Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/09/2016, n. 47307
CASS
Sentenza 27 settembre 2016

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Integra il reato di cui all'art. 388 cod. pen. la condotta dell'amministratore di una società che, in violazione del provvedimento emesso dal giudice civile ex art. 700 cod. proc. civ., che gli impone di far consultare al socio i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione, ponga in essere condotte fraudolente volte ad intralciare l'attività ispettiva. (Fattispecie in cui l'amministratore non si era limitato a negare l'accesso ai documenti richiesti, ma aveva tenuto condotte volte ad occultare tali documenti, alterando il contenuto dei libri contabili e dei verbali assembleari).

In tema di reati societari, ai fini della configurabilità del reato di impedito controllo di cui all'art. 2625 cod. civ., non è sufficiente una condotta meramente omissiva da parte del soggetto agente ma è necessaria una condotta attiva tesa ad intralciare il controllo della regolarità della gestione da parte del socio. (In motivazione la Corte ha precisato, in particolare, che il delitto non è integrato allorchè l'amministratore si limiti a negare l'ostensione della documentazione contabile e societaria, ma solo allorquando ponga in essere operazioni volte ad occultare i documenti richiesti ovvero alteri fraudolentemente il contenuto dei libri contabili e/o dei verbali assembleari).

Commentari2

  • 1Non è punibile il socio che non presenzi all’assemblea per impedire il controllo dei soci di minoranza
    Diritto Bancario · https://www.dirittobancario.it/ · 22 gennaio 2018

  • 2Gestione società: la presenza del collegio sindacale non limita il potere ispettivo del socioAccesso limitato
    Ciro Santoriello · https://www.altalex.com/ · 30 novembre 2016

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/09/2016, n. 47307
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 47307
Data del deposito : 27 settembre 2016

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