Sentenza 13 luglio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/07/2002, n. 10211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10211 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 1 0 2 1 1 / 0 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOM DEL H LO ITALIAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONELA CORTE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI - Presidente R.G. N. 18325/00 Dott. Bruno BATTIMIELLO - Consigliere Cron.17812 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud. 30/04/02 Rel. Consigliere Dott. Gabriella COLETTI ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: IL EP, LD LA, RA GI, DE RU LI, VI CL, OR OM, DE IE UI, ME LI, DE AR ER, OL CH, elettivamente domiciliati in ROMA VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell'avvocato li rappresenta e difende SERGIO VACIRCA, che all'avvocato SERGIO BONETTO, giusta delega unitamente in atti;
- ricorrenti contro 2002 AI - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
- 1892 GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale -1- rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso AN TA, EP DE RA,dagli avvocati giusta delega in atti;
controricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avversO la sentenza n. 2724/00 del Tribunale di TORINO, depositata il 04/07/00 R.G.N. 1957/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/04/02 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato VACIRCA;
udito l'Avvocato RICCIO per delega DI LULLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo e rigetto del secondo motivo del ricorso. -2- Svolgimento del processo AN EP e altri 11 lavoratori convenivano davanti al Pretore di Torino l'INPS e l'AI ed, affermando di essere stati esposti all'amianto per oltre un decennio, chiedevano l'accertamento del loro diritto al beneficio della rivalutazione contributiva di cui all'art. 13, comma 8, della legge n.257/92, nonché, in ogni caso, la pronuncia di una sentenza di accertamento che tenesse luogo della dichiarazione (nella specie, non rilasciata dall'AI) prevista dalla circolare 13.12.1995. Il Pretore, con sentenza del 30 luglio 1998 dichiarava il difetto di legittimazione passiva dell'AI e rigettava la domanda nei confronti dell'INPS. I lavoratori proponevano appello (solamente) contro il capo della sentenza con il quale era stata respinta la domanda nei confronti dell'INPS. L'Istituto si costituiva e chiedeva, con appello incidentale, che fossero dichiarati inammissibili il ricorso introduttivo del giudizio e l'appello avversari per carenza di interesse ad agire, nonché, in subordine, la declaratoria di legittimazione passiva dell'AI. Quest'ultimo deduceva la inammissibilità dell'appello avversario per tardività. Con sentenza del 4 luglio 2000 il Tribunale di Torino ha preliminarmente rilevato che l'appello dei lavoratori era tardivo rispetto al termine breve di cui all'art. 326 c.p.c., per essere stato il ricorso depositato dopo 30 giorni dalla notifica della sentenza di primo grado eseguita nei loro confronti su istanza dell'AI ma che ciò non comportava inammissibilità della impugnazione nei confronti dell'INPS, non sussistendo nella specie un'ipotesi di litisconsorzio necessario né comunque un rapporto sostanzialmente unitario di cui fosse parte (anche) l'AI. Il Collegio ha, peraltro, respinto nel merito la domanda, osservando la norma dell'art.13, comma 8, non è applicabile ai soggetti, come, nel caso, i lavoratori appellanti, per quali sia cessata la esposizione all'amianto prima della entrata in vigore della legge n.257/92 e che non abbiano subito alcun contraccolpo sul piano occupazionale a seguito di tale legge, non 3 ricorrendo in tal caso l'esigenza della specifica protezione sottintesa all'attribuzione del richiesto beneficio, l'agevolazione, cioè, del pensionamento di anzianità o di vecchiaia per i lavoratori destinati a perdere il posto di lavoro in quanto " dipendenti di quelle aziende costrette a dismettere la lavorazione o l'estrazione dell'amianto" a causa del Mor tives divieto di ulteriore uso della sostanza. Il Tribunale, infine, ha respinto la domanda di condanna alle spese per lite temeraria formulata dai lavoratori nei confronti dell'AI, per essersi l'Istituto costituito nel giudizio di secondo grado nonostante l'avvenuta formazione del giudicato sulla questione della sua carenza di legittimazione passiva, sul rilievo che la tardività dell'appello, rilevata dall'AI, era chiaramente evincibile dalle copie della sentenza di primo grado allegate al fascicolo degli stessi appellanti. Degli originari appellanti ricorrono per la cassazione di questa sentenza solamente i 10 lavoratori nominati in epigrafe con due motivi illustrati con successiva memoria. L'AI resiste con controricorso. L'INPS ha depositato la procura speciale al proprio difensore. Motivi della decisione Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 13, commi e 8, della legge n.257/92, come modificato dalla legge n.271/93; errata applicazione della stessa norma così come modificata dal d.l. n.169/93 non convertito in legge;
vizi di motivazione e omesso esame di fatti decisivi;
interpretazione comunque non conforme ai principi posti dall'art.3 Cost. Sostengono che la interpretazione restrittiva data dal Tribunale alla norma citata in premessa è errata perché non coerente con la finalità della norma stessa, la quale, letta tenendo conto anche delle considerazioni svolte dalla Corte costituzionale nella sentenza n.5/2000, mostra di voler favorire, attraverso l'agevolazione del pensionamento, l'esodo dal lavoro non soltanto dei lavoratori operanti nel settore dell'amianto ma, più in generale, di tutti i lavoratori che, per la prolungata esposizione alla sostanza nociva, abbiano subito un rischio capace di comprometterne la salute. Il motivo di ricorso è fondato nei sensi di cui alle considerazioni che seguono. Le osservazioni contenute nella motivazione delle sentenze di questa Corte n. 7407/98, 6605/98, 6620/98, nonché, indirettamente, in quella della sentenza delle Sezioni Unite n. 207/99, poste dal Tribunale a fondamento della decisione, devono ritenersi superate dalla interpretazione che della disposizione dell'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992 n.257 (nel testo modificato dall'art.1, comma 1, d.l. 5 giugno 1993 n.169 e poi dalla relativa legge di conversione 4 agosto 1993 n.271) questa stessa Corte ha dato nelle sue decisioni più recenti (cfr., in particolare, Cass. 28 giugno 2001 n.8859, 27 febbraio 2002 n.2926), rese in epoca successiva alla pronuncia 12 gennaio 2000 n.5 della Corte costituzionale, dichiarativa della non fondatezza delle questioni di costituzionalità della disposizione in oggetto, sollevate da alcuni giudici di merito con riferimento agli artt. 3 e 81 Cost.. Questo giudice, facendo proprie le indicazioni ermeneutiche di cui alla ricordata pronuncia, ha osservato come l'avere la legge n.271 del 1993 eliminato la specifica menzione -contenuta sia nel testo originario del comma 8 dell'art. 13, sia in quello sostituito dal d.l. n.169 del 1993 - dei “dipendenti delle imprese che estraggono amianto o utilizzano amianto come materia prima, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite o dismesse come unici soggetti destinatari 66 dell'apprestato beneficio previdenziale sia significativo dell'intento del legislatore di evitare ogni selezione soggettiva che possa derivare dal riferimento alla tipologia dell'attività del datore di lavoro e di attribuire, piuttosto, centralità all'avvenuta ultradecennale "esposizione” del lavoratore all'azione morbigena delle fibre di amianto;
così da attribuire il detto beneficio non solamente a coloro che siano occupati in imprese direttamente investite dall'intervento legislativo (quelle cioè che estraggono o 5 utilizzano amianto) e che abbiano perso ( o siano destinati a perdere) il posto di lavoro in conseguenza del divieto (art.1, comma 2, legge n.257/92) di ulteriore produzione e uso della sostanza, ma, più in generale, a tutti i lavoratori subordinati (è stata esclusa, infatti, l'applicabilità della ripetuta disposizione ai lavoratori autonomi: vedi Cass. 10 aprile 2002 n.5082), indipendentemente dalla natura dell'attività propria dell'impresa datrice di lavoro e senza che rilevino la circostanza della già avvenuta cessazione della esposizione alla data (28 aprile 1992) di entrata in vigore della legge n.257/92 (non a caso l'art. 13, comma 8, usa espressioni al passato), come pure quella che il richiedente non abbia subito “contraccolpi" sul piano occupazionale;
in tutti i casi ricorrendo la medesima situazione del concreto rischio del manifestarsi, anche a distanza di anni. di malattie pesantemente invalidanti (se non addirittura mortali) a causa dell'impiego di una sostanza di constatata pericolosità per la salute come l'amianto - cui la legge n.271 del 1993 ha voluto dare tutela offrendo ai lavoratori che abbiano operato per un considerevole periodo di tempo in attività che li ponevano a contatto con tale sostanza nociva la possibilità di abbandonare anticipatamente e definitivamente il lavoro attraverso un meccanismo che consente una più rapida acquisizione dei requisiti necessari alla maturazione del diritto ai trattamenti di pensione collegati appunto (come quelli di anzianità o di vecchiaia) alla definitiva cessazione dell'attività lavorativa. Che la norma dell'art. 13 comma 8 della legge n.257 del 1992 e successive modifiche sia volta a tutelare, in linea generale, tutti i lavoratori esposti all'amianto è stato, del resto, nuovamente ribadito dalla Corte costituzionale nella recentissima sentenza 22 aprile 2002 n.127. Il giudice delle leggi, scrutinando, ancora una volta, la legittimità costituzionale della ripetuta disposizione, dal giudice remittente considerata come non estensibile ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato, ha ritenuto non fondata la questione, osservando come una interpretazione nei sensi sopra precisati sia la sola costituzionalmente adeguata e coerente con le finalità perseguite dal legislatore, che na 6 voluto tener conto della capacità dell'amianto di produrre danni sull'organismo in relazione al tempo di esposizione, così da attribuire il beneficio della maggiorazione dell'anzianità contributiva in funzione compensativa dell'obiettiva pericolosità dell'attività lavorativa svolta. Alla luce delle considerazioni che precedono la disposizione denunciata si presta, dunque, ad essere interpretata in modo diverso da quello prospettato nella sentenza impugnata, consentendo di ricomprendere nel previsto beneficio previdenziale tutti i lavoratori Havoratori dipendenti, beninteso in presenza dei richiesti presupposti. attinenti, segnatamente, all'esposizione ultradecennale all'amianto, alla soggezione all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dalla esposizione all'amianto e al rischio morbigeno. A tale proposito questa Corte ha chiarito nella sentenza 3 aprile 2001 n.4913 (cui si sono uniformate le successive decisioni, tra le quali quelle più sopra menzionate) che un rischio morbigeno rilevante ai sensi di legge è configurabile solo se si accerti la presenza, nell'ambiente di lavoro, di una dispersione di fibre di amianto in concentrazione che, per essere superiore ai valori limite indicati nella legislazione prevenzionale di cui al d.lvo 15 agosto 1991 n.277 e successive modifiche, rende concreta (e non solo presunta) la possibilità del manifestarsi delle patologie, quali esse siano, che la sostanza capace di generare. Non ignora il Collegio che in dottrina sono state mosse critiche alla ricostruzione in questi termini della nozione di "esposizione all'amianto”, sostenendosi che una simile lettura dell'art. 13, comma 8, finirebbe per neutralizzare la portata precettiva delle norme sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, le quali (a partire dal d.p.r. 20 marzo 1956 n.618, recante norme modificatrici della legge 12 aprile 1943 n.455, istitutiva dell'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi) individuano le lavorazioni a rischio come quelle che 7 "comunque" espongono all'azione di fibre di amianto (vedi, oggi, la tabella 8 allegata al d.p.r. n.1124/1965 e la voce 56 della tabella 4 allegata allo stesso decreto) e alla cui stregua, dunque, l'incremento contributivo dovrebbe riconoscersi a tutti i lavoratori inseriti in realtà aziendali nelle quali si verifichi una qualche dispersione di tale sostanza. Senonchè le critiche suddette non considerano che è la stessa legge n.257/92 a dare fondamento normativo alla esigenza di una esposizione superiore, per intensità, a una determinata "soglia", prevedendo con specifica disposizione ( art.3, poi sostituito dall'art.16 della legge 24 aprile 1998 n.128) - che richiama, e in parte modifica, i valori indicati nel d.lvo n.277/91 - il limite di concentrazione al disotto del quale le fibre di amianto devono considerarsi “respirabili" nell'ambiente di lavoro (tanto da nor obbligare all'adozione di misure protettive specifiche) e mostrando, così, di ritenere insufficiente, agli effetti dei benefici da attribuire ai lavoratori “esposti”, la presenza della sostanza in quantità tale da non superare il limite anzidetto e da non rappresentare, per tale ragione, un potenziale pericolo per la salute. Inserito e letto in tale contesto, l' art.13, comma 8, della stessa legge non può essere interpretato altrimenti che nel senso di presupporre lo svolgimento di una delle lavorazioni specificate nel d.p.r. n.1124/65 (artt. 1 e 3) e nelle relative tabelle (ovvero, secondo la più costante giurisprudenza di questa Corte, lo svolgimento di attività qualificate dal cosiddetto "rischio ambientale") e il superamento della "soglia" di rischio espressamente individuata dal legislatore, senza che ciò ne determini un contrasto con le regole del sistema assicurativo gestito dall'AI ( le quali, dopo la sentenza della Corte costituzionale n.179/88, consentono di ritenere la esposizione a rischio nonostante la mancata tabellazione della lavorazione e in presenza di una qualsiasi quantità di fibre di amianto), rispondendo tali regole alla esigenza - propria ci tale sistema e non comparabile con quella sottesa all'attribuzione del beneficio 8 previdenziale di cui si discute di tutelare il lavoratore al verificarsi di una malattia - professionale. Del resto, se si ha riguardo alle altre misure di sostegno apprestate nelle varie disposizioni dello stesso art. 13, appare più che giustificata la necessità, per i lavoratori semplicemente esposti, di una doppia "soglia" (riguardante cioè sia la durata che la intensità della esposizione) di accesso al beneficio previdenziale, tenuto conto della diversità del rischio che, nel caso considerato dal comma 8, è solo eventuale, mentre è certo e ormai verificato nel caso (della malattia professionale) previsto dal comma 7, mentre è ancora eventuale ma con probabilità massima di manifestazione nel caso (dei lavoratori delle miniere o delle cave di amianto) descritto nel comma 6. E' da rilevare, infine, che, nella già ricordata sentenza n.5 del 2000, la Corte costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di costituzionalità dell'art. 13, comma 8 anche sotto il profilo evidenziato da alcuni giudici remittenti che la mancata determinazione del fattore rischio, cioè della misura di esposizione rilevante, avrebbe portato, in violazione dell'art. 3 Cost., a trattare in maniera uniforme situazioni di concreto pericolo e non, proprio in base ad una interpretazione della norma che re esclude l'intento di introdurre una indiscriminata rilevanza di qualsiasi tipo di esposizione, anche minima, purchè protrattasi per oltre dieci anni, e ne presuppone, viceversa, il riferimento a una specifica soglia di rilevanza del rischio (quella appunto indicata dal decreto legislativo n.277/91 e successive modifiche), in quanto tale da connotare le lavorazioni di potenzialità morbigene. L'accertamento della sussistenza di una esposizione significativa nei sensi sopra precisati deve essere compiuto dal giudice avendo riguardo alla singola collocazione lavorativa, verificando cioè - nel rispetto del criterio di ripartizione dell'onere probatorio ex art. 2697 cod.civ. (o, se del caso, avvalendosi dei poteri di ufficio ad esso riconosciuti nel rito del lavoro) - se colui che ha fatto richiesta del beneficio di cui 9 all'art. 13, comma 8, dopo aver indicato e provato la specifica lavorazione praticata, abbia anche dimostrato che l'ambiente nella quale la stessa si svolgeva presentava una concentrazione di polveri di amianto superiore ai valori limite indicati ( attraverso il rinvio al d.lvo n.277/91) nell'art.3 della legge n.257/92. Il lavoratore, inoltre, sempre nell'ottica della necessaria personalizzazione del rischio, dovrà dimostrare la sussistenza dell'ulteriore requisito prescritto dalla legge, vale a dire di essere stato esposto a quel rischio "qualificato" per un periodo superiore a dieci anni;
con l'avvertenza che, nel periodo in questione, dovranno essere computate le pause "fisiologiche" di attività (riposi, ferie, festività) che rientrano nella normale evoluzione del rapporto di lavoro. ed All'accertamento giudiziale in questione non è di ostacolo il mancato rilascio (ovvero il contenuto) delle dichiarazioni che, in punto di durata e di intensità di esposizione del lavoratore all'amianto, l'AI e il datore di lavoro sono chiamati ad effettuare nel corso della procedura amministrativa stabilita in sede congiunta da INPS, AI, Ministero del lavoro e parti sociali ed esplicitata in una circolare INPS (la n.304 del 13.12.1995). L'assolvimento delle menzionate incombenze, infatti, si inserisce - ed esaurisce i suoi effetti - nell'ambito della riferita procedura, conseguente alla richiesta del beneficio da parte del lavoratore interessato, senza acquisire per ciò stesso valenza di autonomo provvedimento lesivo di posizioni sostanziali del richiedente, né assumere carattere vincolante in ordine ai fatti attestati, che possono pur sempre formare oggetto di contestazione o di diverso accertamento in un eventuale successivo giudizio (vedi Cass. 25 febbraio 2002 n.2677, in motivazione). Alla stregua degli enunciati principi, la sentenza impugnata deve ritenersi non conforme a diritto, avendo la stessa respinto la domanda degli attuali ricorrenti sul presupposto, giuridicamente errato, della attribuibilità del ripetuto beneficio previdenziale ai soli lavoratori occupati in imprese operanti nel settore dell'amianto alla data di entrata in vigore della legge n.257/92. 10 Deve, quindi, disporsene la cassazione con rinvio della causa ad altro giudice di merito, per l'accertamento relativo alla sussistenza (o non), nel caso concreto, dei requisiti, soggettivi e oggettivi, richiesti dalla legge per l'attribuzione della reclamata rivalutazione, l'essere stati cioè i richiedenti adibiti, per oltre un decennio, ad attività di lavoro dipendente comportanti una "esposizione” all'amianto superiore alla soglia di rischio come sopra individuata. Con il secondo motivo e con denuncia di violazione degli artt. 92, 101 e 105 c.p.c., nonché di vizi di motivazione e omesso esame di fatti decisivi, sostengono i ricorrenti che, avendo essi chiaramente escluso di voler impugnare la statuizione di primo grado che negava la legittimazione dell'AI (tanto da non menzionarlo neppure nel ricorso in appello e da non notificargli la impugnazione), l'Istituto non aveva alcun interesse a costituirsi nel giudizio di secondo grado dal momento che, passata in giudicato quella statuizione, nessun pregiudizio gli sarebbe derivato dalla emananda sentenza tra essi appellanti e l'INPS. Questo motivo non è fondato. A giustificarne il rigetto è sufficiente la considerazione che, così come testualmente risulta dalle conclusioni delle parti riportate nell'epigrafe della impugnato provvedimento, l'INPS aveva proposto appello incidentale chiedendo, tra l'altro, la declaratoria di inammissibilità dell'appello delle parti private;
il che riapriva, nei confronti dell'Istituto, ogni possibilità di deduzione e di eccezione al riguardo, determinandone così l'interesse a costituirsi nell'incardinato giudizio. Tra l'altro, del tutto infondata si rivela la tesi difensiva secondo cui il Tribunale avrebbe affermato che la domanda di condanna dell'AI alle spese per lite temeraria non poteva essere accolta "..pur essendosi questo costituito nonostante fosse passato in giudicato il capo della sentenza che aveva respinto le domande originariamente formulate nei suoi confronti...". Questa frase, infatti, è riportata in motivazione come 11 argomento addotto dai lavoratori appellanti, mentre le ragioni poste dal giudice a quo a fondamento dell'affermata ritualità della costituzione dell'AI nel giudizio di appello sono esclusivamente quelle espresse a pagina 8, ultime cinque righe, della sentenza. Resta da esaminare la richiesta di cancellazione dal ricorso per cassazione di espressioni asseritamente lesive, che l'AI ha formulato nel controricorso e ribadito nella pubblica udienza. In proposito la Corte non può non rilevare che le espressioni censurate (a pag. 22 del ricorso: "la scorrettezza processuale dell'AI" ed a pag.23: “ risulta chiaramente provata la malafede e la scorrettezza processuale dell'AI") non sono di per sé sconvenienti né rivelano un intento volutamente offensivo nei confronti della controparte e dei suoi difensori, sì che non ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.89, comma 2, c.p.c. Il giudice di rinvio, designato nella Corte d'appello di Torino, provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo motivo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Torino. Così deciso in Roma il 30 aprile 2002 Il Cons. estensore Il Presidente hmini Paraguani fo 5 0 N 3 . 1 3 6 7 1 E G E L L G E A L D A I O S T T L D I R O T R E D O C S , E A S G I R M P I D A E E T N S E WERE 4300 LIERE 12