Sentenza 12 aprile 1999
Massime • 1
Il diritto, previsto dall'art. 429 cod. proc. civ. - norma che si pone in rapporto di specialità con l'art. 1224 cod. civ., di guisa che l'applicabilità del primo esclude il ricorso al secondo -, agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria, esteso ai crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale dalla sentenza n. 156 del 1991 della Corte costituzionale, decorre dal giorno in cui si sono verificate le condizioni di responsabilità dell'istituto debitore per il ritardo nell'adempimento, e, quindi, dopo centoventi giorni dalla presentazione della domanda senza che l'istituto si sia pronunciato. Ne consegue che nel caso di revoca illegittima di una prestazione assistenziale già in atto, essendo automatici la costituzione in mora del debitore e l'obbligo della corresponsione degli interessi e della rivalutazione, gli interessi spettano sul credito assistenziale dal momento della revoca in conseguenza del solo inadempimento dell'ente erogatore (Ministero dell'Interno), a prescindere sia dalla prova sia dalla costituzione in mora del debitore, in quanto, in base al citato art. 429, il diritto agli stessi decorre dalla data di maturazione del credito.(Fattispecie in materia di revoca illegittima dell'assegno mensile di assistenza di cui alla legge n.118 del 1971).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/04/1999, n. 3581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3581 |
| Data del deposito : | 12 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco SOMMELLA - Presidente -
Dott. Giovanni MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. Vincenzo CASTIGLIONE - Consigliere -
Dott. Guido VIDIRI - Consigliere -
Dott. Arcangelo DE BIASE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RO NI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. BETTOLO, N^ 17, e da ultimo, d'ufficio, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'Avv. ROMEO FERRUCCI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, N^ 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 200/95 del Tribunale di VITERBO, depositata il 03/03/95, R.G.N. 903/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/12/98 dal Consigliere Dott. Arcangelo DE BIASE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
EL NO, invalido civile al 67%, dopo il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza di cui alla l.n. 118/71 ottenuto il 7.4.1981, la sua revoca - disposta il 5.11.82 - e il suo ripristino, accordato il 29.5.1990 con decorrenza dal 1.4.1985, presentava ricorso il 12.5.1992 al Pretore di Viterbo, giudice del lavoro, per ottenere la condanna del Ministero dell'Interno al pagamento degli arretrati non corrisposti dalla data dell'ultimo versamento al 1^.
4.1985 con gli interessi come per legge su tutti gli arretrati, corrisposti e non corrisposti. L'adito Pretore, con sentenza non definitiva n. 213/93, accoglieva in parte la domanda e condannava il Ministero convenuto, alla corresponsione dell'assegno di assistenza dalla data della revoca al 31.3.1985, limitando la decorrenza degli interessi legali dal 14.7.1990, cioè dal 121^ giorno, successivo alla presentazione della domanda amministrativa. Detta sentenza veniva appellata dal NO nella parte riguardante la predetta decorrenza degli interessi legali, ma il Tribunale di Viterbo respingeva l'appello, confermando la sentenza pretorile.
Avverso la sentenza del secondo Giudice proponeva ricorso per cassazione il NO, articolando un unico motivo di gravame, concernente violazione e/o falsa applicazione dell'art. 442 c.p.c. e del richiamato art. 429 c.p.c., e/o omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione.
Premesso che gli interessi, affermava il ricorrente, decorrono dal 120^ giorno dalla presentazione della domanda amministrativa, la sentenza del Tribunale di Viterbo andava cassata in quanto, da una parte (recuperando quanto aveva ritenuto il Pretore), aveva considerato erroneamente l'istanza del ricorrente per il ripristino della pensione una nuova domanda amministrativa, dall'altra aveva affermato l'indispensabilità della domanda, quale titolo che autorizzasse la prestazione e la costituzione in mora della P.A.. In realtà, il NO aveva presentato un'unica domanda amministrativa in seguito a cui, con provvedimento del 10.2.1981, il diritto alla provvidenza gli era stato riconosciuto;
solo successivamente, ma non per perdita dei requisiti bensì per diverso orientamento del Ministero, la pensione gli fu revocata. Il Ministero, con circolare n.^ 2/90 del 15.1.1990, aveva poi cambiato di nuovo orientamento, sostenendo il contrario di ciò che lo aveva indotto a effettuare la revoca, per cui il ricorrente chiedeva il ripristino di quanto gli era stato ingiustamente tolto. La revoca dell'assegno era stato quindi un atto arbitrario e illegittimo, che non avrebbe dovuto interrompere l'erogazione del beneficio, per cui gli interessi, componenti essenziali del credito assistenziale, spettavano al ricorrente dalla data della revoca per il solo ritardo nell'adempimento.
Per questi motivi
il ricorrente chiedeva che questa S. Corte volesse cassare la sentenza impugnata con ogni conseguenza di legge del caso, e in particolare con la condanna del Ministero dell'Interno alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione e di quello di appello.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva a ministero dell'Avvocatura Generale dello Stato il resistente Ministero dell'Interno in persona del Ministro p.t. con controricorso, con cui chiedeva che fosse respinto il ricorso del NO, col favore delle spese.
Quindi, nelle conclusioni delle parti come in epigrafe trascritte, la causa veniva decisa il 15.12.1998.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, per cui va accolto.
Il diritto, previsto dall'art.429 c.p.c. -norma che si pone in rapporto di specialità rispetto all'art. 1224 C.C., di guisa che l'applicazione (o l'applicabilità) del primo esclude il ricorso al secondo -, agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, esteso ai crediti relativi a prestazioni di previdenza ,sociale dalla sentenza n. 156 del 1991 della C. Costituzionale, decorre dal giorno in cui si sono verificate le condizioni di responsabilità dell'istituto debitore e, quindi, dopo centoventi giorni dalla presentazione della domanda senza che l'Istituto vi sia pronunciato. Nel caso in esame trattandosi di revoca illegittima di una prestazione già in atto, la costituzione in mora è automatica, così come l'obbligo della corresponsione degli interessi e della rivalutazione.
Gli interessi legali quindi spettano al credito assistenziale dal momento della revoca in conseguenza del solo inadempimento del Ministero, e ciò prescindendosi sia dalla prova, sia dalla costituzione in mora del debitore in quanto, ex art. 429 c. p. c. , il diritto agli stessi decorre dalla data di maturazione del credito. Pertanto la sentenza impugnata va cassata, e la causa rimessa ad altro Tribunale, che si designa in quello di Roma, che si adeguerà ai principi indicati e provvederà anche al regolamento delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese al Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 1999