Cass. pen., sez. I, sentenza 27/06/2006, n. 33634
CASS
Sentenza 27 giugno 2006

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In tema di misure alternative alla detenzione, la disciplina restrittiva all'affidamento in prova al servizio sociale per il condannato recidivo, dettata dalle modifiche apportate con la L. n. 251 del 2005 all'art. 58 quater ord. penit., opera solo quando la recidiva reiterata, oltre che contestata e riconosciuta, sia stata anche "applicata" nel giudizio di cognizione, attraverso l'effetto tipico dell'aggravamento della pena, ovvero, nel bilanciamento tra circostanze secondo il criterio di equivalenza, abbia paralizzato in concreto l'efficacia mitigatrice di una attenuante. Al contrario, quando è stata dichiarata la prevalenza delle circostanze attenuanti sulla recidiva, questa non risulta concretamente "applicata".

In materia di misure alternative alla detenzione, nel caso in cui il condannato abbia già in passato usufruito del beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale, il beneficio di un'ulteriore concessione della misura alternativa non può essere precluso dall'applicazione della recidiva disposta dal giudice con sentenza divenuta irrevocabile prima dell'8 dicembre 2005 (data di entrata in vigore della legge n. 251 del 2005).

Commentario1

  • 1Recidiva reiterata, concorso omogeneo, aggravante ad effetto specialeAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 17 giugno 2011

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 27/06/2006, n. 33634
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33634
Data del deposito : 27 giugno 2006

Testo completo