Cass. civ., sez. III, sentenza 23/06/1999, n. 6406
CASS
Sentenza 23 giugno 1999

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La richiesta del locatore di aumentare o aggiornare il canone di immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione, anche per effetto di disposizioni successive al regime transitorio previsto dagli articoli 68 e 71 della legge 27 luglio 1978 n. 392 - quale l'art. 2, comma quarto del D.L. 9 dicembre 1986 n. 832, convertito in legge 6 febbraio 1987 n. 15 - non ha efficacia retroattiva e pertanto non sussiste il diritto agli arretrati, stante l'identità della ratio, volta ad evitare la formazione di situazioni debitorie e la conseguente litigiosità.

L'ordinanza di convalida di licenza o sfratto per finita locazione, preclusa l'opposizione tardiva, acquista efficacia di cosa giudicata sostanziale non solo sull'esistenza della locazione; sulla qualità di locatore dell'intimante e di conduttore dell'intimato; sull' intervento di una causa di cessazione o risoluzione del rapporto; ma altresì sulla qualificazione di esso, se la scadenza del medesimo, richiesta e accordata dal giudice, è strettamente correlata alla tipologia del contratto, come nel caso di rilascio disposto, per il regime transitorio, ai sensi dell'art. 58 legge 27 luglio 1978 n. 392, se la locazione è ad uso di abitazione e degli artt. 67 - integrato dall'art. 15 bis legge 25 marzo 1982 n. 94 e 71 della stessa legge, se la locazione è ad uso diverso. In caso poi vi sia contrasto tra più giudicati sulle predette questioni, la fonte regolatrice del rapporto è costituita dall'ultimo di essi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 23/06/1999, n. 6406
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6406
    Data del deposito : 23 giugno 1999

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