Sentenza 12 febbraio 2013
Massime • 1
In tema di giudizio abbreviato, nella ipotesi di integrazione probatoria officiosa, la facoltà del pubblico ministero di effettuare nuova contestazione della recidiva è limitata alle nuove acquisizioni e non può, pertanto, basarsi su dati preesistenti alla integrazione promossa dal giudice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/02/2013, n. 9400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9400 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 12/02/2013
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 190
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 8930/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN EN N. IL 10/08/1956;
avverso la sentenza n. 177/2011 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 20/10/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/02/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'Angelo Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Macrì in sostituzione dell'avv. Bartolo Adriana.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 20.10.2011 la Corte d'appello di Reggio Calabria confermava l'affermazione di colpevolezza di AN CE per il reato di tentato omicidio in danno di OS GI, pronunciata con sentenza del gup del Tribunale di Locri in data 14.9.2010, riformando quest'ultima pronuncia solo in punto pena, nel senso che la sanzione veniva ridotta ad anni otto, mesi dieci e giorni venti di reclusione (rispetto alla pena inizialmente inflitta di anni undici, mesi uno e giorni dieci di reclusione). La corte territoriale ribadiva la fondatezza del quadro probatorio, quanto alla riportabilità del fatto all'imputato, sulla base 1) degli accertamenti di polizia giudiziaria che seguendo le macchie di sangue della vittima era giunta alla casa dell'BA, ove all'interno venivano rinvenute altre tracce ematiche, il coltello usato ancora sporco di sangue e ritenuto compatibile con le ferite riportate dalla vittima e soprattutto veniva rinvenuto un giubbotto di colore blu con all'interno la patente dell'NO; 2) delle dichiarazioni della vittima che aveva riferito di essere stato aggredito dall'BA con un coltello, senza peraltro alcuna giustificazione, dopo che avevano consumato la cena proprio a casa dell'BA ed egli, dopo essere uscito per andare a prendere le sigarette, era rientrato presso la casa di quest'ultimo; 3) delle dichiarazioni dello stesso imputato che ammetteva di aver colpito l'NO, ancorché assumendo di non averlo riconosciuto una volta rientrato in casa sua, dopo aver preso le sigarette, per mancanza di lucidità dovuta ad abuso di alcool.
Secondo la Corte territoriale non era censurabile il fatto che non essendo mai stata fatta chiara luce sul movente, il gip avesse deciso di applicare l'art. 441 c.p.p., comma 5 ed avesse risentito la vittima, onde ottenere una più compiuta ricostruzione dei fatti. Veniva ricordato che la dichiarazione della persona offesa ben può concorrere all'integrazione della prova e che nel caso specifico doveva ritenersi più che affidabile, considerato che si allineava alle emergenze disponibili (rinvenimento del coltello usato, rinvenimento di macchie che conducevano alla casa dell'BA e del giubbotto della vittima nella casa dell'imputato). A ciò si aggiungevano le dichiarazioni dei parenti della vittima, secondo cui il mattino del 13 aprile 2010 l'BA si era presentato al padre dell'NO per dire che il ferimento era avvenuto ad opera di terzi sconosciuti quando quest'ultimo era andato a prendere le sigarette, mentre alla sorella della vittima aveva riferito di aver colpito una persona che dopo l'uscita dell'NO da casa sua si presentò a lui, ma che egli non riconobbe affatto nell'NO.
La Corte escludeva che si potesse configurare l'esimente della legittima difesa, in quanto l'errore scusabile da parte dell'BA, stando alla sua stessa tesi, andava ricondotto all'asserito stato di alterazione alcoolica e tale situazione era da escludere poiché era emerso che l'Imputato aveva fatto un moderato uso di alcool.
Il fatto veniva ritenuto integrare il grave reato contestato, in quanto le ferite infette erano plurime ed avevano attinto parti vitali: una al collo era vasta e profonda, altre al braccio, alla radice del naso, in sede periorbitaria e zigomatica sinistra avevano reso necessario due interventi chirurgici, nonché la somministrazione di sacche di sangue intero, il che dimostrava il livello di gravità; inoltre era stata evidenziata la volontà di colpire molto intensamente, considerato che i colpi furono inferti con un'energia tale da recidere i tegumenti fino ai piani muscolo- fasciali profondi.
Il che non lasciava dubbi sull'animus necandi.
Non veniva ritenuto che sussistessero i presupposti per concedere le circostanze attenuanti generiche, in ragione anche dei gravi precedenti penali fatti registrare dall'imputato; veniva ritenuta anche la recidiva, ancorché contestata solo in sede di giudizio abbreviato, legittimamente a detta della Corte, in forza del combinato disposto degli artt. 441 bis e 423 c.p.p.; poiché la contestazione della recidiva avvenne sulla base di atti già esistenti e poiché comunque il gip assegnò all'imputato il termine di cui all'art. 441 bis c.p.p., comma 3, non sarebbe apprezzabile alcuna forzatura del diritto di difesa.
2. Avverso detta sentenza, hanno proposto ricorso in cassazione la difesa e l'imputato personalmente a mezzo di motivi aggiunti. La difesa deduce:
2.1.1 violazione di legge ed errata applicazione dell'art. 441 c.p.p., comma 5, quanto all'acquisizione officiosa di prova volta ad una diversa ricostruzione del fatto;
la decisione di escussione della persona offesa seguì all'intervento orale del suo difensore, che aveva ventilato un possibile movente ed all'esito di tale escussione venne stravolta la precedente narrazione dei fatti, avendo fornito la persona offesa una traccia di movente rimasta inesplorata;
tale prova, diretta ad una nuova costruzione del fatto doveva ritenersi inibita, per espresso principio di giurisprudenza.
2.1.2 violazione degli artt. 52, 55 e 59 c.p., in ipotesi di sussistenza di eccesso colposo della scriminate putativa della legittima difesa, omessa valutazione del fatto e illogicità manifesta in ordine alla valutazione della dichiarazione della persona offesa, sulla scorta della quale è stata esclusa la ricorrenza della putatività e quindi dell'eccesso colposo. La Corte avrebbe opinato sulla base della sola dichiarazione postuma della persona offesa, che invero ab initio aveva ammesso che l'BA lo aveva aggredito sotto i fumi dell'alcool. Tale prima versione era del resto supportata dalle emergenze disponibili a seguito del sopraluogo, da cui era emerso che nel vano cucina non era stata rinvenuta alcuna traccia ematica o alcun segno di rissa e che il disordine era in tutta la casa. È stato detto che la vittima non fu in grado di indicare alcuna ragione dell'aggressione, salvo in limine attribuire dignità ad un movente legato ad un tale signora Laura, risultata del tutto sconosciuta. Non sarebbe quindi stata sottoposta a controllo rigoroso la credibilità della persona offesa. Viene censurato che sia stata esclusa attendibilità al primo assunto dell'imputato secondo cui egli, non riconoscendo l'NO che non aveva il giubbotto, mentre rientrava in casa sua, lo assalì anche perché sotto i fumi dell'alcool. Secondo la difesa, si verserebbe nell'ipotesi dell'errore scusabile che integra la scriminante putativa che trova base in un fatto che seppure malamente rappresentato o compreso, abbia la possibilità di determinare nell'agente la giustificata persuasione di trovarsi esposto al pericolo attuale di un'offesa ingiusta. Tale pericolo venne riconosciuto sussistente dallo stesso NO.
2.1.3 vizio di motivazione per illogicità in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, omessa valutazione di elementi di giudizio segnalati con l'atto di appello:
non sarebbero stati tenuti in conto il comportamento collaborativo dell'Imputato sia in fase di indagini che in fase processuale ed il fatto che egli non si diede alla fuga, aspettando l'arrivo delle forze dell'ordine.
2.1.4 violazione art. 99 c.p., eccessività della sanzione per illegittima contestazione della recidiva, nonché errore di calcolo nell'applicazione dell'aumento di pena a tale titolo. L'imputazione nel rito abbreviato in mancanza di attività istruttoria è cristallizzata nel reato contestato ed in caso di integrazione probatoria il Pm può effettuare nuove contestazioni solo se strettamente legate alle nuove risultanze processuali, non potendo invece rivalutare gli elementi che erano già agli atti e rimasero esclusi per sua volontà od omissione, con il che la recidiva non poteva essere contestata. In ogni caso, sarebbe errato il calcolo della pena a titolo di aumento per la recidiva, poiché superiore ai due terzi della pena base;
la riduzione di un terzo è parimenti errata per mero errore di calcolo.
Il ricorrente personalmente ha dedotto, con motivi aggiunti:
2.2.1 illogicità della motivazione quanto alla qualificazione del reato. Sarebbe stato omesso da parte della Corte di valutare, prima di concludere in termini di omicidio, la mancanza di motivazione ad una siffatta azione. Sarebbe stata limitata la valutazione al dato della tipologia delle ferite, dimenticando alcuni profili, quali la vecchia amicizia Intercorsa tra vittima ed imputato che avevano consumato insieme quella sera oltre all'aperitivo pure la cena, e che nel corso della sera avevano consumato tre o quattro bicchieri di vino a testa, e quali il fatto che l'azione lesiva ebbe luogo alle 2,30 quando l'NO rientrò in casa BA, da cui si era allontanato per prendere le sigarette, che l'arma usata era un coltello di modeste dimensioni e che prima di colpire l'BA disse più volte la frase "dimmi chi sei o ti ammazzo". Tutto ciò avrebbe dovuto portare a ritenere la mancanza di una volontà omicidiaria, di premeditazione o anche solo di dolo d'impeto. L'imputato insiste nel fare rilevare che l'aver bevuto tre/quattro bicchieri di vino comportava alterazione;
che il fatto che sia stato usato un coltellino, laddove in casa vi erano oggetti ben più micidiali, dimostra la mancanza di intento aggressivo. Sia la vittima che l'aggressore hanno convenuto sul fatto che l'BA, alla vista dell'NO, non riconoscendolo, gli disse la frase "dimmi chi sei o ti ammazzo", il che doveva dimostrare la mancanza di animus necandi.
2.2.2. Violazione di legge quanto alla misura della pena. Viene fatto rilevare che la Corte non avrebbe fornito il criterio sulla base del quale operò l'aumento per la recidiva, nell'ambito della forbice che va da un terzo a due terzi.
3. Sono stati presentati motivi aggiunti con cui la difesa ha ribadito l'eccezione processuale, secondo cui era irrituale ed inammissibile la contestazione della recidiva nell'ambito del giudizio abbreviato che, pur all'esito della riforma del 1999, non consente un ampliamento dell'impugnazione, non essendo un procedimento fluido sul piano probatorio e dell'imputazione. Sono poi stati dedotti motivi sul valore probante delle dichiarazioni della persona offesa, aspetto che non sarebbe stata adeguatamente argomentato, tanto più in presenza di dati che dimostravano la non aderenza ai fatti (NO disse di esser stato squarciato alla gola nel vano cucina, ove non furono rilevate tracce di sangue). È stato dedotto il vizio conseguente alla mancata facoltà riconosciuta all'imputato di offrire una controprova, all'esito delle dichiarazioni dell'offeso assunte in udienza, con violazione del principio della parità delle parti;
è stato lamentata l'insufficienza del discorso giustificativo della sentenza sulla non adesione alle argomentazioni difensive. È stata opposta la carenza motivazionale sulla scriminante putativa della legittima difesa, essendo stato omesso di considerare che la vittima era priva del giubbotto, il che fu all'origine del mancato suo riconoscimento ad opera dell'imputato obnubilato dall'alcool, quando rientrò nella sua abitazione. Infine è stata dedotta la mancata valutazione della incapacità di intendere e volere dell'imputato al momento del fatto. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto. Il profilo di diritto che questa Corte deve esaminare e su cui è chiamata a rispondere è se possa essere contestata la recidiva quando l'integrazione istruttoria in sede di giudizio abbreviato sia stata disposta d'ufficio, ma soprattutto se la contestazione possa essere disposta non all'esito delle nuove emergenze acquisite in forza dell'integrazione promossa, ma sulla base di dati già presenti agli atti fin dal momento in cui l'opzione sul rito venne esercitata. Sul punto si deve premettere che la disciplina del giudizio abbreviato quanto alla contestazione delle aggravanti e in genere alla modifica dell'imputazione trova applicazione anche per la "recidiva" e che l'espressa esclusione da parte dell'art. 441 c.p.p., comma 1 della disposizione dell'art. 423 c.p.p., dal novero delle norme applicabili impedisce che in tale tipo di rito speciale il pubblico ministero possa contestare una circostanza aggravante, ovvero modificare l'imputazione, in quanto il giudizio deve svolgersi secondo la sua tipica struttura, quindi allo stato degli atti, con la conseguente immutabilità dell'originaria contestazione (Sez. 6, 19.1.2010, n. 13117). L'errore in cui abbia ad incorrere il pm a seguito della mancata contestazione della recidiva, tanto più in ipotesi di chiara sussistenza dei presupposti per la contestazione, non è senza rimedio, ma deve risolversi nell'ambito dell'udienza preliminare, nei termini di cui all'art. 423 c.p.p., e comunque (ove l'udienza preliminare non abbia luogo) prima della scelta del rito. Detto questo è immediato rilevare che nel caso di specie del tutto legittimamente (cfr. al riguardo. La sentenza di questa Sezione 5/12/06, P.G. in proc. Montalto e altri, rv.236.229) il gup azionò il meccanismo previsto dall'art. 441 c.p.p., comma 5, per superare lo stallo conseguente alla non decidibilità allo stato degli atti, disponendo l'audizione della persona offesa, per fare luce soprattutto sul movente dell'azione di sangue. L'apertura alle nuove contestazioni previsto dall'art. 441 bis c.p.p., anche nell'ipotesi in cui l'integrazione probatoria sia avvenuta d'ufficio, trova il suo presupposto nelle nuove emergenze affiorate a seguito dell'integrazione, nel senso che il meccanismo non può essere inteso come un viatico per una nuova o più circostanziata contestazione alla luce delle preesistenti emergenze, poiché così opinando si verrebbe ad eludere la previsione di cui all'art. 441 c.p.p., comma 1, nei termini sopra richiamati, laddove lo spazio per le nuove contestazioni deve essere strettamente delimitato nel perimetro delle nuove acquisizioni. In tale senso depone lo stesso tenore letterale dell'art. 441 bis, laddove viene posta come premessa delle nuove contestazioni la ricorrenza dell'ipotesi di cui all'art. 438, comma 5 e art. 441, comma 5, non fine a se stessa, ma nell'ottica dell'intervenuta acquisizione di nuove emergenze alteranti lo stato degli atti e quindi giustificative di apporti correttivi alla contestazione.
Dunque la sentenza impugnata deve essere censurata sul punto, avendo i giudici del merito erroneamente ritenuto che la facoltà di nuova contestazione all'esito dell'integrazione fosse ampia ed incondizionata, così da poter condurre il pm alla contestazione della recidiva non sulla base dei dati raccolti all'esito dell'attività di cui all'art. 441 c.p.p., comma 5, che era stata preordinata a meglio lumeggiare il movente dell'azione delittuosa. Non poteva portare ad opinare diversamente la circostanza che nel caso di specie venne concesso alla parte il termine previsto dall'art. 441 bis c.p.p., comma 3, proprio per l'insussistenza in radice dei presupposti per la nuova contestazione, che non legittimava la concessione del termine a difesa. Ne consegue che la recidiva deve essere esclusa e la sentenza va annullata sul punto. Il secondo e terzo motivo di ricorso sono infondati, mentre il quarto è assorbito dal motivo accolto.
La valutazione sull'insussistenza di eccesso colposo in causa di giustificazione, così come svolta dalla Corte territoriale è corretta, non essendo in linea di fatto (Ndr.: testo originale non comprensibile) l'asserito errore sulla sussistenza di una situazione di pericolo, del tutto incredibile considerata la conoscenza tra i protagonisti dell'episodio, attribuibile all'abuso di sostanza alcooliche;
ne' poteva essere ritenuta un'incapacità di intendere e volere dell'BA riconducibile allo stesso motivo, non potendo rilevare in tal senso uno stato di alterazione liberamente provocato, alterazione che peraltro i giudici del merito hanno notevolmente ridimensionato, facendo riferimento a dati di fatto oggettivi (v. pag. 39 sent. di primo grado) che non possono essere messi in discussione in sede di legittimità.
Quanto alla mancata rappresentazione di plausibili ragioni che portarono all'aggressione non può avere ricadute sulla valutazione dell'episodio che resta un fatto aggressivo ancor più fosco perché legato ad inconfessabili moventi, ricostruito nella sua dinamica e nelle sue conseguenze, del tutto ascrivibile alla mano dell'imputato, a fronte degli inequivoci rilievi assicurati dagli investigatori nell'immediatezza del fatto nella di lui abitazione (tracce di sangue, coltello insanguinato, resti di cena a due, rinvenimento del giubbotto della vittima). È quindi doveroso ricordare che l'affermazione di colpevolezza dell'imputato è seguita non già alle sole indicazioni della persona offesa (tra l'altro piuttosto reticente sul movente), quanto alle emergenze suindicate di inequivoca valenza dimostrativa.
Corretta è stata ancora l'iniziativa del Giudice di prime cure, una volta disposta l'audizione della persona offesa alla ricerca di un plausibile movente, di chiudere a nuove emergenze che nulla potevano portare sulla genesi del delitto, laddove il fatto in sè era perfettamente delineato e non necessitava di ulteriori contributi, soprattutto in una dimensione di giudizio allo stato degli atti, informata a criteri di economicità processuale.
Quanto al terzo motivo sulla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, va detto che i giudici del merito hanno congruamente motivato, ancorando la decisione alla personalità dell'imputato, gravato da numerosi precedenti e soggetto a misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Non è ravvisabile alcuna deriva nell'esercizio del potere discrezionale riconosciuto al giudice del merito nella concessione o meno delle invocate circostanze.
Ai sensi dell'art. 620 c.p.p., lett. l), questa corte può annullare senza rinvio la sentenza impugnata per il primo motivo dedotto, essendo possibile provvedere direttamente alla determinazione della pena: eliminato l'aumento per la recidiva, la pena base stabilita in anni sette di reclusione dai giudici a quibus deve essere ridotta ex art. 442 c.p.p., alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione. Il ricorso va rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva che esclude e per l'effetto ridetermina la pena in anni quattro e mesi otto di reclusione;
rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2012.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2013