Sentenza 24 giugno 2014
Massime • 1
In tema di notificazioni, l'omesso avvertimento all'imputato dell'obbligo di comunicare ogni variazione del domicilio precedentemente dichiarato o eletto è causa di nullità della notifica esclusivamente nel caso in cui la stessa sia avvenuta con consegna al difensore a causa dell'impossibilità di esecuzione presso tale domicilio e non anche nel caso in cui l'atto sia stato notificato al difensore nella qualità di domiciliatario dell'imputato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/06/2014, n. 32880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32880 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 24/06/2014
Dott. CAIAZZO Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - N. 2030
Dott. BONITO F. Maria S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LA POSTA Lucia - rel. Consigliere - N. 50358/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CI AV N. IL 10/08/1982;
avverso l'ordinanza n. 185/2013 TRIBUNALE di ROMA, del 25/10/2013;
sentita lallazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
lette le conclusioni del PG Dott. CANEVELLI Paolo che ha domandato dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Roma, quale giudice dell'esecuzione, all'esito dell'udienza camerale, rigettava la richiesta avanzata da LI VI, volta alla restituzione nel termine, ex art. 175 cod. proc. pen.. Ad avviso del giudice dell'esecuzione tutti i rilievi sono infondati. Il decreto di citazione a giudizio era stato regolarmente notificato all'imputato al domicilio eletto il 28.8.2008 presso il difensore di fiducia, avvocato Massimiliano Cappa, atteso che l'omesso avvertimento all'imputato dell'obbligo di comunicare eventuali variazioni del domicilio determina la nullità della notifica solo se la stessa sia avvenuta con consegna al difensore a causa della impossibilità di eseguirla nel domicilio eletto e non quando l'atto sia notificato al difensore in qualità di domiciliatario. Anche la deduzione in ordine alla mancata designazione nel giudizio di un difensore di ufficio, ai sensi dell'art. 97 c.p.p., comma 1, è infondata in presenza di nomina di difensore di fiducia non revocata. Infine, il giudice rilevava che l'estratto contumaciale della sentenza di condanna è stato notificato regolarmente presso il domicilio eletto a mezzo fax allo studio del difensore di fiducia.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il condannato, a mezzo del difensore di fiducia.
Deduce la violazione di legge in ordine alla nullità della notifica del decreto di citazione che doveva essere effettuata ai sensi dell'art. 157 cod. proc. pen. e non ai sensi dell'art. 161 cod. proc. pen., atteso che l'elezione di domicilio era viziata in mancanza degli avvertimenti richiesti a pena di nullità.
In secondo luogo, reitera la doglianza relativa alla mancata nomina di difensore di ufficio in ragione della mancata presenza del difensore di fiducia che ha omesso ogni attività difensiva con la conseguenza che l'imputato è rimasto privo di assistenza legale effettiva e ciò integra un ipotesi di caso fortuito della mancata proposizione dell'appello per cause indipendenti dall'imputato. Da ultimo, ribadisce la irregolarità della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di condanna notificato a mezzo fax presso un diverso indirizzo del difensore domiciliatario. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, nei termini in cui è stato proposto, è manifestamente infondato. In ordine alla regolarità della notifica del decreto di citazione a giudizio - valutabile in sede di esecuzione soltanto ai fini della richiesta di restituzione nel termine ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen. e, quindi, della conoscenza da parte del ricorrente del processo a suo carico - correttamente il giudice dell'esecuzione ha affermato che l'omesso avvertimento all'imputato, in sede di elezione di domicilio, dell'obbligo di comunicare ogni variazione del domicilio precedentemente dichiarato o eletto è causa di nullità della notifica esclusivamente nel caso in cui la stessa sia avvenuta con consegna al difensore a causa dell'impossibilità di esecuzione presso tale domicilio, e non anche nel caso in cui l'atto sia stato notificato al difensore nella qualità di domiciliatario dell'imputato (Sez. 3, n. 7130 del 15/01/2009, Meconi, rv. 242676). È, altresì, palese la infondatezza della doglianza relativa alla mancata nomina di un difensore di ufficio in ragione della mancata presenza in udienza del difensore di fiducia, attesa l'espressa previsione di cui all'art. 97 cod. proc. pen., comma 4 in caso di mancata comparizione del difensore di fiducia che, nella specie risulta formalmente nominato e non revocato, ne' rinunciante al mandato.
Invero, la mancata comparizione del difensore di fiducia comporta la nomina di un difensore d'ufficio, secondo le formalità previste dall'art. 97 c.p.p., comma 4, che opera in sostituzione di quello di fiducia, essendo prioritario in caso di urgenza il requisito della immediata reperibilità del difensore;
peraltro, in difetto di revoca del difensore di fiducia, resta ferma la titolarità del diritto di difesa del difensore originariamente designato, il quale, una volta cessata la situazione che aveva dato luogo alla sostituzione, riprende il suo ruolo automaticamente, in forza del principio di immutabilità della difesa (Sez. 2, n. 47978 del 19/11/2004, Elia, rv. 231278; Sez. 3, n. 26076 del 13/03/2007, Shehu, rv. 237201). Infine, come rilevato dal giudice dell'esecuzione, è formalmente corretta la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di condanna che da quanto in atti è stata effettuata al numero di fax che era stato indicato dal difensore di fiducia, avvocato Massimiliano Cappa, "direttamente contattato".
Alla regolarità della notifica consegue la corretta formazione del titolo esecutivo che prescinde dalla effettiva conoscenza della sentenza di condanna da parte dell'imputato che, invece, assume rilievo ai fini della richiesta di restituzione nel termine per impugnare la sentenza ai sensi dell'art. 175 cod. proc. pen.. Tuttavia, anche sotto tale profilo il ricorso è manifestamente infondato, atteso che l'estratto della sentenza è stato notificato presso il difensore di fiducia e, come è stato più volte affermato, l'esigenza di un controllo che incida sulla "effettività" di tutti i meccanismi processuali coinvolti dalla richiesta di restituzione nel termine, non può non comportare anche la necessaria valorizzazione dell'esistenza di un valido rapporto di difesa fiduciaria che consenta di conferire capacità dimostrativa di una reale "conoscenza" alle notificazioni effettuate a mani del difensore. Tutte le doglianze ulteriori non sono ammissibili in sede di esecuzione trattandosi di questioni coperte dal giudicato. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma ritenuta congrua di Euro 1000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di mille Euro alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2014