Sentenza 11 maggio 2016
Massime • 1
Il giudice, nel valutare la concedibilità della sospensione condizionale della pena, non ha l'obbligo di esaminare tutti gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., ma può limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti. (Fattispecie in materia di distruzione di scritture contabili, nella quale la Corte ha ritenuto legittima la mancata concessione del beneficio, motivata dalla spregiudicatezza dimostrata nella condotta contestata e dalla presenza di un precedente penale).
Commentari • 6
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Consentita al giudice penale di merito la revoca dei testimoni difensivi già ammessi per mancata citazione. L'omessa citazione non comporta l'automatica decadenza della parte richiedente dalla prova, ma consente al giudice di valutare se, per la superfluità della testimonianza o per il ritardo che comporterebbe per la decisione, debba dichiararsi la decadenza della parte dalla prova, ovvero differire l'audizione del teste già ammesso ad un'udienza successiva. Orientamente pià rigoroso peraltro afferma che la mancata citazione dei testimoni già ammessi dal giudice comporta la decadenza della parte dalla prova, poiché il termine per la citazione dei testimoni è inserito in una sequenza …
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Cass. pen., sez V, ud. 8 giugno 2023 (dep. 20 settembre 2023), n. 38448 Presidente Zaza – Relatore Guardiano In fatto e in diritto 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Milano confermava la sentenza con cui il tribunale di Milano, in data 17.11.2021, decidendo in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato D.M.I. alla pena ritenuta di Giustizia, in relazione al reato di cui all'art. 612 bis, c.p., in rubrica ascrittogli, commesso in danno di G.L., attraverso una serie di molestie poste in essere sul luogo di lavoro, nel tentativo, da parte dell'imputato, di dare vita a una relazione sentimentale con la G., che vi si opponeva. 2. Avverso la sentenza della corte …
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La massima In tema di guida in stato di ebbrezza, in caso di esito positivo dell'alcotest non rileva, al fine di escludere l'elemento soggettivo del reato, la circostanza che gli effetti dell'ingestione dell'alcool siano risultati prolungati nel tempo in ragione dell'assunzione di farmaci contro il diabete, in quanto l'obbligo del conducente di mettersi alla guida in stato di efficienza psico fisica include quello di tener conto degli effetti dei farmaci assunti e della loro interazione con l'assunzione di sostanze alcoliche (Cassazione penale , sez. IV , 05/12/2019 , n. 2868). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di guida in stato di ebbrezza? Vuoi consultare altre …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/05/2016, n. 35852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35852 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2016 |
Testo completo
3585 2/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Sent. n. sez., 1514 Composta da Aldo Fiale - Presidente - -U.P. 11/05/2016 Enrico Manzon R.G.N. 24036/2015 Vito Di Nicola ST Andreazza - Relatore - Alessio Scarcella ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da : TT LU, n. a Alfonsine il 08/07/1966; avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna in data 19/02/2015; udita la relazione svolta dal consigliere ST Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale G. Romano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore di fiducia, Avv. N. Barone, che ha concluso per l'accoglimento; RITENUTO IN FATTO 1. TT LU ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna di conferma della sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 10 del d.lgs. n. 74 del 2000 in relazione alla distruzione di tutta la documentazione contabile della società MCL da lui rappresentata al fine di non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume di affari per gli anni di imposta 2007/2011. 2. Con un primo motivo lamenta la erronea applicazione della recidiva. Evidenzia che nel caso di specie la recidiva deriva da un decreto penale di condanna del 3 febbraio 2011 per il reato di cui all'art. 2, comma 1 bis, del d.l. n. 463 del 1983 relativamente all'omesso versamento di trattenute previdenziali per soli euro 673,00 tanto più considerandosi la previsione dell'art. 2 della legge delega n. 67 del 2014 di trasformazione in illecito amministrativo delle condotte di omesso versamento inferiori al limite complessivo di 10.000 euro annui, essendo tale norma equiparabile ad una vera e propria depenalizzazione del reato.
3. Con un secondo motivo lamenta la contraddittorietà della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva, non avendo la Corte d'Appello tenuto conto della speciale tenuità del fatto precedentemente commesso, della data della sua commissione e dell'entità della pena irrogata.
4. Con un terzo motivo lamenta la contraddittorietà della motivazione in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, fondata dalla corte sulla ostatività del precedente sopra ricordato e sulla disinvoltura e spregiudicatezza del comportamento;
in senso contrario evidenzia la natura di episodio di modestissima entità del suddetto precedente e la conseguente mancanza di ogni disinvoltura dell'imputato riguardo agli obblighi fiscali. RITENUTO IN DIRITTO 5. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. Il ricorrente contesta la legittimità della applicazione della recidiva sul presupposto che il reato negativamente valorizzato a tal fine, ovvero quello di omesso versamento di ritenute previdenziali, sarebbe stato, da un lato, inidoneo, per la sua tenuità, a fornire il primo indispensabile elemento di valutazione della capacità a delinquere il cui sviluppo sarebbe segnalato dal reato tributario oggetto della sentenza impugnata e, dall'altro, in ogni caso, ancor più privo di qualunque significato per esserne stata prevista, dal legislatore delegante, al momento della sentenza impugnata, la sua natura di mero illecito amministrativo. Ciò posto, con riguardo al primo aspetto, la sentenza impugnata, nel prendere in considerazione la natura e qualità dei due reati, sostanzialmente tra loro omogenei perché entrambi caratterizzati da un comportamento volto, in definitiva, a sottrarsi ad adempimenti di natura tributaria o para tributaria, e - posti tra loro in scala di progressività quanto al grado di illiceità della condotta, ha logicamente ritenuto ininfluente se non, per certi versi, addirittura congruente proprio con la formulata valutazione di crescente livello di illegalità dimostrato, l'entità non elevata (senza che peraltro risulti quale sia stato l'importo) del delitto di cui all'art. 2 cit. Ed in ciò ha fatto corretta applicazione, dunque, del principio, affermato da questa Corte anche a Sezioni Unite, secondo cui la necessaria motivazione in ordine all'esercizio da parte del giudice del potere discrezionale di applicazione della recidiva deve in particolare avere riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro (tra le altre, Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Gordyusheva, Rv. 263464; Sez. 6, n. 14550 del 15/03/2011, Bouzid Omar, Rv. 250039; Sez. U., n. 35738 del 27/05/2010, Calibé, Rv. 247838). Quanto poi al secondo aspetto, seppure sul punto nessuna motivazione appare essere stata offerta dalla Corte territoriale, va ricordato come già questa Corte abbia affermato, in plurime occasioni, che il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali non eccedenti i 10.000 euro annui non può ritenersi abrogato dalla legge n. 64 del 2004, con cui è stata conferita al Governo una delega, non ancora esercitata, a trasformare in illeciti amministrativi dette violazioni contributive (tra le altre, Sez. 3, n. 43601 del 09/09/2015, Taurisani, Rv. 265367; Sez. 3, n. 21036 dell'11/03/2015, Santoro, Rv. 263384; Sez. 3, n. 20547 del 14/04/2015, Carnazza, Rv.263632). Sicché, in altri termini, se anche l'omesso versamento fosse stato, come affermato dal ricorrente, nella specie inferiore all'importo di 10.000 euro annui considerato quale elemento di discrimine tra illecito amministrativo ed illecito penale dal legislatore delegante, proprio l'assenza di esercizio, al momento della pronuncia impugnata, da parte del Governo, della delega conferita con la legge in questione, rendeva la questione posta dall'appellante chiaramente infondata senza conseguente obbligo di motivazione sul punto (da ultimo, Sez. 2, n. 10173/15 del 16/12/2014, Bianchetti, Rv.263157). 3 Né il successivo intervenuto esercizio della delega mediante il d.lgs. 15/01/2016 n. 8 che, all'art. 3, comma 6, ha riformato la fattispecie di cui all'art. 2 del d.l. n. 436 del 1983 disponendo la sanzione penale per la condotta di omesso - versamento, da parte del datore di lavoro, delle ritenute operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti solo qualora l'importo superi la soglia di euro 10.000 annui, appare suscettibile, ora, di condurre ad una diversa conclusione ancor prima infatti di esaminare l'assunto posto dal ricorrente, ovvero la inidoneità o meno del reato a fungere da presupposto applicativo della recidiva per effetto della perdita sopravvenuta di disvalore penale dello stesso cagionata dalla depenalizzazione, difetta, in fatto, l'elemento determinante di un tale ragionamento, ovvero appunto il mancato superamento dell'entità di euro 10.000, essendo unicamente asserita dal ricorrente una evasione contributiva pari ad euro 673,00 senza alcun elemento a supporto (né lo stesso potendo essere ricavato dal certificato penale in atti, privo di indicazione dell'entità dei contributi non versati). La mancanza di specificità di tale elemento rende dunque inammissibile il motivo.
6. Il secondo motivo è anch'esso inammissibile. Premesso che, in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, non incorre nel vizio di motivazione il giudice di appello che, nel formulare il giudizio di comparazione, dimostri di avere considerato e sottoposto a disamina gli elementi enunciati nella norma dell'art. 133 c.p. e gli altri dati significativi, apprezzati come assorbenti o prevalenti su quelli di segno opposto (da ultimo, Sez. 2, n. 3610 del 15/01/2014, Manzari e altri, Rv. 260415), va rilevato che, nella specie, la sentenza impugnata ha correttamente considerato ostativo ad un valutazione di prevalenza delle attenuanti sulla recidiva lo stato di non incensuratezza dell'imputato unitamente alla specifica condotta posta in essere dall'imputato di distruzione di tutta la documentazione per tutti gli anni dal 2007 al 2011 della ditta individuale di cui lo stesso era titolare.
7. E' infine inammissibile anche il terzo motivo. La sentenza ha posto correttamente in rilievo, ai fini della non concedibilità del beneficio della sospensione della pena, il dato rappresentato dal precedente penale e dalla disinvoltura e spregiudicatezza, già menzionata sopra, della condotta, elemento quest'ultimo che, soprattutto in quanto non contrastato dal motivo di ricorso, appare tale da conservare, anche a volere considerare oggi la possibile "neutralizzazione" del precedente in virtù dell'eventuale 4 depenalizzazione del reato (in relazione al quale, tuttavia, ancora una volta, non è dato sapere l'importo di evasione contributiva), una sua preminenza del tutto sufficiente a rendere insindacabile la motivazione adottata. Del resto, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità della sospensione condizionale della pena, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi indicati nell'art. 133 c.p., ma può limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti (Sez. 3, n. 6641/10 del 17/11/2009, Miranda, Rv. 246184).
8. Il ricorso va in definitiva dichiarato inammissibile conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di denaro di euro 1.500 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di denaro di euro 1.500 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, l'11 maggio 2016 Il Consignere estensore Il Presidente Aldo Fiale ST Andreazza Acho Fall DEPOSITATA IN CANCELLERIA 31 AGO 2016 AL CANCEL ERE Luana Merians 5