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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 30/01/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, dott. Raffaele Lapenta, all'udienza del 30.01.2025, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 2241/2024
TRA
rappresentata e difesa come in atti Parte_1 dall'avv. Andrea Sterli
ricorrente
E
– contumace Controparte_1
convenuto
OGGETTO: spettanze
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
***
Con ricorso depositato in data 04.10.2024, debitamente notificato,
agiva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale Parte_1
in funzione di Giudice del Lavoro, nei confronti di
[...]
per ivi sentire condannare la Controparte_1
convenuta al pagamento in proprio favore delle omesse spettanze retributive quantificate come in atti, oltre interessi rivalutazione monetaria.
La ricorrente, in particolare, assumeva di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dal 26.11.2019 al 28.07.2024 in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo parziale e determinato inquadrata al livello 6 CCNL Turismo;
lamentava l'omessa corresponsione delle retribuzioni relative ai mesi da aprile a luglio
2024, quattordicesima, ratei e competenze di fine rapporto per complessivi € 11.794,05 (di cui € 5.454,59 a titolo di TFR).
Insisteva, dunque, per l'accoglimento delle conclusioni sopra sinteticamente rimesse, con condanna della convenuta a corrisponderle gli importi testé indicati, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Nessuno si costituiva per la convenuta
[...]
accertata la regolarità del procedimento Controparte_1
di notifica degli atti di causa, il Giudice dichiarava a verbale la contumacia della società e definiva il giudizio con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato, pertanto, merita accoglimento per le ragioni di seguito sviluppate.
***
Parte ricorrente ha provato la sussistenza dei fatti che costituiscono il fondamento della domanda fatta valere in giudizio, mediante la produzione in giudizio delle buste paga e del CU 2023 (doc. 1-3), dell'acconto ricevuto per il mese di aprile 2024 (doc. 2).
L'istante ha, quindi, dimostrato l'esecuzione della prestazione dedotta, dovendosi ricordare che nell'azione di adempimento, come quella in esame, “il creditore è tenuto a provare soltanto
l'esistenza del titolo, ma non l'inadempienza dell'obbligato, dovendo essere quest'ultimo a provare di aver adempiuto” (Cass.
Civ. sez. 3 n. 7027/01).
Dinanzi alle allegazioni della ricorrente la datrice di lavoro nulla ha opposto preferendo rimanere contumace. La contumacia della società assume una rilevanza non secondaria nella presente controversia: infatti, secondo i principi generali in tema di ripartizione degli oneri probatori (art. 2697 c.c.), spetta al lavoratore, il quale agisca in giudizio chiedendo il pagamento di differenze retributive, provare i fatti costitutivi dei diritti dei quali chiede riconoscimento, primo tra tutti la natura subordinata del rapporto di collaborazione posto a fondamento delle pretese azionate, che dei diritti retributivi del lavoratore costituisce indefettibile presupposto logico-giuridico.
È possibile affermare il diritto della ricorrente a ricevere dalla convenuta 11.794,05 (di cui € 5.454,59 a titolo di TFR), oltre interessi e rivalutazione come per legge;
la convenuta sarà tenuta al pagamento della suddetta somma, correttamente calcolata sulla base dei criteri indicati in ricorsi con riferimento al Ccnl di categoria (doc. 5).
La domanda può dunque essere accolta nei termini sopra evidenziati.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna
[...]
pagamento, in favore di Controparte_2 Parte_1
della somma di 11.794,05 (di cui € 5.454,59 a titolo di
[...]
TFR), oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo;
- condanna al Controparte_1 pagamento delle spese di lite che si liquidano in € 2.200,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, con distrazione al procuratore antistatario di parte ricorrente.
Così deciso in Bergamo, il 30.01.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Raffaele Lapenta