Sentenza 19 aprile 1999
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Non può trovare applicazione la procedura prevista dall'art 444 cod. proc. pen. nel caso in cui, per le condizioni soggettive dell'imputato, la pena detentiva non possa essere convertita in quella pecuniaria, così come stabilito nell'accordo intervenuto tra le parti. Invero, la richiesta di applicazione di pena detentiva da convertire, secondo l'accordo intervenuto, in sanzione pecuniaria, non può dar luogo a due richieste, tra loro alternative, ma deve necessariamente avere ad oggetto la applicazione di una pena concreta ed individuata, determinata congiuntamente dagli interessati. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza del pretore che, aveva determinato la pena, per il reato di emissione continuata di assegni in difetto di autorizzazione del trassato, nei termini concordati dalle parti, operando poi la conversione della stessa -sempre secondo quanto patteggiato- in sanzione pecuniaria, pur essendo stato l'imputato condannato per più di due volte nell'ultimo decennio per reati della stessa indole e, pertanto, trovandosi nella condizione di non poter beneficiare della conversione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/04/1999, n. 1796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1796 |
| Data del deposito : | 19 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg. Camera di consiglio
Dott. SE Consoli Presidente del 19.4.1999
1. Dott. Pasquale Perrone Consigliere SENTENZA
2. " UC Toth " N.1796
3. " Andrea Colonnese " REGISTRO GENERALE
4. " Pierfrancesco Marini " N.19842/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica di Termini Imerese
avverso sentenza del Pretore di Termini Imerese in data 3.4.1998 (in proc.
contro
Lo BU SE)
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Pierfrancesco Marini.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 3.4.1998, il Pretore di Termini Imerese ha applicato a Lo BU SE, sull'accordo delle parti, la pena di gg.50 di reclusione, sostituita nella equivalente pena pecuniaria di L.
3.750.000 di multa, in ordine al reato di emissione continuata di assegni bancari in difetto di autorizzazione dell'Istituto di Credito trattario.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Termini Imerese chiedendo l'annullamento della pronuncia per inosservanza della legge penale, sotto il profilo che è stata disposta la sostituzione della pena detentiva pure in difetto delle necessarie condizioni soggettive di cui all'art.59 cpv lett.a) della Legge 24.11.1981 n.689. Il ricorso è fondato.
Il richiamato disposto normativo vieta, infatti, la sostituzione della pena detentiva comminata per un fatto commesso nell'ultimo decennio in favore di coloro che risultino condannati più di due volte per reati della stessa indole;
nella specie, il certificato penale dell'imputato registra ben undici condanne per l'emissione di assegni a vuoto e, dunque, per reati della stessa indole, in quanto qualitativamente omogenei per la presenza di caratteristica fondamentale comune (la violazione della pubblica fede e del patrimonio dei privati).
Di conseguenza, operando detta preclusione soggettiva, non era consentito al giudice del merito di ratificare l'accordo, noto essendo che, in sede di patteggiamento, la richiesta di pena detentiva da sostituire con sanzione pecuniaria non dà luogo ad una duplicità di richieste alternative fra loro, ma ha per oggetto, invece, l'applicazione di una pena determinata in modo congiunto, non alternativo, alla sanzione sostitutiva, resi in tal modo inscindibili i termini dell'accordo raggiunto dalle parti, unitario in funzione della pena in definitiva concordata (Cass.Sez.IV, 5.9.1997 n. 8210, Guarnieri); cosicché l'accordo stesse deve essere valutato ai fini dell'omologazione, nella sua propria interezza e, se non accoglibile, la richiesta deve essere rigettata, ferma la impossibilità di applicare la pena detentiva in violazione dei termini pattizi. Consegue, pertanto, che ricorre ipotesi di violazione di legge e, dunque, la sentenza deve essere annullata, con rinvio al Pretore di Termini Imerese per il nuovo giudizio.
P.Q.M.
annulla l'impugnata sentenza, con rinvio al Pretore di Termini Imerese per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 19 aprile 1999.- Depositato in Cancelleria il 18 maggio 1999