Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/01/2003, n. 772
CASS
Sentenza 20 gennaio 2003

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Massime1

Qualora, in sede di indagini preliminari dirette ad accertare la commissione di un illecito disciplinare, il datore di lavoro riceva la spontanea confessione da parte del lavoratore, non si verifica alcuna violazione dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970 in ordine alla preventiva contestazione dell'addebito, atteso che detto atto presuppone la conoscenza dei fatti e l'individuazione del soggetto cui attribuirli e non può, quindi, precedere, ma solo, eventualmente, seguire il compimento e la valutazione degli accertamenti preliminari. Ne consegue che deve escludersi che l'avvio delle indagini preliminari, nel corso delle quali venga convocato il lavoratore, valga ad integrare anche l'inizio del procedimento disciplinare a carico dello stesso.

Commentario1

  • 1Procedimento disciplinare
    Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 3 febbraio 2021

    Questa voce è stata curata da Marco Moleri Scheda sintetica Tra le conseguenze derivanti dall'esistenza del contratto di lavoro subordinato è previsto il diritto del datore di lavoro di esercitare un potere disciplinare, di natura sanzionatoria, a fronte di comportamenti del lavoratore che costituiscano inosservanza degli obblighi contrattuali. Il potere disciplinare del datore di lavoro ha lo scopo di tutelare l'organizzazione aziendale ed il rispetto degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore, si fonda sul principio di subordinazione del prestatore di lavoro e si traduce nella comminazione di sanzioni disciplinari nei confronti del lavoratore inadempiente. La sanzione …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/01/2003, n. 772
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 772
Data del deposito : 20 gennaio 2003

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