Sentenza 21 ottobre 2008
Massime • 1
L'indagato che proponga richiesta di riesame avverso il provvedimento di sequestro preventivo di un bene di cui egli non sia titolare, deve vantare un interesse concreto ed attuale alla proposizione del gravame, derivante dalla menomazione di una qualunque situazione giuridica soggettiva sulla cosa, apportata con il vincolo impresso dal sequestro. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto, nel caso di sequestro preventivo dei libri sociali e della documentazione contabile di una società di capitali, la carenza d'interesse all'impugnazione da parte del socio di minoranza indagato con conseguente inammissibilità del ricorso).
Commentario • 1
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 13 aprile 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/10/2008, n. 44036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44036 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 21/10/2008
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - N. 1357
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 26684/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON DO, nato il [...] a [...];
avverso l'ordinanza pronunziata ex art. 324 c.p.p. dal Tribunale di Latina.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. M. Stefania Di Tomassi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTUSCIELLO Vittorio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Latina investito ex art.324 c.p.p. dalla richiesta dell'indagato DO SP,
confermava il decreto di sequestro probatorio dei libri sociali e della documentazione contabile della società Casa Oilio SP s.p.a. emesso dal Pubblico ministero nell'ambito di procedimento relativo ad ipotesi di reato ex artt. 2622, 2625, 2639 e 2636 c.c. Osservava che, potendo integrare sulla scorta degli elementi emergenti dagli atti la indicazione dei fatti per cui si procedeva e la motivazione denunziate come carenti, il Pubblico ministero aveva ipotizzato il reato di falso in bilancio e che risultava dalla denunzia di LE SP, già amministratrice della Casa Oilio SP s.p.a., e dalle dichiarazioni della stessa, nelle quali si evidenziava la probabile esistenza di false indicazioni e la omissione di rilevanti informazioni relative alla reale situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società nella redazione del bilancio 2006 (con particolare riferimento ad un mutuo relativo all'acquisto di un opificio industriale, alla mancata indicazione di una somma di oltre 60.000,00 Euro, alla effettuazione di una ristrutturazione aziendale fittizia, alla occultamento di voci passive), attribuibili a comportamenti di DO SP, socio di minoranza.
Tanto integrando fumus sufficiente in ordine al reato di falso in bilancio, era dunque evidente la necessità di acquisire la documentazione libri, partitari contabili e bilanci anche pregressi oggetto di sequestro probatorio al fine di verificare la prospettazione accusatoria, considerato altresì che il Collegio sindacale, informato della situazione denunziata, non aveva potuto prendere cognizione dei dati di bilancio per un asserito problema del sistema informatico dell'azienda e aveva già provveduto a depositare i libri presso il Tribunale.
Ha proposto ricorso lo SP a mezzo del proprio difensore avvocato Giuseppe Fevola, chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata.
Deduce con il primo motivo assoluta mancanza della motivazione vuoi con riferimento alla sussistenza delle concrete finalità probatorie perseguite, non avendo il Tribunale neppure chiarito se le cose sequestrate dovevano considerarsi pertinenti al reato o corpo del reato;
vuoi in ordine alla configurabilità dei reati per cui si procede e alla loro ascrivibilità al ricorrente, non avendo il Tribunale fornito alcuna indicazione degli elementi su cui erano fondate le ipotesi accusatorie, del collegamento tra lo SP e la società, ne' della condotta illecita specificamente attribuibile al ricorrente.
Lamenta con il secondo mancanza di motivazione in ordine al fumus dei reati ipotizzati e contraddittorietà tra la presupposizione di colpevolezza del ricorrente e la veste allo stesso attribuita di mero socio (di minoranza) della società cui i reati si riferivano. DIRITTO
1. Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile.
1.1. Tematica unificante le deduzioni del ricorrente è la sua estraneità, in quanto mero socio di minoranza, alle vicende contestate riferibili esclusivamente ai responsabili della società di capitali.
Non risulta perciò un interesse giuridicamente apprezzabile del ricorrente in relazione al sequestro avente la documentazione della società.
Da quanto recentemente affermato da S.U. n. 18253 del 24/04/2008, Tchmil, in tema appunto di sequestro probatorio, ritiene il Collegio possano trarsi infatti le seguenti considerazioni: "il requisito dell'interesse che deve assistere ogni impugnazione, compreso il riesame, è insito nella domanda di un possibile ripristino di una posizione giuridica soggettiva che si prospetta come lesa, ma non lo è in una pretesa alla astratta legittimità del provvedimento"; la soluzione a cui il giudice dell'impugnazione incidentale può pervenire in ordine alla validità del sequestro probatorio ha effetto sulla restituzione della cosa sequestrata, ma non ha riflessi diretti sul procedimento di acquisizione e di formazione della prova - i profili di legittimità e di utilizzabilità della stessa demandati al giudice del procedimento principale o ad altro giudice investito di domanda cautelare personale non potendo ritenersi in alcun modo pregiudicati da pronunzie assunte in sede di incidente sulla misura reale -; il giudicato nel procedimento incidentale riguarda perciò "solo il vincolo imposto dal provvedimento e ordinariamente non produce alcun effetto diverso, esaurendo completamente il proprio ambito con la pronuncia su quel vincolo", l'art. 405 c.p.p., comma 1 bis risultando l'unica eccezione esplicitamente prevista dalla legge ma non riguardando la materia in esame;
"anche" con riferimento al sequestro probatorio, per sostenere la tesi della sussistenza dell'interesse dell'indagato nonostante questo non possa vantare alcun diritto o aspettativa giuridicamente tutelata sui beni sequestrati, "occorrerebbe allora sostenere che l'art. 322 c.p.p., comma 1, si contrappone in maniera vistosa al principio generale espresso dall'art. 568 c.p.p., comma 4. Ma è canone ermeneutico fondamentale quello di prediligere tra le varie scelte possibili l'interpretazione che più si armonizza col sistema, sicché è corretto credere invece che l'art. 322 c.p.p., si limita soltanto ad elencare i soggetti legittimati a proporre la richiesta di riesame, laddove questa deve pur sempre essere sorretta da un interesse concreto ed attuale, derivante, per ogni legittimato, dalla menomazione di una qualunque situazione giuridica soggettiva sulla cosa, apportata con il vincolo impresso dal sequestro". E da tali argomenti, che il Collegio condivide nonostante l'opposto prevalente orientamento in precedenza manifestato da altre decisioni di questa Corte, discende che nel caso in esame il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza d'interesse, non emergendo dagli atti e non risultando prospettata dall'indagato la giuridica possibilità di una restituzione nei suoi confronti dei beni oggetto di sequestro probatorio riferibili e appartenenti ad una società terza, ne' l'esistenza di altro interesse collegabile ai predetti beni in virtù di una situazione giuridica autonomamente e direttamente tutelata.
1.2. Deve per altro rilevarsi che il ricorso sarebbe in ogni caso inammissibile per la sua manifesta infondatezza e per la improponibilità in questa sede delle deduzioni che lo sostengono. Il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse a norma dell'art. 324 c.p.p. in materia di sequestro preventivo o probatorio è previsto difatti dall'art. 325 c.p.p., comma 1, solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errori in indicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali però da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. (Conf. S.U., n. 25932 del 29.5.2008, Ivanov;
S.U., 29 maggio 2008 n. 25933, Malgioglio;
S.U., n. 5876 del 28.1.2004, Bevilacqua;
S.U., n. 5 del 26/02/1991, Bruno, secondo cui la sola mancanza assoluta di motivazione, pur essendo espressamente prevista dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) ed essendo dunque deducibile come motivo di ricorso esclusivamente ai sensi di tale previsione, costituendo altresì violazione di legge può essere addotta come motivo di ricorso nei casi in cui questo sia espressamente limitato a detta violazione). Ora nel caso di specie il provvedimento impugnato non è affatto (come risulta dalla esposizione in fatto) immotivato e le ragioni che lo sostengono sono oggetto di illustrazione coerente, comprensibile e giuridicamente corretta. Mentre le censure si risolvono in doglianze sulla bontà, plausibilità o completezza degli argomenti addotti (peraltro con riferimento a profili non pertinenti in materia di sequestro probatorio, quali la "colpevolezza" del ricorrente), non prospettabili a norma del richiamato art. 325 c.p.p., comma 1. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. cost. n. 186 del 2000) ~ di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 25 novembre 2008