Sentenza 19 maggio 2005
Massime • 1
Il provvedimento con il quale il Questore dispone l'allontanamento di uno straniero, ai sensi dell'art. 14, comma quinto, del D.Lgs. n. 286 del 1998, deve essere autonomamente motivato, in quanto la motivazione del provvedimento del Prefetto, con il quale viene ordinata l'espulsione, e quella del provvedimento del Questore, contenente l'ordine di lasciare entro cinque giorni il territorio dello Stato, non sono sovrapponibili, riguardando la prima i presupposti dell'espulsione e la seconda le modalità della stessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/05/2005, n. 24816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24816 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 19/05/2005
Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 644
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE NARDO Giuseppe - Consigliere - N. 007814/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) MA KA N. IL 18/08/1982;
avverso SENTENZA del 22/11/2004 CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Galati Giovanni che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 22.11.2004, la Corte di Appello di Bologna confermava la decisione emessa il 7.8.2003 dal tribunale della stessa città con cui RO KA era stato condannato alla pena di quattro mesi di arresto per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, del d. lgs. 25.7.1998, n. 286, perché, dopo essere stato espulso con decreto prefettizio, senza giustificato motivo si tratteneva nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal Questore di Bologna.
Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per Cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza per inosservanza o erronea applicazione della legge penale e per motivazione carente e contraddittoria, sull'assunto che non era stata accertata la pendenza di altri processi penali che rendessero necessario il nulla osta dell'autorità giudiziaria e che il tribunale aveva escluso che l'ordine del questore dovesse contenere idonea motivazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso manca di fondamento e deve essere rigettato per le ragioni di seguito indicate.
Manca di pregio, anzitutto, il motivo di ricorso riguardante l'illegittimità dell'ordine del questore per assenza del nulla osta da parte dell'autorità giudiziaria, atteso che la censura risulta del tutto generica e che il ricorrente non ha mai dedotto alcuno specifico elemento da cui potesse desumersi la pendenza di altri procedimenti penali a suo carico.
Ciò posto, è da rilevare che nella più recente giurisprudenza di questa Corte è stato stabilito che il provvedimento con il quale il questore dispone l'allontanamento di uno straniero, ai sensi dell'art. 14, comma quinto, del D.L.gs. n. 286 del 1998, deve essere anch'esso motivato, in quanto la motivazione del provvedimento del prefetto e quella del provvedimento del questore non sono sovrapponigli, riguardando la prima i presupposti dell'espulsione e la seconda le modalità della stessa (Cass., Sez. 1^, 21 settembre 2004, P.G. in proc. El Mouak). A giustificazione di tale orientamento interpretativo sono stati addotti argomenti, che, per la loro convincente consistenza giuridica, sono pienamente condivisi dal Collegio. In primo luogo, va osservato che l'art. 3, comma 1, l. 241 del 1990 prevede in modo esplicito che tutti gli atti amministrativi direttamente incidenti nella sfera giuridica sostanziale del destinatario devono essere motivati, con la sola esclusione degli "atti normativi e atti a contenuto generale", e che la lettera e la ratio della disposizione (tesa a garantire diritti e libertà personali di fronte alla amministrazione) non lasciano dubbi sulla derogabilità dell'obbligo solo in forza di norme specifiche che esplicitamente dispongano in tal senso. Inoltre, non può neppure trascurarsi che l'ordine del questore è soggetto alla regola generale dell'obbligatorietà della motivazione, dato che l'art. 14, comma 5-bis, del d.lgs. n. 286/1998, coordinato con il precedente comma 1, lungi dall'escludere la necessità di motivazione, enuncia specificamente le situazioni (impossibilità di eseguire immediatamente l'espulsione e di trattenere lo straniero in centro di permanenza temporanea) che legittimano l'ordine di lasciare il territorio dello Stato, indicandoci modo specificamente i precisi presupposti dell'esercizio del potere che devono formare oggetto della motivazione (cfr. Cass., sez. 1^, 28 gennaio 2003, P.M. in proc. Popola). Nè può condividersi l'opinione che esclude l'obbligo di motivazione considerando il provvedimento del questore un atto vincolato la cui motivazione già si rinviene nell'ordine prefettizio ad esso presupposto (Cass., Sez. 1^, 9 gennaio 2004, Sabati;
Sez. 1^, 7 ottobre 2003, P.M. in proc. Fedi), per la ragione che, pur essendo coordinati, il provvedimento del prefetto e quello del questore sono distinti per funzione e per presupposti, di talché entrambi devono essere sorretti da una propria motivazione.
Mette conto sottolineare, infine, che nella giurisprudenza di legittimità non è stato mai messo in dubbio che, in presenza di norme penali che sanzionano l'inottemperanza a un ordine della pubblica amministrazione, "il giudice penale deve verificare la legittimità del provvedimento amministrativo presupposto del reato, sia sotto il profilo sostanziale, sia sotto quello formale, con riferimento a tutti e tre i vizi tipici che possono determinare l'illegittimità degli atti amministrativi, e cioè violazione di legge, incompetenza, eccesso di potere" (così per tutte, con riferimento all'analoga figura criminosa della contravvenzione al foglio di via obbligatorio di cui all'art. 2 l. n. 1423/1956, Cass., Sez. 1, 21 ottobre 1996, Genovesi;
Sez. 1^, 9 dicembre 1999, Cozzolino).
Alla luce dei precedenti rilievi va riconosciuto che, nel caso di specie, il provvedimento del questore risulta esaurientemente motivato dal momento che lo stesso ricorrente ha dato atto che l'ordine di allontanamento dal territorio nazionale, trovava giustificazione nell'indicazione della circostanza che "non è stato possibile trattenere lo straniero in un centro di permanenza temporaneo".
hi conclusione, deve provvedersi, a norma dell'art. 619 c.p.p., alla rettificazione dell'errore in cui è incorsa la Corte territoriale allorché ha ritenuto che l'ordine del questore non necessita di motivazione e deve pronunciarsi il rigetto del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2005