Sentenza 20 gennaio 2003
Massime • 1
Qualora, in sede di indagini preliminari dirette ad accertare la commissione di un illecito disciplinare, il datore di lavoro riceva la spontanea confessione da parte del lavoratore, non si verifica alcuna violazione dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970 in ordine alla preventiva contestazione dell'addebito, atteso che detto atto presuppone la conoscenza dei fatti e l'individuazione del soggetto cui attribuirli e non può, quindi, precedere, ma solo, eventualmente, seguire il compimento e la valutazione degli accertamenti preliminari. Ne consegue che deve escludersi che l'avvio delle indagini preliminari, nel corso delle quali venga convocato il lavoratore, valga ad integrare anche l'inizio del procedimento disciplinare a carico dello stesso.
Commentario • 1
- 1. Procedimento disciplinareMauro · https://www.wikilabour.it/ · 3 febbraio 2021
Questa voce è stata curata da Marco Moleri Scheda sintetica Tra le conseguenze derivanti dall'esistenza del contratto di lavoro subordinato è previsto il diritto del datore di lavoro di esercitare un potere disciplinare, di natura sanzionatoria, a fronte di comportamenti del lavoratore che costituiscano inosservanza degli obblighi contrattuali. Il potere disciplinare del datore di lavoro ha lo scopo di tutelare l'organizzazione aziendale ed il rispetto degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore, si fonda sul principio di subordinazione del prestatore di lavoro e si traduce nella comminazione di sanzioni disciplinari nei confronti del lavoratore inadempiente. La sanzione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/01/2003, n. 772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 772 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IANNIRUBERTO Giuseppe - Presidente -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PE NI, elettivamente domiciliato in Roma, via della Giuliana n. 50, presso l'avv. Ciro Intino, e rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Pinto, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CE.DI.FAR.ME. soc. coop. a r. l., in persona del legale rappresentante dott. Vincenzo Samarelli, elettivamente domiciliata in Roma, via delle Milizie n. 1, presso l'avv. Edoardo Ghera, e rappresentato e difeso dall'avv. NI Garofalo, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 349 della Corte d'appello di Bari depositata il 1^ agosto 2000 (R.G. n. 605/2000). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 ottobre 2002 dal Relatore Cons. Dott. Antonio Lamorgese;
Udito l'avv. NI Garofalo;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 4 marzo 1997 al Pretore di Bari, NI RO impugnava il licenziamento che la soc. coop. a r.l. CE.DI.FAR.ME., alle dipendenze della quale aveva lavorato con le mansioni di guardiano, gli aveva intimato il 4 maggio 1996, dopo avergli contestato la sottrazione di merce, non precisata, dal magazzino aziendale, avvenuta nella notte tra il 5 e il 6 aprile 1996. Deduceva il lavoratore la illegittimità del recesso per la mancanza di preventiva contestazione scritta degli addebiti, per la mancanza di immediatezza, essendo stato intimato trenta giorni dopo la contestazione, per la mancata affissione del codice disciplinare, per la tardività del provvedimento rispetto ai termini previsti dal ccnl, per la sproporzione fra infrazione e sanzione, per la genericità della contestazione.
Nella resistenza della soc. convenuta, il Pretore con sentenza del 6 aprile 1999 rigettava il ricorso. La decisione, appellata dal lavoratore, è stata confermata dalla Corte di appello di Bari con pronuncia del 22 giugno/1^ agosto 2000. Ha rilevato il giudice del gravame come gli addebiti fossero stati contestati per iscritto con nota del 16 aprile 1996 e dopo che, in fase di indagini preliminari, era stato sentito il dipendente, il quale il 9 aprile 1996 aveva rilasciato dichiarazioni scritte. Così fissata la data di contestazione degli addebiti, la Corte territoriale ha escluso la intempestività del licenziamento anche con riferimento alla clausola contrattuale. Ha inoltre accertato che il codice disciplinare era stato regolarmente affisso in azienda che i fatti addebitati erano stati circostanziati in relazione alle loro modalità di accadimento (e cioè che il RO era stato ripreso da una telecamera posta all'ingresso del magazzino, mentre a notte inoltrata trasportava una busta di grandi dimensioni e lo caricava nella sua autovettura), tanto che il dipendente si era adeguatamente difeso. Ha quindi ritenuto la sussistenza della giusta causa di licenziamento, in considerazione della particolare posizione lavorativa del RO, incaricato della custodia di un deposito commerciale, sottolineando che, per la potenzialità lesiva del comportamento del dipendente, rimaneva priva di rilevanza l'entità del danno subito dalla società datrice di lavoro, in conseguenza della sottrazione.
Di questa sentenza il lavoratore ha chiesto la cassazione, con ricorso articolato in cinque motivi.
La società intimata ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrativa. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 7 legge 20 maggio 1970 n. 300, vizi di motivazione, violazione dell'art. 2730 cod. civ. Deduce che il procedimento disciplinare aveva avuto inizio con una contestazione verbale del 9 aprile 1996 e che egli, sentito in tale data dai rappresentanti legali della società, aveva rilasciato a sua discolpa due dichiarazioni scritte, poi poste a fondamento del licenziamento unitamente ad una terza dichiarazione da lui fornita il 19 aprile 1996, dopo la lettera di contestazione di addebiti, e definita dalla società integrativa delle prime due. Sostiene perciò il ricorrente la unicità del procedimento disciplinare, ammessa dalla società, e la sua conseguente nullità, che da lui tempestivamente eccepita non è stata rilevata dalla sentenza impugnata. La Corte di merito, ritenuta prodromica la prima contestazione verbale, ha omesso di spiegare le ragioni per le quali ha considerato irrilevante il richiamo alle prime due dichiarazioni di esso dipendente, poste poi a fondamento del recesso. Con il secondo motivo il RO denuncia ancora un vizio di motivazione e critica la sentenza impugnata per avere ritenuto le prime due dichiarazioni, da lui rese il 9 aprile 1996
nell'immediatezza della contestazione verbale, da un lato prodromiche e dall'altro integrative: se fuori dal procedimento disciplinare in quanto prodromiche ad esso, la Corte territoriale non avrebbe potuto considerarle ad integrazione degli elementi del medesimo procedimento iniziato ritualmente soltanto dopo la contestazione scritta degli addebiti. Nè il giudice del merito ha spiegato per quali ragioni ha considerato inattendibili sia la prima dichiarazione, con la quale egli aveva negato di aver asportato alcunché, sia la seconda, con la quale aveva ammesso di avere preso una confezione di acqua minerale.
Il terzo motivo denuncia ultrapetizione, violazione dell'art. 7 legge n. 330 del 1970, nonché vizio di motivazione, per avere la sentenza impugnata affermato la legittimità del recesso, valorizzando un comportamento del dipendente, quello attuato con l'asportazione della confezione di acqua, che esulava dalla lettera di contestazione di addebiti, e comunque per non avere chiarito se nella valutazione della condotta del lavoratore abbia o meno tenuto conto di quanto espressamente dichiarato dall'azienda con la lettera di licenziamento.
Il quarto motivo denuncia violazione dell'art. 7 legge n. 300 del 1970 per intempestività del provvedimento e vizio di motivazione.
Assume l'errore in cui è incorsa la sentenza impugnata nel ritenere l'intimazione del licenziamento nel termine previsto dall'art. 128 ccnl di categoria (quindici giorni), calcolato dalla lettera di contestazione degli addebiti in data 16 aprile 1996, anziché dalla contestazione avvenuta il 9 aprile 1996. Critica ancora la sentenza impugnata per la violazione del principio dell'immediatezza in ordine al recesso adottato dall'azienda dopo trenta giorni dal fatto, malgrado la completa conoscenza dell'episodio sin dal 9 aprile 1996.
Il quinto motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970. Imputa alla sentenza impugnata di avere ritenuto legittimo il licenziamento, senza vagliare sia la genericità della lettera di contestazione del 16 aprile 1996, in cui l'azienda aveva fatto riferimento, alla sottrazione di un "bustone di merce non bene identificata e quindi di valore imprecisato", sia la diversità del motivo riportato nella lettera di licenziamento, ove la società aveva richiamato la dichiarazione del RO in data 19 aprile 1996, integrativa di quella del 9 aprile 1996, con la quale lo stesso aveva ammesso di aver prelevato una confezione di acqua minerale.
Lamenta inoltre la mancanza di proporzione fra il fatto addebitato della sottrazione di una confezione di acqua minerale e la sanzione applicata, la omessa valutazione dell'elemento soggettivo, non avendo avuto il lavoratore la precisa volontà di far proprio un bene che già per destinazione era di uso comune a tutti i dipendenti, e la insufficienza delle ragioni della affermata potenzialità lesiva della condotta di esso RO. I suesposti motivi, che vanno congiuntamente trattati, in quanto si incentrano sulla violazione, sotto diversi profili, delle garanzie del procedimento relativo all'esercizio del potere disciplinare del datore di lavoro, sono tutti infondati.
Va premesso, innanzitutto, che la legittimità delle indagini preliminari da parte dell'azienda ai fini dell'accertamento dei fatti oggetto del procedimento disciplinare e della raccolta delle relative prove non è stata investita da alcuna specifica censura, poiché il ricorrente, affermata la unicità del procedimento disciplinare instaurato nei suoi confronti dalla società resistente, si è doluto della individuazione da parte del giudice di merito della data in cui detto procedimento aveva avuto inizio, da anticipare a suo avviso al 9 aprile 1996, quando egli aveva reso le due dichiarazioni scritte al presidente e al vice presidente del consiglio di amministrazione della società dinanzi ai quali era stato convocato telefonicamente.
Del resto la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato la legittimità delle indagini preliminari, anche riservate, purché al loro esito il datore proceda alla rituale contestazione dell'addebito ex art. 7 legge n. 300 del 1970 e il prestatore abbia modo di difendersi (Cass. 26 maggio 2001 n. 7193, Cass. 10 novembre 1997 n. 11095). E proprio in relazione alle doglianze qui avanzate dal ricorrente con il primo e il secondo motivo, è pertinente il richiamo al principio affermato da, Cass. 10 gennaio 1990 n. 23, secondo cui qualora, in sede di indagini preliminari dirette ad accertare la commissione di un illecito disciplinare, il datore di lavoro riceva la spontanea confessione da parte del lavoratore, non si verifica alcuna violazione dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 in ordine alla preventiva contestazione dell'addebito, atteso che detto atto presuppone la conoscenza dei fatti e l'individuazione del soggetto cui attribuirli e non può, quindi, precedere, ma solo eventualmente seguire il compimento e la valutazione degli accertamenti preliminari.
Di conseguenza, deve escludersi che l'avvio delle indagini preliminari, nel corso delle quali era stato convocato anche l'odierno ricorrente, valesse ad integrare anche l'inizio del procedimento disciplinare a carico dello stesso, e il giudice del merito ha sufficientemente spiegato che l'azienda, in possesso di fotogrammi, realizzati con una telecamera posta all'ingresso del proprio locale adibito a deposito commerciale, i quali ritraevano il RO mentre di notte trasportava una grossa busta nella propria autovettura, "al fine di acquisire elementi necessari e indispensabili, per approntare una rituale e completa contestazione dell'addebito ovvero per escludere la sussistenza di un illecito", aveva proceduto ad ulteriori accertamenti preliminare prima di avviare il procedimento disciplinare, e che in quella fase preliminare dovevano essere inserite le dichiarazioni rese dal RO in data 9 aprile 1996. Il collegamento evidenziato dal ricorrente fra le due dichiarazioni del 9 aprile 1996 e la successiva, considerata integrativa delle prime, non si pone in contrasto con l'inserimento degli elementi in seguito acquisiti nella fase, ritenuta necessaria dall'azienda, delle indagini preliminari ne' integra, in base al richiamato principio giurisprudenziale, violazione delle garanzie procedurali del procedimento disciplinare, in quanto subito dopo a quella fase preliminare il datore di lavoro, come è circostanza incontroversa in atti, procedette alla contestazione degli addebiti. Inammissibile è il rilievo del vizio di motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla insufficienza di argomentazioni concernenti l'inattendibilità della prima dichiarazione, con la quale il RO aveva sostenuto di non aver asportato nulla, in quanto tale elemento è superato dalla successiva dichiarazione con la quale il dipendente aveva ammesso la sottrazione di una confezione di acqua minerale;
ed altrettanto deve dirsi per l'inattendibilità della seconda dichiarazione per la parte concernente l'oggetto della sottrazione, essendo anche questo elemento privo di incidenza ai fini della decisività della causa, dovendosi sottolineare che il Tribunale, a prescindere dall'accertamento del danno per l'azienda, ha ritenuto la potenzialità lesiva del comportamento del RO in considerazione della sua particolare posizione lavorativa, svolgendo egli le mansioni di guardiano del deposito commerciale. La sentenza impugnata ha messo in evidenza che la potenzialità lesiva del riscontrato comportamento del dipendente di per sè, indipendentemente dall'assenza o meno di danno patrimoniale per il datore di lavoro, giustificava il venir meno del rapporto fiduciario, e ciò esclude pure la fondatezza della censura riguardante il difetto di proporzione fra fatto addebitato e sanzione espulsiva applicata.
Relativamente alla violazione del principio di immutabilità della contestazione di cui al terzo motivo, la censura prima che infondata è inammissibile. Essa infatti non è stata sollevata nei precedenti gradi di giudizio e del resto essendo la contestazione di cui alla lettera del 16 aprile 1996, come lo stesso ricorrente sottolinea, riferita alla sottrazione di un bustone di merce non specificata e di valore imprecisato, deve escludersi qualsiasi modificazione degli elementi strutturali del fatto nella successiva specificazione degli oggetti sottratti sulla base delle dichiarazioni del medesimo dipendente, poi richiamate nella lettera di licenziamento: il fatto addebitato rimane la sottrazione di beni aziendali espressamente riportata nella lettera di contestazione, sui quali il RO si è difeso, e la indicazione del comportamento ben individuato vale ad escludere anche il rilievo della genericità della contestazione. Inammissibili sono pure le doglianze in ordine alla tardività del licenziamento rispetto al termine stabilito dall'art. 128 ccnl, in quanto il ricorrente, pur lamentando la violazione di una clausola della contrattazione collettiva, non ha adempiuto all'onere, a lui incombente in base al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di riportare il contenuto della clausola (Cass. 19 marzo 2001 n. 3912). Peraltro lo stesso ricorrente (v. pag. 22 del ricorso), ai fini della decorrenza del termine del recesso previsto dalla contrattazione collettiva, fa riferimento a quello di quindici giorni a far tempo dalla scadenza del termine fissato per le giustificazioni e quindi una volta esclusa l'anticipazione della contestazione, che il ricorrente vorrebbe far coincidere con la data della sua convocazione da parte dell'azienda, per essere sentito in sede di indagini preliminari, il termine dei quindici giorni, conteggiato dalle giustificazione rese dal lavoratore il 19 aprile 1996, non era stato superato alla data del licenziamento intimato il 4 maggio successivo.
Nè la valutazione contenuta nella sentenza impugnata in ordine alla immediatezza del recesso, a parte il termine fissato in proposito dal contratto, risulta censurata dal ricorrente, il quale fonda il ritardo nell'adozione del provvedimento espulsivo soltanto sull'errato presupposto che la contestazione dei fatti era avvenuta il 9 aprile 1996 e sulla tolleranza manifestata dall'azienda per avere trattenuto in servizio il dipendente per circa un mese. Assorbito ogni altro rilievo, il ricorso va dunque rigettato ed il RO, in base al criterio della soccombenza, va condannato al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 28,00, oltre ad euro 2.000,00= (duemila/00) per onorari.
Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2003