Cass. pen., sez. II, sentenza 21/12/2006, n. 316
CASS
Sentenza 21 dicembre 2006

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Non è applicabile la confisca "per equivalente" prevista per le persone fisiche dall'art. 322 ter cod. pen. e, per le persone giuridiche, dall'art. 19 del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, in relazione a somme che siano state percepite anteriormente all'entrata in vigore di dette norme; il che esclude anche l'operatività, in tale ipotesi, del sequestro preventivo previsto, rispettivamente, dall'art. 321 cod. proc. pen. e dall'art. 53 del cit. D.Lgs. n. 231 del 2001 (principio affermato, nella specie, in relazione al reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, pur essendosi tenuto conto, trattandosi di erogazioni effettuate in più rate, della sua natura di reato a consumazione cosiddetta "prolungata", iniziatasi con la percezione della prima rata, anteriormente all'entrata in vigore delle norme summenzionate, e conclusasi successivamente).

Commentario1

  • 1Concussione induzione indebita e corruzione
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 21/12/2006, n. 316
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 316
Data del deposito : 21 dicembre 2006

Testo completo