Sentenza 13 novembre 2007
Massime • 1
È procedibile d'ufficio il reato di danneggiamento di un immobile adibito un tempo a casello ferroviario, posto che la demanialità delle strade ferrate e delle relative pertinenze non è venuta meno a seguito della trasformazione dell'Azienda autonoma Ferrovie dello Stato in Ente Ferrovie dello Stato con struttura di società per azioni (v. Cass. civ., sez. III, n. 8406/1996, rv. 499697).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/11/2007, n. 43738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43738 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI IORIO Giorgio - Presidente - del 13/11/2007
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - N. 1111
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - N. 021328/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia;
avverso la sentenza del Tribunale di Treviso - Sezione distaccata di Conegliano, in data 17 settembre 2003;
nel procedimento a carico di:
ZZ DE, n. in Marocco nell'anno 1975;
e di:
El UL Rahal, n. in Marocco il 8.6.1972;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal consigliere dott. Franco Fiandanese;
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale dott. BAGLIONE Tindari, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Treviso - Sezione distaccata di Conegliano, con sentenza in data 17 settembre 2003, dichiarava non doversi procedere per mancanza di querela nei confronti di ZZ DE e di El UL Rahal, imputati del reato di danneggiamento aggravato ai sensi dell'art. 635 c.p., comma 2, n. 3 di un immobile adibito ad ex casello ferroviario. IL Tribunale argomenta che il gruppo Ferrovie dello Stato s.p.a. non è un ente pubblico e che il fabbricato di cui all'imputazione non è più utilizzato da anni e, quindi, deve escludersi che sia destinato ad uso pubblico. Propone ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia, deducendo che la demanialità delle strade ferrate e delle relative pertinenze, quale è appunto un casello ferroviario, ai sensi dell'art. 822 c.c., comma 2, non è venuta meno a seguito della costituzione dell'Ente ferrovie dello Stato avvenuta con legge n. 210 del 1985, fino ad una formale e definitiva sdemanializzazione, che nel caso di specie non risultava essere avvenuta.
Il P.G. ricorrente chiede, altresì, la correzione dell'errore materiale che sarebbe contenuto nell'intestazione della sentenza, in cui è indicato l'art. 635 c.p. in luogo dell'art. 633 c.p.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il motivo di ricorso è fondato.
Le Sezioni civili di questa Suprema Corte hanno formulato i seguenti principi, ai quali questo collegio aderisce: la demanialità delle strade ferrate e delle relative pertinenze, ai sensi dell'art. 822 c.c., comma 2 in quanto appartenenti all'Azienda Autonoma Ferrovie
dello Stato in epoca anteriore alla sua trasformazione in Ente Ferrovie dello Stato, avvenuta con L. n. 210 del 1985, non è cessata a seguito della trasformazione medesima (Cass. Sez. 3^ civ. 23 settembre 1996, n. 8406, riv. 499697; Sez. 3^ civ., 18 ottobre 1996, n. 9102, riv. 500144; Sez. 3^ civ., 16 ottobre 1996, n. 9047, riv. 500116; nello stesso senso Trib. Amm. Lazio Sez. 3^, 27 dicembre 1988, n. 2049); le strade ferrate incluse nel demanio pubblico comprendono il suolo e le essenziali strutture, necessarie al funzionamento della linea e, quindi, anche il casello ferroviario (Cass. Sez. 1^ civ. 4 marzo 1993, n. 2635, riv. 481230); il semplice fatto della cessazione dell'esercizio di una linea ferroviaria non determina il passaggio dei relativi beni materiali dal demanio al patrimonio disponibile (Cass. Sez. 3^ civ. 12 dicembre 1977, n. 5400, riv. 389060); la sdemanializzazione di una linea ferroviaria può essere anche tacita, ma non può derivare dalla semplice inutilizzazione, dovendo risultare da atti univoci e concludenti, incompatibili con la volontà dell'Amministrazione di conservarne la destinazione all'uso pubblico (Cass. Sez. 1^ civ. 4 marzo 1993, n. 2635, riv. 481231; Sez. 2^, 3 maggio 1996, n. 4089, riv. 497361; Sez. 2^civ. 30 agosto 2004, n. 17387, riv. 576380). La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Treviso, per nuovo giudizio che faccia applicazione dei principi di diritto, come sopra formulati.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza e dispone che gli atti siano trasmessi al Tribunale di Treviso per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 23 novembre 2007