Cass. pen., sez. V, sentenza 23/05/2002, n. 25063
CASS
Sentenza 23 maggio 2002

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La norma transitoria di cui all'art. 63 comma primo del D.Lgs. 28/8/2000 n. 274 in materia di competenza penale del giudice di pace (che prevede l'applicabilità, anche nei giudizi davanti a un giudice diverso, delle disposizioni circa l'esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto, e della non punibilità in caso di risarcimento) non trova applicazione in Cassazione, atteso che il presupposto processuale della norma in argomento, l'intervento personale degli interessati, non è attuabile nel giudizio di legittimità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 23/05/2002, n. 25063
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25063
    Data del deposito : 23 maggio 2002

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