Sentenza 15 febbraio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/02/2001, n. 2183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2183 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig 52404 REPUBBLICA ITALIANA 0 21 8 3 /0 1 3000 per diritti L. #115.02.01 OMP DEL OPOL IL CANCELLIERE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente R.G.N. 3729/98 Consigliere Cron. 4566 Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Rep. Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Ud. 28/11/00 Dott. Gabriella COLETTI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPI SENTENZA Richiesta copia studio ULSOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: dal Sig. 000 per diritti L. CANCELLIERE_15 FEB 2001 SASSOLI LUCIANO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA in ARNO 471 presso lo studio dell'avvocato AGOSTINI FRANCO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in CORTE SUPREMA DI CASSAZIORA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio atti;
dal Sig. I PAL. OGG per diritti 1.3000 ricorrente 11 15.02.01
contro
IL CANCELLE INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE persona del legale rappresentante pro tempore, Richiesta copia studio dal Sig. KROMOS elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, per diritti L. 3000 l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, presso 11.45.0201 IL CANCELLIERE rappresentato e difeso dagli avvocati 2000 FABIANI 4946 GIUSEPPE, GORGA VINCENZA, PICCIOTTO UMBERTO LUIGI, -1- CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE alla copia notificata del giusta delega in calce Rilasciata copia legale al Sig. AGOS T ricorso;
per diritti 27 FEB. 2001 resistente con mandato - IL CANCELLIES avverso la sentenza n. 741/97 del Tribunale di AREZZO, emessa il 07/11/97 R.G.N. 336/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/00 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato AGOSTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo AS CI, con ricorso del 18 marzo 1996 al Pretore di Arezzo, chiedeva nei confronti dell'INPS l'accertamento del proprio diritto alla indennità di disoccupazione ordinaria con i requisiti ridotti, ai sensi dell'art.7, terzo comma, del d..l 21 marzo 1988 n.86, convertito con modificazioni in legge 20 maggio 1988 n.160, assumendo di aver svolto nell'anno precedente più di settantotto giorni di attività lavorativa. Il Pretore, con sentenza del 22 novembre 1996, accoglieva la domanda. L'INPS proponeva appello che il Tribunale di Arezzo, con sentenza del 7 novembre 1997, accoglieva osservando che il requisito della prestazione di almeno 78 giornate di attività lavorativa, richiesto dall'art.7 citato, deve intendersi riferito ai soli giorni di lavoro effettivi (nel caso, solamente 70) e non anche a quelli ai medesimi equiparabili, perché assoggettati a contribuzione. Il AS ricorre per la cassazione di questa sentenza con un unico motivo. L'INPS ha depositato procura. Motivi della decisione Il ricorrente, con l'unico motivo, deduce violazione dell'art.7, commi 3 e 5, d.l. 20 maggio 1988 n.86 e della legge di conversione 20 maggio 1988 n.160, dei successivi decreti legge e, in particolare del d.l. 29 marzo 1991 n.108, convertito in legge 1 giugno 1991 n.169, nonché dell'art.11 della legge 21 marzo 1990 n.53, oltre a vizio di motivazione (art.360 nn. 3 e 5). Sostiene che la questione è stata risolta in senso difforme rispetto alla soluzione accolta nella impugnata sentenza da numerose decisioni di questa Corte e cita, al riguardo, le sentenze n.4676 e 4697 del 13 maggio 1994. Aggiunge che le richiamate disposizioni (in particolare, il terzo e il quinto comma dell'art.7 d.l. n.86 del 1988) non fanno mai riferimento al lavoro effettivamente prestato, come ritenuto dal Tribunale e prosegue ricordando che, 3 quando il legislatore ha richiesto il requisito di giornate "effettivamente prestate”, ne ha dato specifica indicazione (ad es. nell'art.32 della legge 29 aprile 1949 n.264 in materia di disoccupazione agricola). Il ricorso è fondato. La interpretazione data dalla impugnata sentenza alle disposizioni di legge che vengono in considerazione nella presente controversia non è conforme al principio, costantemente affermato da questa Corte, secondo cui "ai sensi dell'art.7, terzo comma, del d.l. 21 marzo 1988 n.86, convertito nella legge 20 maggio 1988 n.160 e successive disposizioni modificative, per l'acquisizione del diritto alla indennità ordinaria di disoccupazione esteso ai lavoratori che abbiano prestato nell'anno “almeno settantotto giorni di attività lavorativa, per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per l'assicurazione obbligatoria” – deve tenersi conto non soltanto delle giornate di effettiva prestazione del lavoro ma anche di quelle (non lavorate) interne ad un periodo lavorativo che siano soggette a contribuzione” (vedi Cass. sent. 13 maggio 1994 n.4676, 27 novembre 1995 n.12260, 26 luglio 1996 n.6762). Questo principio il Collegio ritiene debba essere riaffermato, in quanto le argomentazioni svolte dal Tribunale per giustificare la opposta soluzione ermeneutica non sono diverse da quelle già considerate e disattese nelle ricordate pronunce. La impugnata sentenza deve, quindi, essere cassata. Non sussistendo la necessità di ulteriori accertamenti nel merito, poiché è pacifico in causa che, nel 1994, il AS fu retribuito per 92 giornate (comprensive di ferie e festività) (come riferisce la impugnata sentenza nella parte narrativa, rilevando che fu lo stesso INPS ad ammettere tale circostanza ) la Corte è legittimata, ai sensi dell'art.384 c.p.c., a provvedere direttamente nel merito, e così al rigetto dell'appello dell'Istituto. Si compensano le spese del giudizio di secondo grado, in considerazione del diverso esito dei due gradi di merito, mentre l'INPS va condannato al pagamento, in favore ६. della controparte, delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo e da distrarsi in favore del difensore del AS, avv. Franco Agostini, dichiaratosi antistatario.
PQM
La Corte, accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'appello dell'INPS. Compensa le spese del giudizio di secondo grado e condanna l'Istituto al pagamento, in favore della controparte, delle spese del giudizio di cassazione, liquidandole in lire 23500, oltre lire 1.500.000 per onorari, da distrarre. Così deciso in Roma il 28 novembre 2000 Il Presidente Il Cons. estensore Colorettfachiellal lumim. Paraquani Sell IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria oggi, 15 FEB 2001 I A D 0 3 S 1 , 3 S . O DL IL COLLABORATORE A 5 A M T L E T L . R R DI CANCELLERK, , P O A A N ' B S L I E 3 L P D E 7 S - D I A 8 I - N T S 1 S G N 1 O O E P S A E M I D I G A E G A , E D O O L T R E T T T I S A R N I I L E G L D S E E E R O D 5