Sentenza 18 ottobre 2011
Massime • 1
Il giudice non può ammettere il confronto qualora l'imputato, limitandosi a rendere dichiarazioni spontanee, si è rifiutato di sottoporsi ad esame, in quanto tale rifiuto si estende anche al confronto, che in sostanza altro non è che la prosecuzione di un atto di esame.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/10/2011, n. 2650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2650 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 18/10/2011
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 1112
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARTA Adriana - rel. Consigliere - N. 43409/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RU UC N. IL 26/05/1970;
avverso la sentenza n. 1182/2010 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 21/09/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/10/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADRIANA CARTA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Cesqui Elisabetta che ha concluso per il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali;
Udito il difensore avv. Antonio Ordile.
RILEVA IN FATTO
1.- Il Tribunale di Brescia chiamato a giudicare del delitto di tentato omicidio aggravato, del delitto di detenzione e porto abusivo di pistola e della contravvenzione di detenzione illecita di munizioni ascritti a US CI, con sentenza 11.3.2010 dichiarava il prevenuto, previa riqualificazione del fatto, colpevole del reato di lesioni personali, con esclusione dell'aggravante dei futili motivi ed e applicata la contestata recidiva, nonché degli altri due reati contestati, avvinti al primo dal vincolo della continuazione, e lo condannava alla pena di anni otto e mesi undici di reclusione.
La Corte di appello di Brescia, investita dei ricorsi dell'imputato e della pubblica accusa, con sentenza in data 21.9.2010, in accoglimento del gravame proposto dal PM dichiarava il US colpevole del delitto di cui agli artt. 56 e 575 c.p., originariamente contestatogli al capo A) della rubrica e, concessa l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 2, ritenuta equivalente alla contestata recidiva, rideterminava la pena in complessivi anni undici e mesi sette di reclusione.
La vicenda come ricostruita dai giudici di merito è la seguente: nel primo pomeriggio del 4.7.2009 EN RL nelle campagne di Offlaga veniva attinto da due colpi di pistola all'addome, chiamava il 112 dicendo all'operatore di essere stato ferito con dei colpi di pistola da una persona che indicava con il nome di US CI. I soccorritori trovavano effettivamente il EN a terra sanguinante e lo conducevano all'ospedale di Manerbio dove i medici riscontravano due fori di entrata di proiettile in zona addominale e due fori di uscita, il ferito veniva sottoposto a intervento chirurgico per le lesioni riportate: una a carico dell'intestino e l'altra ad un rene.
Ritengono i giudici di appello che l'attribuibilità al US del ferimento del EN a mezzo di arma da sparo è indubitabile in primo luogo per il tenore della telefonata ricevuta dall'operatore del "112" il 4 luglio 2009. Nel corso della chiamata il ferito chiede l'intervento di una ambulanza,, dice che gli stanno sparando, che ha ricevuto due colpi e alla domanda del militare su chi gli avesse sparato fa il nome di US CI. Risulta, poi, che imputato e vittima si conoscono, che il US è creditore del EN per la somma di Euro 200,00 per la vendita di un divano, debito che il EN nonostante i numerosi solleciti non paga e sono molte le telefonate che il 4 luglio 2009 intercorrono tra i telefoni dei due, come risulta dai tabulati acquisiti. Alle 14,30 di quello stesso giorno i due si sono incontrati al bar della "Trattoria Anna" di Leno da dove si sono allontanati assieme;
dunque appena un quarto d'ora prima degli spari l'imputato si trovava con la vittima. Questa ricostruzione è supportata dai rilievi e dagli accertamenti tecnici della polizia giudiziaria, risulta infatti dall'esame del DNA su un mozzicone di sigaretta rinvenuto sul luogo della sparatoria, che lì il US era sicuramente stato. Sono stati trovate a casa dell'imputato quattro munizioni dello stesso calibro e della stessa marca di quella rinvenuta inesplosa sul luogo del ferimento e che è probabilmente l'oggetto che il EN racconta di aver visto uscire dalla pistola quanto il suo il suo feritore gli aveva puntato di nuovo l'arma contro dopo aver sparato.
Nel giardino della casa del US è stata rinvenuta, vuota, una custodia per pistola marca Taurus, che è una azienda, come riferito dai CC, che produce anche pistole semiautomatiche calibro 9x21 IMI. Infine su una maglietta trovata nel soggiorno dell'abitazione dell'imputato alle 16,00 del 4 luglio 2009 sono state rilevate tracce di sparo precisamente compatibili con il tipo di munizioni che attinsero il EN.
Riguardo alla qualificazione giuridica della condotta ascritta all'imputato, secondo i giudici di appello, ricorrono gli estremi del tentato omicidio.
Sono sicuramente idonei a provocare la morte del soggetto contro cui sono stati indirizzati i colpi d'arma da fuoco esplosi con una pistola calibro 9x21, arma sicuramente potente e potenzialmente letale. Che poi l'azione sia stata condotta con dolo omicidiario ben è dimostrato, con ricostruzione indiretta, sulla base delle particolarità dell'azione: i colpi furono esplosi a distanza ravvicinata e diretti verso un distretto corporeo contenente organi sicuramente vitali. È significativo che il US dopo aver colpito per due volte la vittima abbia nuovamente puntato contro di lui l'arma e abbia provato a sparargli per la terza volta non riuscendo nel suo intento, come riscontrato dal proiettile trovato inesploso e dal racconto del EN, per ragioni non derivanti dalla sua volontà. Dunque vi fu dolo omicidiario diretto. La corte riconosce all'imputato l'attenuante della provocazione e ritiene, invece, non esservi ragione per la concessione delle attenuanti generiche.
2.- Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di US CI, avvocato Patrizia Scalvi, deducendo i seguenti motivi:
A) Vizio di motivazione per contraddittorietà e manifesta illogicità in relazione alla affermazione della penale responsabilità di US CI per i reati di tentato omicidio e detenzione e porto illegale di arma, nonché con riferimento alla mancata disposizione del confronto richiesto dalla difesa ai sensi dell'art. 211 c.p.p., Erronea applicazione della legge penale con riguardo al rigetto della richiesta difensiva ai sensi dell'art. 211 c.p.p.. Si duole il ricorrente che la corte nell'affermare la responsabilità dell'imputato abbia valutato tutta una serie di elementi ritenendo inlnfluenti altri, in particolare che con argomentazione contraddittoria abbia ritenuto che il DNA dell'imputato sul mozzicone di sigaretta non fosse risolutivo per attestare la sua presenza sul luogo del delitto nel momento in cui fu commesso, nel contempo affermando che la circostanza era confermativa di quanto riferito dal EN circa il nome del suo aggressore nel corso della telefonata al "112".
Ulteriore contraddizione è costituita dal giudizio di ininfluenza che la corte esprime sulla deposizione della persona offesa dalla quale, peraltro, ritiene di non poter prescindere per la parte relativa all'indicazione dell'identità dell'aggressore, nonostante le contraddizioni emerse durante l'esame di batti mentale ed evidenziate nei motivi di appello.
Carenze ed illogicità sono ravvisabili in relazione al giudizio di rilevanza probatoria delle tracce di sparo rinvenute sulla maglietta sequestrata al US;
con riguardo allo atteggiamento del US stesso in occasione dell'incontro con la vittima, quale riferito dal EN, ai contati telefonici che il EN ebbe con terze persone dopo il ferimento e che si premurò di cancellare prima di consegnare il cellulare ai carabinieri.
Alla stregua di tali incongruenze il quadro probatorio richiedeva ulteriore chiarimento quantomeno attraverso il confronto tra l'imputato e la vittima, non disposto invece dalla corte sul presupposto che avendo negato l'imputato di essersi recato in Offlaga il giorno del delitto, avesse rinunciato a fornire qualunque spiegazione riguardo gli elementi di accusa a suo carico. Erra la corte quando ritiene che il richiesto confronto non andava effettuato perché l'imputato non si era sottoposto ad interrogatorio , infatti l'imputato, sia pure in ultima istanza ha comunque fornito una sua versione dei fatti.
B) Erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione sul punto della ritenuta qualificazione giuridica del fatto criminoso nel delitto di tentato omicidio. Si duole in particolare il ricorrente che la corte nel ricostruire gli elementi dai quali inferisce la sussistenza dell'animus necandi, abbia omesso di considerare alcune circostanze di specifica rilevanza:- che il EN riferì che il US aveva sparato appoggiando la pistola sul tetto dell'auto e che lui si era quindi abbassato e aveva iniziato a correre, descrizione che consente di ritenere l'accidentalità del ferimento essendo ipotizzabile che il EN spostandosi sia trovato nella traiettoria dei colpi non a lui indirizzati;
- che il US avesse abilità con le armi, che la corte utilizza contraddittoriamente senza considerare che tale abilità gli avrebbe consentito di mirare da subito in zone vitali;
- la condotta del US prima dei fatti descritta dallo stesso EN come assolutamente cortese, e quindi, non compatibile con la sua volontà omicidiaria.
C) Vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche e con riguardo all'applicazione di una pena superiore al minimo edittale. Pur non essendo coincidenti i presupposti per la concessione dell'attenuante della provocazione con quelli per il riconoscimento delle attenuanti generiche , le valutazioni della corte per concedere all'imputato la prima attenuante sono in contrasto con quelle addotte per la non concessione delle seconde. Sul punto, poi, è erroneo il richiamo al comportamento processuale del US ed al silenzio da questi mantenuto;
è pacifico infatti che l'esercizio di una facoltà processuale, quale è quella di non consentire l'esame o di non rilasciare dichiarazioni, non può essere valutato come parametro di giudizio ai sensi dell'art. 13 c.p.. 3.- Con atto depositato il 3.10.2011 l'avvocato Antonino Ordile, successivamente nominato dall'imputato, deduceva:
a) in riferimento al secondo motivo dell'originario ricorso: che il fatto criminoso ascritto presentava la natura, i presupposti e le connotazioni tipiche del reato di lesioni aggravate e non quelle del tentato omicidio, in relazione al quale difettava il requisito soggettivo del dolo intenzionale posto che dalle modalità esecutive dell'azione emergeva una condotta sorretta dal dolo eventuale;
b) in riferimento al terzo motivo dell'originario ricorso afferma l'illegittimo diniego delle attenuanti generiche in quanto le medesime sono compatibili con la riconosciuta attenuante della provocazione e, anzi, la ritenuta sussistenza di tale specifica attenuante, per i presupposti della stessa, avrebbe dovuto comportare l'ulteriore adeguamento della sanzione attraverso la concessione della diminuente di cui all'art. 62 bis c.p.. 3.- Il Procuratore Generale dott.ssa Elisabetta Cesqui ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
OSSERVA IN DIRITTO
1.- Il ricorso è infondato e deve essere rigettato
2.- Riguardo al primo motivo di ricorso l'iter argomentativo seguito dai giudici di appello nell'individuare il US come colui che ebbe ad esplodere i colpi di pistola che attinsero il EN, è logico e consequenziale in riferimento al compendio probatorio evidenziato in atti. In primo luogo vi è l'elemento incontrovertibile e dirimente costituto dall'indicazione che il EN fa del nome di US CI quale persona che gli aveva sparato nella telefonata al 112 effettuata nell'immediatezza dei fatti per chiedere soccorso. Ad esso si collegano, supportandolo, gli ulteriori dati costituiti: dalla sicura conoscenza tra i due, dal rapporto debitorio che la vittima aveva nei confronti del US, dalla circostanza che il giorno del fatto tra le utenze telefoniche in uso ai due erano intercorse ben sei telefonate, che i due si erano incontrati quel giorno alle 14,30 al bar della "Trattoria Anna" di Leno e si erano allontanati assieme ed è dunque assodato che un quarto d'ora prima degli spari si trovavano assieme. Il ritrovamento del mozzicone di sigaretta con il DNA del US nel luogo della sparatoria, peraltro sito isolato e non di transito, è correttamente e congruamente valutato dai giudici di merito nel contesto probatorio costituito dai dati precedenti ed in relazione alla circostanza che rispetto ad esso il US non ha fornito alcuna spiegazione diversa. A fronte di questi elementi - ulteriormente confortati in termini accusatori dalle quattro munizioni dello stesso calibro e della stessa marca di quella rinvenuta inesplosa sul luogo del ferimento (che è probabilmente l'oggetto che il EN racconta di aver visto uscire dalla pistola quanto il suo il suo feritore gli aveva puntato di nuovo l'arma contro dopo aver sparato) e dalla maglietta con tracce di polvere da sparo compatibili, trovate dalla PG in casa del US - correttamente in sentenza sono valutate come irrilevanti le incertezze descrittive del EN circa i gesti precisi dell'imputato al momento dell'esplosione dei colpi di pistola. 2.1.- Altrettanto correttamente la corte ha escluso che potesse essere dato luogo al confronto difensivamente richiesto tra l'imputato e la vittima sul rilevo che il primo non si era mai sottoposto ad interrogatorio e che aveva solo reso spontanee dichiarazioni con le quali si era limitato a negare di essere stato presente nel luogo del commesso reato, per cui sarebbe stato privo di utilità il richiesto confronto in mancanza di un terreno comune tra le due posizioni del quale cercare un componimento dei contrasti. Peraltro la giurisprudenza di legittimità in materia, che questo collegio condivide, afferma che "Il giudice non può ammettere il confronto tra due soggetti se gli stessi non siano stati già esaminati in quella fase processuale, essendo l'esame delle parti o dei testimoni il primo sistema per eliminare i contrasti tra gli stessi. Inoltre, se il soggetto si è legittimamente rifiutato di sottoporsi all'esame, non può essere disposto il confronto del medesimo con altro soggetto, poiché il rifiuto di essere esaminato si estende al confronto, proprio perché questo mezzo di prova è in sostanza la prosecuzione di un atto di esame o di interrogatorio già svoltosi". (Cass. Sez. 6, sent. 23.5.1997, n. 6282, Rv. 209325). 3.- Destituito di fondamento è del pari il secondo motivo sia nella formulazione originaria del primo difensore che vorrebbe essere stato il EN a porsi nella traiettoria dei proiettili spostandosi, che in quella, meno inverosimile ma ugualmente infondata, illustrata dal secondo difensore che sostiene la non configurabilità del tentato omicidio per la non ricorrenza dell'animus necandi in capo all'imputato a cagione della non gravità delle lesioni patite dalla vittima e della conseguente inidoneità e non univocità degli atti posti in essere dal US. Deve essere rilevato che la corte di appello - in aderenza ai principi di diritto secondo i quali la differenza tra i reati di lesione personale e di tentato omicidio va ricercata, sul piano oggettivo, nella differente potenzialità lesiva dell'azione - valuta la capacità offensiva della pistola usata, la circostanza che i due colpi che attinsero il EN furono esplosi a distanza ravvicinata, in rapida successione e diretti verso un distretto corporeo sede di organi senz'altro vitali, oltre a evidenziare che l'imputato, così come egli avrebbe potuto mirare al capo, ben avrebbe potuto anche sparare, stante la sua richiamata abilità nel tiro, a zone sicuramente meno delicate di quelle prese di mira quali le gambe. Valuta, quindi, la corte come anche dopo che la vittima ferita scappava il US premette ancora il grilletto con ciò dimostrando, anche se il colpo non esplose, una pervicacia specificamente indicativa del suo intento omicidiario in termini di dolo diretto.
Nè le motivazioni sottostanti al gesto, come congruamente rilevato dai giudici, possono avere incidenza dirimente riguardo alla gravità ed all'intenzionalità del tentativo di sopprimere il EN, posto che spesso fatti di omicidio sono originati da ragioni, secondo il comune sentire, di scarsa consistenza mentre, al contrario, causali ritenute particolarmente forti ed intense in termini motivazionali non danno luogo a reazioni di specifica e consequenziale gravità.
4.- Quanto alla determinazione della pena ed al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è sufficiente rammentare che la loro concessione risponde a una facoltà discrezionale, il cui esercizio, positivo o negativo che sia, deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente e verificabile il pensiero del giudice con riguardo all'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (Cass. Sez. 1, sent. 4.11.2004, n. 46954, Rv. 230591; Cass. Sez. 2, sent.|8.1.2011, n. 3609, Rv. 249163). In tal senso l'argomentazione dei giudici di appello nel caso di specie è compiuta ed esaustiva nel fondare il diniego sulla personalità negativa dell'imputato, denotata da numerosi e non lievi precedenti penali indicativi di un'indole incline al delitto, sulla sua condizione di vita attuale caratterizzata dalla recente sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, sul comportamento processuale di totale negazione e sulla modalità dei fatti. Nè può avere rilievo alcuno che sia stata riconosciuta l'attenuante della cd. provocazione la quale è stata ritenuta dai giudici, con una valutazione di merito del tutto svincolata ed autonoma, non idonea ad incidere su diverso giudizio circa la negativa personalità del soggetto e la sua pervicacia nel perseguire, sia pure in stato d'ira, l'intenzione delittuosa.
5.- Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2012