Sentenza 19 luglio 2013
Massime • 1
La restituzione nel termine è rimedio di natura eccezionale, il cui presupposto è che l'atto non sia stato compiuto, e non può trovare applicazione nella diversa ipotesi in cui nel compimento dell'atto si siano verificate delle irregolarità o delle nullità. (Nella specie, la Corte ha escluso il ricorso alla restituzione nel termine per far valere una nullità verificatasi nel corso del procedimento innanzi al Tribunale del riesame, della quale la difesa era venuta a conoscenza in epoca successiva alla celebrazione del riesame medesimo.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/07/2013, n. 36470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36470 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 19/07/2013
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BIANCHI Luisa - rel. Consigliere - N. 1171
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CIAMPI Francesco Maria - Consigliere - N. 24372/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE AZ EO N. IL 23/05/1985;
avverso l'ordinanza n. 299/2013 TRIB. LIBERTÀ di GENOVA, del 23/05/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BIANCHI LUISA;
sentite le conclusioni del PG. Cons. Dott. FODARONI Maria G., inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 23.5.2013 il Tribunale del riesame di Genova dichiarava inammissibile l'istanza di riesame di De ZI AT rilevando che era stata già proposta altra richiesta di riesame avverso la medesima ordinanza di custodia cautelare cui si riferiva la nuova istanza, e che i il Tribunale del riesame si era già pronunciato, in data 19.3.2013, con conferma del provvedimento impugnato;
era pertanto inammissibile un nuovo ricorso avverso la medesima ordinanza cautelare, anche perché l'istituto della rimessione in termini non si applica nei casi in cui l'impugnazione è stata già proposta.
2. Ha presentato ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo violazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione. Rappresenta che il ricorso al Tribunale del riesame era avvenuto in seguito a restituzione nel termine concessa, ex art. 175 c.p.p., dal G.i.p. presso il Tribunale di Genova;
il G.i.p. era giunto a tale decisione riscontrando che il P.M. aveva omesso di allegare, tra gli elementi a sostegno della richiesta di misura cautelare, un atto chiaramente favorevole all'imputato e cioè le dichiarazioni rese da un coimputato che aveva già definito la propria posizione, dichiarazioni che scagionavano il De ZI;
la mancata trasmissione di tale atto era stata confermata dal pm nel parere sull'istanza presentata dal difensore. Il G.i.p. si era dichiarato incompetente a decidere sulla nullità/inefficacia della misura, invocata dalla difesa, e aveva ritenuto che il difensore dovesse essere restituito in termini per presentare riesame ex art.309 c.p.p.. Il difensore del De ZI aveva quindi fatto ricorso al
Tribunale del riesame, sostenendo la nullità l'inefficacia dell'ordinanza cautelare. Il medesimo difensore conferma che in precedenza lo scrivente aveva già adito il Tribunale del riesame, a mezzo ricorso avverso l'ordinanza impositiva, per motivi che nulla avevano in comune con quelli successivamente proposti, dal momento che la conoscenza della mancata trasmissione degli atti da parte del P.M. era sopravvenuta molto dopo la redazione dell'atto. Sostiene che il provvedimento di inammissibilità adottato dal Tribunale del riesame è abnorme e/o comunque adottato in violazione di legge, atteso che - secondo il ricorrente - l'iter percorso era l'unico concretamente percorribile, anche alla luce delle decisioni assunte dal G.i.p.; infatti riscontrata una violazione di legge che comporta, come noto, l'inefficacia dell'ordinanza, si procedeva ad eccepirla non appena la stessa era stata scoperta;
il G.i.p. si dichiarava incompetente, rimettendo l'imputato in termini per il riesame, riesame che veniva proposto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non merita accoglimento.
Occorre preliminarmente precisare i dati fattuali che hanno condotto alla presente situazione.
Con istanza del 9.5.2013 i difensori di De ZI si erano rivolti al Gip chiedendo 1) la declaratoria di nullità, ai sensi dell'art.292 c.p.p., co.2 ter, cod.proc.pen., dell'ordinanza cautelare per mancata trasmissione dell'interrogatorio del coimputato AN CO contenenti dichiarazioni favorevoli al De ZI;
2) la revoca o sostituzione della misura coercitiva in atto con gli arresti domiciliari;
3) in subordine la restituzione nel termine per proporre ricorso al Tribunale del riesame.
Il Gip escludeva di poter valutare la nullità dell'ordinanza custodiate e, preso atto del fatto che effettivamente il verbale dell'interrogatorio del AN non era tra gli atti che il PM aveva trasmesso al Gip con la richiesta di misura cautelare ma era venuto a conoscenza della difesa solo in data 6.5.2013, riteneva meritevole di accoglimento l'istanza di restituzione in termini per proporre impugnazione davanti al Tribunale del riesame. Quanto al merito della richiesta di revoca e/o inefficacia della misura, il Gip riteneva che le dichiarazioni contenute nel verbale di interrogatorio del predetto AN, volte esclusivamente a escludere il coinvolgimento del De ZI, fossero mendaci e tali da non modificare il quadro indiziario;
rigettava dunque tale richiesta con provvedimento che non è in contestazione nella presente sede. Tanto premesso, ritiene il Collegio che la sia pur sintetica motivazione del provvedimento di inammissibilità resa dal Tribunale del riesame non meriti censura.
È infatti corretta l'affermazione del medesimo Tribunale secondo cui la rimessione in termini non poteva trovare applicazione dal momento che l'impugnazione (sotto forma di procedimento di riesame) era stata già proposta e su di essa il medesimo Tribunale si era pronunciato confermando il provvedimento impugnato riesame.
L'art. 175 c.p.p. prevede la restituzione nel termine stabilendo che le parti possono essere restituite in un termine previsto a pena di decadenza nel caso in cui non lo abbiano potuto rispettare per caso fortuito o per forza maggiore;
si tratta di un rimedio di natura eccezionale, il cui presupposto è che l'atto non sia stato compiuto, ma che non può trovare applicazione nella diversa ipotesi in cui nel compimento dell'atto stesso si siano verificate delle irregolarità e/o delle nullità.
Nella specie si trattava di far valere la nullità ex art. 292 c.p.p., comma 2 ter, per la presenza di un atto non considerato dal
Tribunale del riesame che la difesa affermava essere favorevole al proprio assistito;
situazione di cui la difesa asseriva essere venuta a conoscenza in un momento successivo alla celebrazione del riesame. Ora, a prescindere da ogni valutazione circa la sussistenza della circostanza dedotta e la sua rilevanza, si è verificata una situazione non riconducibile alla restituzione in termini. L'interessato poteva chiedere la revoca della misura ex art. 299 cod. proc. pen, risultando mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità e cioè deducendo che dall'interrogatorio in questione derivava la mancanza dei gravi indizi;
ciò, come sopra si è detto, è in effetti avvenuto e sul punto è intervenuta la valutazione del Gip sfavorevole all'indagato, come pure si è detto. Di ciò, come anche già detto, non si duole il ricorrente, che si limita a contestare il provvedimento del Tribunale distrettuale sostenendo che la impugnazione ere stata legittimamente proposta e che il medesimo Tribunale avrebbe dovuto proceder con valutazione nel merito, ma tale assunto è infondato una volta che si escluda, per quanto sopra detto, che il De ZI sia stato validamente rimesso in termini.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa, a cura della cancelleria, al Direttore dell'Istituto Penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito nell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 19 luglio 2013.
Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2013