, e da questo, legittimamente, subordinato ad una determinata condizione, i principi che governano il periodo di ferie coperto dalla garanzia costituzionale, rispetto al quale il contratto collettivo ha la sola funzione determinativa della loro durata.
Con il secondo motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione della legge 7 giugno 1990, n. 141, omessa ed insufficiente motivazione in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. Il Tribunale, nell'addebitare al datore di lavoro la mancata fruizione dell'intero periodo di ferie annuale da parte del lavoratore, sul rilievo che i tempi ristretti della procedura di prepensionamento erano dipesi unicamente dalla irragionevole condotta delle Ferrovie dello Stato, non ha considerato che, ai sensi della legge 141 del 1990, le scansioni temporali del procedimento di pensione erano il frutto di un complesso programma di volta in volta concordato con le organizzazioni sindacali e che la società era in sostanza vincolata sia per la scelta dei tempi che per le modalità entro cui perfezionare le procedure di prepensionamento. Il Tribunale, non tenendo conto di tutto ciò, non ha dimostrato neppure che alla base del mancato godimento di un periodo di ferie vi sia stato un comportamento colpevole da parte della società, diretto a pregiudicare i diritti del prestatore di lavoro.
I due motivi, che per la loro connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.
Innanzitutto, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, il Tribunale non ha violato il criterio fissato dall'art. 1362 c.c. Infatti, l'inciso contenuto nell'art. 52 del ccnl ("sempreché le stesse, ossia le ferie, possano esser godute") non risolve affatto, sul piano semantico, il problema dell'eventuale diritto all'indennità nel caso in cui esse non possano esser godute. Che poi, come sostenuto dalla società ricorrente, tale diritto non sorga per ragioni legate alla natura delle ferie, così aggiuntivamente concesse dal contratto, è questione ulteriore, evidentemente insuscettibile di soluzione alla stregua del mero dato letterale.
Il Tribunale, inoltre, non si è posto in contrasto con il principio di proporzionalità tra durata della prestazione lavorativa e durata delle ferie, che normalmente contratti collettivi disciplinano in una misura annua, da frazionare in proporzione al tempo lavorativo trascorso.
Infatti il Tribunale si è limitato a valorizzare la specifica clausola che attribuisce al dipendente, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il diritto al periodo completo di ferie, sempreché le stesse possano esser godute prima della data di risoluzione, ed ha inteso tale inciso nel senso che il diritto alle ferie non si perde ma si trasforma nel diritto all'indennità, quando la fruizione anticipata non sia potuta avvenire per cause indipendenti dalla volontà del dipendente. In tale modo, e nell'ambito del suo compito istituzionale di interpretazione del contratto, il Tribunale ha tenuto conto sostanzialmente che, con la clausola menzionata, le parti collettive avevano attribuito un diritto ai dipendenti e che l'impossibilità della sua fruizione non poteva esser valutata solo in una dimensione oggettiva, dovendosi porre l'ulteriore problema delle ragioni di tale mancato godimento. Così facendo, il Tribunale ha in sostanza osservato il principio, anche recentemente ribadito da questa Corte, per cui la disposizione di cui all'art. 52, punto 9, del c.c.n.l., applicabile, nel richiedere che la fruizione delle ferie avvenga prima dell'estinzione del rapporto di lavoro, non vale a configurare la cessazione del servizio come automatica estinzione del diritto, ne' il semplice verificarsi della cessazione medesima consente che l'obbligo gravante sullo stesso datore, ai sensi dell'art. 2109 cod. civ., di adoperarsi per rendere effettiva la fruizione delle ferie,
possa ritenersi non adempibile - con conseguente esonero da obblighi risarcitori - per eventi, quale il pensionamento, il cui accadimento riveste nell'ambito del rapporto di lavoro carattere di normalità (Cass. 3 agosto 2001, n. 10759; più recentemente v. anche, sostanzialmente nello stesso senso, Cass. 21 maggio 2002, n. 7451). Correttamente quindi il giudice d'appello ha indagato sulle ragioni del mancato godimento, accertando, come risulta dalla narrativa che precede, che esso non era dipeso dalla volontà del lavoratore, ma andava ricondotto a disfunzioni organizzative dell'azienda. Con il secondo dei motivi di ricorso l'azienda replica, sottolineando in sostanza la complessità degli adempimenti connessi al prepensionamento previsto dalla legge 141 del 1990 e l'assenza di margini circa modalità e tempi del prepensionamento. Ma tale replica non coglie nel segno, dovendosi considerare che, come pure affermato da questa Corte, l'impossibilità per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato in esodo anticipato ex art. 1 legge n. 141 del 1990, di usufruire dell'intero periodo di ferie maturate, in dipendenza dell'accoglimento della domanda di prepensionamento, non può essere valutata a danno del lavoratore, secondo il criterio dell'imputabilità dell'evento, trattandosi di una situazione di fatto determinata dal complesso bilanciamento di interessi dell'una e dell'altra parte, e non esonera perciò il datore di lavoro dall'obbligo di corrispondere l'indennità sostitutiva delle ferie non godute (Cass. 11 dicembre 2001, n. 15627). Poiché il ricorso non contiene argomenti che inducano a discostarsi dagli indirizzi espressi nelle citate sentenze, il Collegio ritiene di dover aderire ad essi, discostandosi quindi dal diverso orientamento, affermato nella sentenza 5 gennaio 2001, n. 96, invocata dalla società ricorrente, non senza sottolineare, peraltro, le diversità di quel caso, in cui il mancato godimento delle ferie era stato determinato dal fatto che il lavoratore, dopo avere presentato domanda di prepensionamento, ed in attesa della data di risoluzione del rapporto legislativamente predefinita, era caduto in prolungata malattia, che non gli aveva consentito la fruizione delle ferie aggiuntive prima della risoluzione del rapporto.
Il ricorso è dunque rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alla rifusione in favore del resistente delle spese di lite, liquidate in euro 12,00, oltre ad euro 1.500 per onorari.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2003