Sentenza 16 maggio 2012
Massime • 1
I risultati del prelievo ematico effettuato per le terapie di pronto soccorso successive ad incidente stradale e non preordinato a fini di prova della responsabilità penale sono utilizzabili per l'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, senza che rilevi l'assenza di consenso dell'interessato. (In applicazione di tale principio la S.C. ha affermato che, per il suo carattere invasivo, il conducente può opporre un rifiuto al prelievo ematico se sia finalizzato esclusivamente all'accertamento della presenza di alcol nel sangue).
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a cura degli avv.ti SILVIO BRUCOLI * e LAURA DANIELE** Introduzione La sicurezza stradale, coinvolgendo la generalità dei consociati, costituisce uno degli ambiti nei quali è particolarmente avvertita l'esigenza di sicurezza e prevenzione. Con il preciso intento di affrontare efficacemente la criticità cui ha dato luogo la diffusione dei reati connessi alla circolazione stradale e di rispondere all'estesa domanda di sicurezza e giustizia proveniente dall'opinione pubblica, il legislatore, con la legge 23 marzo 2016 n.41, ha introdotto i reati di omicidio stradale (art. 589 bis c.p.) e di lesioni personali stradali gravi o gravissime (art. 590 bis c.p.), unitamente a disposizioni di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/05/2012, n. 26108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26108 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 16/05/2012
Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINELLI Felicetta - Consigliere - N. 794
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 7740/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SI CO N. IL 16/02/1989;
avverso la sentenza n. 2642/2009 CORTE APPELLO di ANCONA, del 21/04/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/05/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO ROMIS;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Aldo Policastro che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Ancona condannava RE IC alla pena ritenuta di giustizia per il reato di guida in stato di ebbrezza. Il giudicante motivava il suo convincimento, circa la ritenuta colpevolezza dell'imputato, evidenziando che gli accertamenti sanitari eseguiti presso l'ospedale in cui il RE era stato ricoverato a seguito di incidente stradale, avevano evidenziato la presenza nel sangue del medesimo di un grado di alcolemia pari a 2,86 g/l, come da referto sanitario.
A seguito di gravame ritualmente proposto nell'interesse dell'imputato, la Corte d'Appello di Ancona confermava l'impugnata decisione disattendendo, per la parte che in questa sede rileva, la tesi difensiva circa l'asserita inutilizzabilità del referto sanitario.
Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato reiterando la tesi già sottoposta al vaglio della Corte distrettuale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere rigettato perché basato su doglianze infondate.
Correttamente la Corte territoriale ha ritenuto utilizzabile il referto sanitario, in quanto relativo ad accertamenti diagnostico - terapeutici indispensabili per verificare le condizioni del RE a seguito di incidente: mette conto sottolineare che dalla sentenza impugnata si rileva che il RE stesso era stato trasportato con ambulanza presso il pronto soccorso dell'Ospedale di Iesi, essendo stato rinvenuto a terra vicino ad un'auto: secondo la ricostruzione dei fatti ad opera dei giudici di merito, detta auto, dopo uno sbandamento verso il lato destro della carreggiata, era stata proiettata dall'urto sul lato opposto, aveva divelto una recinzione ed era finita all'interno di un'area di proprietà di coloro i quali avevano chiamato la Polizia Stradale ed il "118" provvedendo a prestare i primi soccorsi al RE medesimo: la vettura era risultata di proprietà del padre del RE, nessun altro soggetto si trovava nei paraggi e l'imputato non aveva mai reso una versione diversa dell'accaduto.
In materia si sono registrati ripetuti interventi della Corte di Cassazione il cui orientamento può dirsi ormai consolidato nel senso che, ai fini della utilizzabilità probatoria dei risultati di un prelievo ematico, è necessario che l'esame sia stato eseguito nell'ambito di un protocollo medico di pronto soccorso. È stato precisato che, per l'accertamento del reato contravvenzionale di guida in stato di ebbrezza, sono utilizzabili i risultati del prelievo ematico che sia stato effettuato, secondo i criteri e gli ordinali protocolli sanitari di pronto soccorso, durante il ricovero presso una struttura ospedaliera pubblica a seguito di incidente stradale, trattandosi, in tal caso, di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica, con conseguente irrilevanza, a questi fini, della (eventuale) mancanza di consenso.
È stato così enunciato il seguente e condivisibile principio di diritto: "i risultati del prelievo ematico effettuato per le terapie di pronto soccorso successive ad incidente stradale, e non preordinate a fini di prova della responsabilità penale, sono utilizzabili per l'accertamento del reato contravvenzionale di guida in stato di ebbrezza, senza che rilevi l'assenza di consenso dell'interessato" (così Sez. 4, n. 22599/05; nella fattispecie, il Tribunale aveva assolto l'imputato ritenendo non utilizzabili i risultati dell'esame ematico che era stato compiuto secondo i normali protocolli di pronto soccorso presso l'ospedale dove il soggetto era stato trasportato per le lesioni riportate dopo un incidente stradale: in accoglimento del ricorso presentato dal P.M., la Suprema Corte, in applicazione del principio di diritto così affermato, ha annullato la sentenza di assoluzione, con rinvio al Tribunale per nuovo esame della vicenda).
Conclusivamente, è diritto del soggetto opporre il rifiuto al prelievo ematico solo se questo è finalizzato unicamente all'accertamento di eventuale presenza di sostanze alcoliche nel sangue, trattandosi di un esame invasivo, con violazione dei diritti della persona: nella concreta fattispecie, come già evidenziato, il prelievo ematico è stato effettuato presso una struttura ospedaliere nell'ambito del protocollo medico di pronto soccorso a seguito di incidente stradale;
ne' rileva, con riferimento a prelievo effettuato nell'ambito del protocollo di pronto soccorso a seguito di incidente, che possa esservi stata anche una richiesta della Polizia Giudiziaria.
Nemmeno può giovare alla difesa del RE il precedente giurisprudenziale evocato nei ricorso: trattasi della sentenza n. 4118/08, di questa stessa Quarta Sezione, con la quale è stato appunto precisato che i risultati del prelievo ematico effettuato, secondo i normali protocolli medici di pronto soccorso, durante il ricovero presso una struttura ospedaliere pubblica a seguito di incidente stradale, sono utilizzabili nei confronti dell'imputato per l'accertamento del reato di guida in stato di ebbrezza, trattandosi di elementi di prova acquisiti attraverso la documentazione medica e restando irrilevante, ai fini dell'utilizzabilità processuale, la mancanza del consenso. (In motivazione, la Corte ha precisato che solo il prelievo ematico effettuato, in assenza di consenso, non nell'ambito di un protocollo medico di pronto soccorso - e dunque non necessario a fini sanitari - sarebbe inutilizzabile, per violazione del principio costituzionale di inviolabilità della persona)" RV. 242834, imp. Amhetovic.
Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2012.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2012