Cass. pen., sez. I, sentenza 14/11/2007, n. 43304
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Sentenza 14 novembre 2007

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In caso di presentazione di domanda di grazia, il differimento dell'esecuzione della pena non può superare complessivamente i sei mesi, decorrenti dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, anche nell'ipotesi in cui la decisione sulla domanda non sia stata assunta in questo lasso di tempo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 14/11/2007, n. 43304
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 43304
    Data del deposito : 14 novembre 2007

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