Cass. pen., sez. V, sentenza 19/04/1999, n. 1796
CASS
Sentenza 19 aprile 1999

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Non può trovare applicazione la procedura prevista dall'art 444 cod. proc. pen. nel caso in cui, per le condizioni soggettive dell'imputato, la pena detentiva non possa essere convertita in quella pecuniaria, così come stabilito nell'accordo intervenuto tra le parti. Invero, la richiesta di applicazione di pena detentiva da convertire, secondo l'accordo intervenuto, in sanzione pecuniaria, non può dar luogo a due richieste, tra loro alternative, ma deve necessariamente avere ad oggetto la applicazione di una pena concreta ed individuata, determinata congiuntamente dagli interessati. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza del pretore che, aveva determinato la pena, per il reato di emissione continuata di assegni in difetto di autorizzazione del trassato, nei termini concordati dalle parti, operando poi la conversione della stessa -sempre secondo quanto patteggiato- in sanzione pecuniaria, pur essendo stato l'imputato condannato per più di due volte nell'ultimo decennio per reati della stessa indole e, pertanto, trovandosi nella condizione di non poter beneficiare della conversione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 19/04/1999, n. 1796
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1796
    Data del deposito : 19 aprile 1999

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