Sentenza 9 aprile 2009
Massime • 3
È legittima la rinnovazione in appello dell'istruzione dibattimentale disposta per l'esame del teste le cui dichiarazioni rese in primo grado siano inutilizzabili per la violazione dell'art. 511, comma secondo, cod. proc. pen..
È legittima la rinnovazione in appello dell'istruzione dibattimentale disposta per l'esame della persona imputata o giudicata in procedimento connesso o per reato collegato che abbia assunto l'ufficio di testimone le cui dichiarazioni rese in primo grado siano inutilizzabili in quanto assunte senza la presenza del difensore.
Il mancato espletamento da parte del pubblico ministero dell'attività d'indagine richiesta dall'indagato ai sensi dell'art. 415 bis cod. proc. pen. non è causa di nullità della successiva richiesta di rinvio a giudizio. (In motivazione, la S.C. ha precisato che la sanzione della nullità è prevista solo per il mancato interrogatorio richiesto dall'indagato).
Commentari • 2
- 1. Art. 415-bis - Avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminarihttps://www.filodiritto.com/
- 2. Art. 416 - Presentazione della richiesta del pubblico ministerohttps://www.filodiritto.com/
Rassegna giurisprudenziale Presentazione della richiesta del pubblico ministero (art. 416) Nella pronunzia 142/2009 della Consulta è stata ritenuta l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 416, sollevata in riferimento agli artt. 24, comma 2 e 111, comma 3 Cost., nella parte in cui non prevede la sanzione di nullità per i casi in cui ii fascicolo trasmesso al giudice con la richiesta di rinvio a giudizio sia predisposto senza l'osservanza delle prescrizioni relative alla formazione dei fascicoli (artt. 130 Att. e 3 DM 334/1989). È stato considerato che l'intervento additivo richiesto dal rimettente – mediante l'introduzione di una nuova causa di nullità – …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/04/2009, n. 16908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16908 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI GI - Presidente - del 09/04/2009
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI AR S. - Consigliere - N. 351
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 4087/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
- CA AT, nato il [...] a [...];
- CA NI, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza pronunziata in data 28 aprile 2008 dalla Corte d'appello di Palermo;
parte civile:
OI VI;
Visti gli atti, la sentenza impugnata, il ricorso;
Udita la relazione fatta dal consigliere Dott. DI TOMASSI M. Stefania;
Udito il Sostituto Procuratore generale Dott. BAGLIONE Tindari, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
Udito per i ricorrenti l'avvocato FUSARO Natale, che ha illustrato i ricorsi chiedendone l'accoglimento.
FATTO
1. Con sentenza 5 ottobre 2006 il Tribunale di Termini Imerese aveva condannato:
- AT CA:
(a) alla pena di anni 3 di reclusione per il reato (capo 1) di incendio dell'autovettura Alfa 164 di proprietà di NS TO parcheggiata in Caccamo e del vicino sportello bancomat del Banco di Sicilia, nonché della facciata del palazzo e dei locali della banca, contestato ex art. 423 c.p. e commesso il 18.9.1999;
(b) alla pena di un anno di reclusione ed Euro 250,00 di multa, in concorso di attenuanti generiche equivalenti, per i furti aggravati contesti (ai capi 2, 3, 4, 5, 6 e 14) ex artt. 110, 624 e 625 c.p. e commessi tra l'aprile e il settembre 1999;
(c) alla pena multa di un anno e sei mesi di reclusione nonché al risarcimento dei danni e alla refusione delle spese processuali in favore della persona offesa costituita parte civile OI VI, per i reati ai capi 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13, di minaccia grave in pregiudizio di OI VI mediante uso di un fucile da caccia, violenza privata, lesioni personali in danno dello stesso OI VI, attinto da due pugni all'addome e da un calcio, tentate lesioni personali e percosse, porto abusivo di fucile in luogo pubblico, lesioni personali, commessi il 2 e il 3.1.2000, unificati per la continuazione e in concorso di circostanze attenuanti generiche;
- NI CA alla pena di un anno e otto mesi di reclusione, interamente condonati, nonché al risarcimento dei danni e alla refusione delle spese processuali in favore della parte civile OI VI, per il reato continuato di minaccia grave, violenza privata, porto abusivo di fucile in luogo pubblico commessi il 3.1.2000 (capi A, B, C) e di violenza privata e minaccia grave commessi il 24.1.2000 (capi D e E), previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti.
Investita del gravame del Pubblico Ministero e degli imputati la Corte d'appello di Palermo, rinnovata l'istruzione dibattimentale, con la sentenza in epigrafe:
- dichiarava non doversi procedere nei confronti di AS AT in relazione ai reati ai capi 2, 3, 5, 6 e 14 e nei confronti di NI CA in ordine ai reati a lui ascritti ai capi A, B, D e E, perché estinti per prescrizione: rilevando, a spiegazione del diverso calcolo ed esito (prescrizione solo per CA NI in ordine ai fatti di minaccia e violenza privata commessi nel gennaio 2000 in concorso con il fratello), che mentre per CA AT il procedimento aveva subito rinvii che avevano comportato la sospensione dei termini prescrizionali per un anno, un mese e 18 giorni;
per CA NI, il cui procedimento era stato solo successivamente riunito, la sospensione andava limitata a quattro mesi e venticinque giorni;
- rideterminava la pena inflitta a NI CA per il reato al capo C) in un anno di reclusione;
- riconosceva a AT CA le circostanze attenuanti generiche anche in relazione al capo 1) e riduceva per l'effetto la pena inflitta per detto reato a due anni di reclusione, ferma la pena per i restanti reati;
- confermava le statuizioni civili.
2.1. A ragione, respinte le questioni procedurali, osservava che la prova dei fatti riposava sulle dichiarazioni di VI OI, sui molti riscontri obiettivi acquisiti, sulle dichiarazioni di NC OI e della madre di entrambi, OS Li Puma. In particolare, l'attribuibilità a AT CA dell'incendio in termini di certezza era dimostrata dalla circostanziata ed attendibile dichiarazione testimoniale di OI VI (che aveva visto l'imputato cospargere di liquido infiammabile la vettura dopo aver posto sul cofano uno pneumatico, precisando che una fiammata aveva l'aveva raggiunto alla mano e al volto), dal riscontro offerto dal certificato medico 21.9.1999 e dalla deposizione del medico firmatario, attestante il fatto che l'imputato s'era ustionato tre giorni prima (la notte dell'incendio), dal rilievo che le successive ritrattazioni dello OI VI erano state determinate dalle minacce subite e che poi, in ogni caso, il teste aveva confermato le originarie accuse;
dall'ulteriore riscontro fornito dalle tracce di camera d'aria bruciata trovate quindi sulla carcassa dell'autovettura. Quanto ai fatti posti in essere il 2 e il 3 gennaio 2000 ai danni dello OI VI, la prova degli stessi riposava sulle dichiarazioni della persona offesa e su quelle, concordi, della sorella OI NC e della loro madre OS Li Puma, riscontrate da quanto accertato dal AL NO (sull'allontanamento dello OI VI a seguito dell'aggressione subita), dal certificato medico attestante le lesioni patite. Gli stessi elementi sostenevano l'affermazione di responsabilità di NI CA, avendo in particolare NC OI dichiarato che dopo l'arresto di AS AT, CA NI s'era "lamentato" del fatto che quella notte non l'avessero ammazzato. Della ammissione di NI CA aveva poi riferito anche la Li Puma.
3. Ricorrono entrambi gli imputati, personalmente e con atti separati, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. I primi tre motivi dei ricorsi sono di tenore analogo.
3.1. Con il primo motivo entrambi i ricorrenti denunziano violazione di legge, in particolare degli artt. 511 e 525 c.p.p. e vizi di motivazione. Assumono che, mutata in primo grado la composizione del Collegio, il Tribunale non aveva disposto la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per dar corso alla nuova audizione dei testi e nonostante la ferma opposizione della difesa aveva acquisito mediante lettura le precedenti dichiarazioni. Fatto di tale illegittimo modo di procedere, e della conseguente nullità della sentenza di primo grado, motivo di appello, arbitrariamente la Corte d'appello aveva proceduto a rinnovare l'assunzione della prova, così erroneamente ritenendo di potere sanare un vizio insanabile e privando gli imputati, sostanzialmente, del primo grado di giudizio. Nel ricorso di AT CA s'illustra inoltre la tesi che l'attività istruttoria della Corte d'appello aveva altresì violato l'art. 190 c.p.p., comma 1, e l'art. 111 Cost.. 3.2. Con il secondo motivo si dolgono della mancata esclusione della parte civile, la cui costituzione assumono non più valida una volta mutato il Collegio.
3.3. Con il terzo motivo assumono la violazione di legge per il fatto che, denunziata con i motivi d'appello la violazione degli artt. 197 bis e 210 c.p.p. perché NC OI, imputata di reato probatoriamente collegato era stata di fatto sentita in primo grado senza difensore, la Corte d'appello avrebbe - si dice arbitrariamente - rinnovato l'audizione della donna, nominandole questa volta un difensore d'ufficio.
3.4. Il quarto motivo del ricorso di AT CA denunzia quindi l'omessa considerazione dei testi della difesa e delle risultanze processuali che contraddicevano la prospettazione accusatoria, osservando in particolare, quanto all'incendio, che la Corte d'appello aveva obliterato la ritrattazione di VI OI e le risultanze della perizia del RIS dei Carabinieri, che aveva escluso la presenza di liquido infiammabile sui reperti. Lo OI VI era per altro teste interessato e la conferma alle sue dichiarazioni proveniente da NC OI era, per i motivi prima esposti, inutilizzabile.
3.4.1. NI CA con il quarto motivo di ricorso rinnova invece la denunzia di nullità del rinvio a giudizio per il fatto che il Pubblico ministero avrebbe omesso di procedere agli esami dattiloscopici richiesti dall'imputato a seguito dell'avviso ex art.415 bis c.p.p., sul fucile di sua proprietà sequestrato, che secondo
VI OI gli sarebbe stato puntato contro da CA AT (l'esito di tale accertamento potendo dimostrare l'inattendibilità dello OI VI); e sostiene che era erronea l'affermazione della Corte d'appello secondo cui la sanzione di nullità assisterebbe solamente la richiesta di giudizio avanzata senza dar corso all'interrogatorio.
3.5. Il quinto motivo del ricorso di NI CA denunzia quindi l'omessa assunzione ovvero considerazione dei testi e delle prove della difesa, lamentando che nulla era stato detto delle dichiarazioni rese da AR ON e OS BO il 10.11.2005 ne' delle sentenze di condanna di VI OI per fatti in cui era persona offesa GI CA e dell'esame del ricorrente. Arbitrariamente avevano al contrario ritenuto di poter fondare la condanna sulle dichiarazioni di VI OI, inattendibile e interessato, in assenza di dichiarazioni utilizzabili che lo riscontrassero e illogicamente il Tribunale aveva richiamato l'intercettazione 31.1.2000, non riferibile ad episodio già verificatosi.
3.6. Con il sesto motivo NI CA censura infine l'affermazione della Corte d'appello secondo cui il reato al capo C) non era prescritto perché occorreva computare 4 mesi e 25 giorni di sospensione determinati dal rinvio conseguente alla richiesta del Pubblico ministero, opposta dalla difesa del ricorrente, di riunire il procedimento a suo carico con quello pendente nei confronti del fratello.
DIRITTO
1. Il primo e il terzo motivo concernono la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale disposta d'ufficio dalla Corte d'appello e muovono entrambi dal presupposto che i vizi afferenti l'assunzione delle prove in primo grado conducevano alla nullità della sentenza del Tribunale e non potevano essere "sanati" in sede di gravame mediante nuova rituale assunzione delle medesime fonti. Entrambi sono, per le ragioni già correttamente esposte dalla Corte d'appello, infondati.
1.1. In particolare, il primo motivo concerne le prove dichiarative che, assunte dal Tribunale in diversa composizione, erano state acquisite mediante lettura dal nuovo Collegio, senza disporre la nuova assunzione dei testi nonostante l'opposizione della difesa. I ricorrenti si dolgono del fatto che, dedotto il vizio, i testi siano stati sentiti dalla Corte d'appello, così privando - si dice - gli imputati del doppio grado di giudizio di merito.
Osserva la Corte che è principio consolidato che il vizio denunziato con l'appello afferiva alla regola dell'immutabilità del giudice, dettata dall'art. 525 c.p.p., comma 2, che costituisce espressione dei principi di oralità e di immediatezza a cui è ispirato il codice di rito (legge - delega, art. 2, direttive 2 e 66) e risponde alla necessità di soddisfare la generale esigenza che la decisione giurisdizionale, qualsivoglia forma venga ad assumere, sia emanata "dal medesimo giudice che ha provveduto alla trattazione della procedura, intendendosi per tale l'esame delle acquisizioni probatorie funzionali alla decisione, ogni attività istruttoria destinata allo stesso scopo, nonché l'assunzione delle richieste e conclusioni delle parti" (C. cost. n. 484 del 1995; nello stesso senso, con riferimento all'applicabilità dunque dell'art. 511 c.p.p., comma 2: sentenze n. 17 del 1 994 e n. n. 99 del 1996;
ordinanze n. 399 del 2001, n. 431 del 2001, n. 59 del 2002, n. 73 del 2003, n. 418 del 2004, n. 67 del 2007; n. 318 del 2008). La qual cosa comporta che allorché nel corso del dibattimento muti la composizione del giudice le dichiarazioni precedentemente raccolte nel contraddittorio delle parti e inserite legittimamente negli atti dibattimentali sono, in sostanza, trattate alla stessa stregua delle dichiarazioni rese nell'incidente probatorio (S.U. n. 2 del 15/01/1999, Iannasso: la considerazione trova conferma nel disposto dell'art. 190 bis c.p.p., comma 1 come modificato dalla L. n. 63 del 2001, art. 3, che espressamente equipara ai fini della rinnovazione dell'esame le dichiarazioni assunte in incidente probatorio e nel precedente dibattimento) applicandosi perciò ad esse la regola dell'art. 511 c.p.p., comma 2 secondo cui "la lettura di verbali di dichiarazioni è disposta solo dopo l'esame della persona che le ha rese, a meno che l'esame non abbia luogo".
La violazione di tale regola da luogo alla inutilizzabilità della prova;
ma nessun vizio che attiene al procedimento di formazione delle prove, tantomeno quello in esame, è compreso nell'elencazione tassativa delle nullità che legittimano l'appello in funzione esclusivamente rescindente ex art. 604 c.p.p. (cfr. per ipotesi affatto analoga: Sez. 5^, Sentenza n. 3613 del 07/11/2006, Arcidiacono).
E la esclusione è coerente alla scelta sistematica del legislatore del 1988 di distinguere nettamente il fenomeno della inutilizzabilità quale sanzione conseguente ai vizi del procedimento probatorio da quello della nullità riservata alla violazione delle forme degli atti processuali (rel. al prog. pccl. p. 126 s.). Quella in esame non è poi neppure una inutilizzabilità che discende da un divieto probatorio assoluto, derivante dall'essere la prova illegale o proibita, o dalla violazione del principio costituzionale del contraddittorio nella formazione della prova, giacché ha ad oggetto dichiarazioni che sono state comunque già acquisite nel contraddittorio dibattimentale. La regola violata dipende, come si è detto, dal principio, esclusivamente codicistico, della oralità e immediatezza, ed è variamente articolata a seconda della tipologia dei reati oggetto di giudizio (in forza del doppio binario istituito dall'art. 190 bis c.p.p.) e rinunziabile dalla parte (ex art. 511 c.p.p., comma 2, nella lettura datane da S.U. Iannasso e sottolineata, tra le molte citate, da C. cost. n. 418 del 2004). Nessuna ragione può assistere dunque l'idea che essa dia luogo ad una "nullità" o comunque ad una sanzione "insanabile". Quanto al rilievo difensivo secondo cui, consentendosi alla Corte d'appello di riassumere ex art. 603 c.p.p. le prove irritualmente acquisite in primo grado si priverebbe l'imputato del doppio grado di merito, non può che ripetersi che la garanzia del doppio grado di merito accolta, non senza eccezioni, dal vigente sistema processuale concerne la duplicazione del giudizio sull'oggetto dell'imputazione e non anche sull'intero materiale processuale acquisito: diversamente dovendosi ritenere inammissibile ed illegittima qualsiasi rinnovazione del dibattimento in grado di appello e sempre postulare, in tal caso, la necessità della restituzione degli atti al primo giudice (Sez. 1^, Sentenza n. 3252 del 14/02/1994, Pino). In realtà la garanzia del doppio grado di giurisdizione evocabile per il tramite e nei limiti della garanzia accordata dall'art. 2 del Protocollo n. 7 addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, concerne difatti il "diritto di sottoporre ad un Tribunale della giurisdizione superiore la dichiarazione di colpa o la condanna". E nella giurisprudenza costituzionale è principio consolidato, affermato con riferimento all'art. 522 del codice del 1930 e ribadito in relazione all'art. 604 c.p.p., che detta garanzia "non va intesa..."nel senso che tutte le questioni debbono essere decise da due giudici di diversa istanza, ma nel senso che deve essere data la possibilità di sottoporre tali questioni a due giudici di diversa istanza, anche se il primo non le abbia tutte decise" (C. cost. n. 316 del 2002 e ivi richiamate ord. n. 9 del 1971 e sent. n. 41 del 1965, secondo cui, in particolare, "il diritto di difesa, in tali casi, è stato assicurato innanzi al primo giudice perché la parte non ha avuto, in quella fase, alcun limite alla discussione del merito;
e viene inoltre assicurato innanzi al secondo giudice, perché quest'ultimo ha un potere di piena cognizione del merito, sia pure entro l'ambito dei motivi di appello..., ed ha anche il potere di rinnovare il dibattimento, così da escutere le ulteriori prove che fossero pertinenti e rilevanti ai fini del migliore risultato di giustizia").
Neppure in via d'interpretazione estensiva o d'integrazione analogica può ammettersi in conclusione che il vizio nella formazione della prova dibattimentale debba assimilarsi a una "questione di nullità" agli effetti del meccanismo regressivo istituito dall'art. 604 c.p.p. e impedisca perciò di far ricorso al potere di rinnovazione previsto dell'art. 603 c.p.p.
1.2. Considerazioni analoghe valgono per l'esame della testimone "assistita" NC OI, rinnovato dalla Corte d'appello perché in primo grado era stata sentita quale imputata di reato probatoriamente collegato ex art. 191 bis c.p.p. ma senza la presenza di un difensore. L'inutilizzabilità che discende in via sistematica dal difetto denunziato non comportava la nullità della sentenza di primo grado, ma un difetto della motivazione che a quella prova dichiarativa aveva fatto riferimento, difetto corretto dalla sentenza impugnata previa rinnovazione della assunzione della prova.
2. Manifestamente infondato è il secondo motivo, che concerne la costituzione di parte civile avvenuta dinanzi al Tribunale nella sua primitiva composizione. Correttamente la Corte d'appello ha già osservato che a mente dell'art. 76 c.p.p., comma 2, la costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo e quindi a maggior ragione nell'ambito del medesimo giudizio di primo grado. È di tutta evidenza poi, per quanto detto all'inizio, che la regola della immutabilità del giudice non concerne la costituzione delle parti, ma solo le "acquisizioni probatorie funzionali alla decisione, ogni attività istruttoria destinata allo stesso scopo, nonché l'assunzione delle richieste e conclusioni delle parti".
3. Per finire con le questioni procedurali, manifestamente infondato è anche il quarto motivo del ricorso proposto da CA NI, con il quale si rinnova la denunzia di nullità della richiesta di rinvio a giudizio, e di tutti gli atti conseguenti, per omesso espletamento dell'indagine dattiloscopica richiesta dal ricorrente a seguito della notificazione dell'avviso di conclusioni delle indagini preliminari. Pure in questo caso del tutto esatta è la risposta della Corte d'appello, che ha ricordato come la sanzione di nullità evocata sia collegata alla sola omissione dell'interrogatorio. Sul punto la lettera delle norme (dell'art. 416, comma 1, per l'ipotesi che qui interessa) e la giurisprudenza di legittimità (Sez. 5^, n. 17690 del 25/03/2005, Cuci) sono univoche e la disciplina è stata già ritenuta esente da vizi di costituzionalità (C. cost. n. 287 del 2003).
4. Il quarto motivo di AT CA e il quinto di NI CA attengono alla congruità della motivazione e lamentano da un canto la valutazione come attendibili delle dichiarazioni rese da VI OI, dall'altro la mancata considerazione di elementi asseritamente favorevoli ai ricorrenti.
Le censure sono tutte inammissibili:
- quelle che attengono alla valutazione del materiale probatorio riproducono temi difensivi ampiamente dibattuti e ai quali i giudici di merito hanno puntualmente dato risposta, articolatamente giustificando la credibilità dello OI VI nella vicenda in esame anche alla luce dei molteplici elementi di riscontro acquisiti (dichiarazioni della sorella e delle madre, accertamenti di polizia), del tutto ignorati dai ricorrenti;
- l'affermazione di AT CA, secondo cui la Corte d'appello non avrebbe considerato la ritrattazione dello OI VI e gli esiti della perizia del RIS dei Carabinieri, trova smentita nella stessa sentenza impugnata, che ad entrambi tali dati s'è ampiamente rifatta, traendone del tutto logicamente conclusioni in realtà opposte a quelle sostenute - per altro senza alcuna chiarificazione - dal ricorrente;
- i rilievi di NI CA sulla esistenza di prove non valutate sono sguarniti di specificità, non risultando dal ricorso nè il contenuto delle dichiarazioni assertivamente non valutate ne' i temi di prova cui si riferivano ne' le ragioni della loro decisività con riferimento in particolare all'unico reato cui si riferisce la condanna confermata in appello.
5. L'ultimo motivo del ricorso di NI CA è infine impertinente e manifestamente infondato.
L'affermazione che il procedimento nei suoi confronti aveva subito sospensioni per 4 e mesi e 15 giorni perché riunito in un secondo momento a quello nei confronti del fratello era funzionale, nella motivazione della sentenza impugnata, a spiegare non la causa delle sospensioni ma il motivo per cui in relazione agli stessi reati di minaccia e violenza privata contestati ai due fratelli per l'uno, CA AT, era stata confermata la condanna (avendo il processo a suo carico patito sospensioni di più lunga durata); per l'altro, CA NI, era stata invece dichiarata la estinzione per prescrizione.
Le richieste di differimento cui si riferiscono i periodi di sospensione non hanno dunque riguardo alla riunione ma allo sviluppo processuale successivo.
6. Conclusivamente entrambi i ricorsi non possono che essere, nel loro complesso, rigettati e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento in solido delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2009.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2009