Sentenza 23 maggio 2002
Massime • 1
La norma transitoria di cui all'art. 63 comma primo del D.Lgs. 28/8/2000 n. 274 in materia di competenza penale del giudice di pace (che prevede l'applicabilità, anche nei giudizi davanti a un giudice diverso, delle disposizioni circa l'esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto, e della non punibilità in caso di risarcimento) non trova applicazione in Cassazione, atteso che il presupposto processuale della norma in argomento, l'intervento personale degli interessati, non è attuabile nel giudizio di legittimità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/05/2002, n. 25063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25063 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUNO FOSCARINI - Presidente - del 23/05/2002
1. Dott. GIULIANA FERRUA - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. NUNZIO CICCHETTI - Consigliere - N. 709
3. Dott. ALFONSO AMATO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. MARIO ROTELLA - Consigliere - N. 44936/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da RU FE nato in [...] il [...] e da US FR nato in [...] il [...]
avverso la sentenza emessa il 6-7-01 dalla Corte di appello di Firenze. Visti gli atti, la sentenza denunciata, i ricorsi, la memoria depositata in udienza.
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuliana Ferrua
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Frasso che ha concluso per l'annullamento con rinvio ai fini dell'applicazione della disciplina contenuta nel D.L 274/00. Udito il difensore, avv. Ettore Randazzo che per entrambi gli imputati ha chiesto l'accoglimento del ricorso ed in subordine l'annullamento con rinvio per l'applicazione della nuova disciplina. Svolgimento del procedimento e motivi della decisione. Con sentenza 7-7-00 il Tribunale di Firenze assolveva RU FE dal reato di ingiuria (ascrittogli per avere, nel dicembre 94, offeso l'onore ed il decoro del sindacalista ER VL dicendogli che era un venduto e che vendeva la pelle dei lavoratori;
capo A) e da quello di percosse (ascrittogli per avere nelle stesse circostanze di cui al capo precedente percosso il ER prendendolo a schiaffi;
capo B) con la formula "perché il fatto non costituisce reato"; assolveva il medesimo e US FR dal reato di diffamazione (loro contestato per avere nel dicembre del 94, in occasione di una riunione presso la Filcams, alla quale partecipavano vari lavoratori, offeso la reputazione di ER VL dicendo che era un delinquente politico e che vendeva la pelle dei lavoratori;
capo C) rispettivamente per non avere commesso il fatto e perché il fatto non costituisce reato.
A seguito di gravame del P.G. la Corte di appello in data 5-7-01 dichiarava il RU responsabile dei reati di cui al capi A e B ed il US di quello di cui al capo C;
con la continuazione per il RU e con le attenuanti generiche per entrambi, condannava i predetti a pena ritenuta di giustizia - confermava nel resto l'impugnata sentenza.
La decisione di secondo grado è stata ora impugnata con ricorso per cassazione dagli imputati in base ai seguenti motivi. RU FE.
1 - Violazione degli artt. 598. 420 ter c.p.p.; vizio motivazionale per omesso rinvio del dibattimento d'appello, stante il legittimo impedimento dell'imputato ricoverato in ospedale. La censura è manifestamente infondata.
Emerge dagli atti che la Corte territoriale, a fronte di certificato prodotto dalla difesa, attestante semplicemente l'allora attuale ricovero del RU presso l'ospedale di Pescia, dispose più specifici accertamenti presso quest'ultimo, ottenendo indicazione della diagnosi in termini di L.B. obesità patologica". Orbene, nella delineata situazione, considerata la mancanza di attestazioni sull'urgenza e sulla necessità del ricovero de quo e la genericita della patologia segnalata, la conclusione adottata, secondo cui non risultava un impedimento assoluto a comparire, si palesa assolutamente corretta. All'uopo deve considerarsi che è onere di chi invoca un impedimento assoluto a comparire in giudizio, fornire i dati idonei a dimostrarlo non solo nella sua attualità, ma altresì nella sua cogenza e che la valutazione sul punto va operata dal giudice alla luce di tali dati, rimanendo del tutto indifferenti ulteriori elementi eventualmente allegati al momento in cui, in sede di gravame della sentenza, si impugna e si censura l'ordinanza dichiarativa della contumacia.
2 - Violazione degli artt. 581, 52 c.p. e vizio motivazionale per omesso riconoscimento della legittima difesa, con riguardo al reato di percosse.
Il motivo si risolve in rilievi di fatto sul contesto probatorio ed in particolare sulla deposizione del teste Martelli, presente al fatto.
3 - Violazione degli artt. 594 e 51 c.p. vizio motivazionale per omesso riconoscimento dell'esercizio del diritto di critica in relazione al reato di ingiuriia.
La doglianza è inammissibile in quanto volta ad attribuire alle espressioni addebitate un significato ed una portata diversi da quelli individuati e ritenuti dal giudici di merito. Manifestamente infondata è d'altro canto la denuncia di mancata valutazione della personalità dell'offeso e della reputazione da costui goduta nell'ambiente sindacale, ove egli era considerato "un arrivista" (come da deposizione Fallaci): basti osservare che anche la reputazione che per taluni aspetti possa già essere stata compromessa, suscettibile di ulteriori illecite lesioni. non essendo in ogni caso consentito il superamento del limite della continenza (Cass. 30-6-87 n. 0 7850 RV. 176282; Cass. 12-2-92 n. 0 1481 RV. 189095).
4 - Violazione degli artt. 598 e 526 c.p.p. al proposito si è eccepito che all'udienza del 7-7-00 (in primo grado) vi fu sostituzione del giudice per cui non avrebbe potuto essere utilizzato il materiale istruttorio acquisito in precedenza. Il motivo è manifestamente infondato perché siffatto materiale non fu in realtà utilizzato, essendosi il giudice di secondo grado limitato a dare atto che il teste Martelli, nuovamente escusso all'udienza del 7-7-00, aveva rilasciato dichiarazioni analoghe a quelle rese dinnanzi all'altro magistrato.
5 - Violazione degli artt. 576, 605 c.p.p.; vizio motivazionale per essersi riconosciuto il diritto della parte civile, che non aveva impugnato l'assoluzione dell'imputato, al rimborso delle spese del grado di appello.
Anche questa deduzione è manifestamente infondata. La parte civile per il principio dell'immanenza della sua costituzione (art. 76 c.p.p.), una volta ammessa, ha diritto a partecipare a tutte le fasi successive del procedimento e precipuamente al giudizio di secondo grado instaurato a seguito di gravame del P.M. avverso una sentenza di assoluzione, pur quando essa non abbia interposto appello: infatti, per effetto del disposto dell'art. 601 e. 5 c.p.p. la medesima in tale evenienza deve essere citata e pertanto è evidente che, in caso di soccombenza dell'imputato, avrà diritto alla rifusione delle spese (anche se non potrà ottenere il risarcimento del danno: Cass. S.U. 11-3-99 n. 0000 5 RV. 212575). US FR.
1 - Violazione degli artt. 598, 420 ter c.p.p.; vizio motivazionale. Si è sostenuto che per l'ipotesi di accoglimento della censura avanzata dal RU relativa al mancato riconoscimento del di lui legittimo impedimento a comparire, l'impugnata sentenza avrebbe dovuto essere annullata anche per il US, stante la stretta connessione delle posizioni.
Il motivo è superato dalla ritenuta manifesta infondatezza di quello del RU.
2 - Violazione degli artt. 595 e 51 c.p.; vizio motivazionale per omessa valutazione del contesto e dell'ambiente in cui le frasi furono pronunciate nonché della reputazione goduta dalla persona offesa.
Nel segnalare la inammissibilità delle denuncie è sufficiente puntualizzare che esse si concretano in valutazioni di fatto circa la non offensivita delle espressioni addebitate, per il resto va richiamato quanto esposto sub 3 del ricorso del RU.
3 - Violazione degli artt. 576. 605 c.p.p.: vizio motivazionale per essere stato riconosciuto il diritto della parte civile, che non aveva impugnato l'assoluzione dell'imputato. al rimborso delle spese del grado di appello.
Valgono al proposito le considerazioni svolte trattando l'identico motivo svolto dal RU sub 5.
Rimane da esaminare il contenuto nella memoria depositata in udienza dal difensore per entrambi gli imputati, nella quale si invoca la disciplina introdotta dagli artt. 34 e 35 D.L. 274/00 per i reati previsti e puniti dagli artt. 594 e 595 c.p., applicabile ex art. 63 cit. D.L. nel casi in cui si proceda dinnanzi ad un giudice diverso dal giudice di pace. Evidenziandosi che ai sensi delle citate norme è esclusa per i delitti suddetti la punibilità nei casi di particolare tenuità del fatto ed è contemplata l'estinzione del reato in conseguenza di condotte riparatorie, si è chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello competente per le valutazioni di merito sottese all'operatività dei menzionati istituti oppure applicazione diretta del nuovo sistema.
Innanzitutto si rileva che alla inammissibilità dei ricorsi quali originariamente proposti consegue quella di ogni ulteriore motivo, la cui presentazione nel presente caso è inoltre tardivamente avvenuta. Comunque l'inammissibilità delle richieste avanzate sussisterebbe anche sotto il profilo della loro manifesta infondatezza. L'art. 34 c. 3 D.L. 274/00 procede per l'ipotesi sia già stata esercitata l'azione penale che la sentenza dichiarativa della particolare tenuità del fatto possa essere pronunciata solo se l'imputato e la persona offesa non si oppongono;
il successivo art. 35 dispone che il giudice, ai fini della emissione della sentenza di estinzione del reato per effetto della riparazione del danno avvenuta prima dell'udienza di comparizione, debba sentire le parti e l'eventuale persona offesa.
L'art. 63 cit. D.L. sancisce, nei casi in cui i reati indicati nell'art. 4 c. 1 e 2 siano giudicati da un giudice diverso dal giudice di pace, l'osservanza delle disposizioni di cui ai riportati articoli "in quanto applicabili".
Dall'esame delle riportate norme, considerate singolarmente e nei loro collegamenti, emerge l'inapplicabilità in cassazione degli istituti della non punibilità per lieve tenuità del fatto e della non procedibilità per avvenuto risarcimento: ciò per la decisiva ed assorbente ragione che il presupposto processuale degli stessi non è attuabile in sede di legittimità ove non è contemplato l'intervento degli interessati.
Nè potrebbe sostenersi la necessità di un'annullamento per addivenire al suddetto incombente posto che dall'impianto motivazionale del provvedimento impugnato emerge la non particolare tenuità del fatto con riguardo al quale è stata applicata una pena superiore al minimo e del pari risulta palese, stante la costituzione di parte civile, il non avvenuto risarcimento prima del giudizio. Inconferente è poi la richiesta applicazione della norma concernente l'automaticità della concessione del beneficio della non menzione (art. 63 c. 2 D.L. 274/00), poiché esso già è stato riconosciuto;
nè infine vale il richiamo in punto pena all'art. 2 c. 3 c.p. in quanto sotto codesto profilo è più favorevole il trattamento sanzionatorio pregresso che con riguardo alla sanzione pecuniaria prevede sia per l'ingiuria che per la diffamazione una pena superiore sia nel minimo che nel massimo edittale.
S'impone pertanto declaratoria di inammissibilità dei ricorsi con condanna degli impugnanti in solido al pagamento delle spese del procedimento e di ciascuno di loro al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, valutata la vicenda processuale, si stima equo fissare in 500 euro.
P.Q.M.
La Corte,
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento e ciascuno di loro al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di 500 euro.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 1 luglio 2002