Sentenza 21 dicembre 2006
Massime • 1
Non è applicabile la confisca "per equivalente" prevista per le persone fisiche dall'art. 322 ter cod. pen. e, per le persone giuridiche, dall'art. 19 del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, in relazione a somme che siano state percepite anteriormente all'entrata in vigore di dette norme; il che esclude anche l'operatività, in tale ipotesi, del sequestro preventivo previsto, rispettivamente, dall'art. 321 cod. proc. pen. e dall'art. 53 del cit. D.Lgs. n. 231 del 2001 (principio affermato, nella specie, in relazione al reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, pur essendosi tenuto conto, trattandosi di erogazioni effettuate in più rate, della sua natura di reato a consumazione cosiddetta "prolungata", iniziatasi con la percezione della prima rata, anteriormente all'entrata in vigore delle norme summenzionate, e conclusasi successivamente).
Commentario • 1
- 1. Concussione induzione indebita e corruzionehttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/12/2006, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2006 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione II penale
Udienza in camera di consiglio del 21.12.2006
Sentenza n. 1854 Reg. gen. n. 31960/2006
composta dai signori dott. Di lorio Giorgio Presidente
dott. Esposito Antonio Consigliere dott. Monastero Francesco Consigliere
dott. Zappia Pietro Consigliere dott. Davigo Piercamillo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
G.E.S.A. S.r.l.;
Holiday Residence S.r.l.;
International Service Quality S.r.l.;
SP IN, nato a [...] il [...];
OR IA, nata a [...] il [...];
SP AR, nata a [...] il [...];
SP IG, nato a [...] il [...];
SO GA, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale di Bari, in data 6.7.2006.
+
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Piercamillo Davigo.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale Dott. Antonello Mura, il quale ha concluso chiedendo che il provvedimento impugnato sia annullato con rinvio.
quale ha Udito il difensore Avv. Domenico Di Terlizi, per tutti i ricorrenti, chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento concluso impugnato, con restituzione dei beni sequestrati agli aventi diritto,
osserva:
motivi della decisione
- Con decreto del 5.6.2006, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Trani dispose il sequestro preventivo nonché il sequestro ai sensi dell'art. 53 D. Lgs. 231/2001 di beni di pertinenza di
SAL.MAR di OR LI & C. S.a.s., G.E.S.A. S.r.I., Service Hotel di
OR LI & C. S.a.s., Holiday Residence S.r.I., International Service
Quality S.r.l. e Finsole S.r.l., nell'ambito di procedimento a carico, fra gli altri, di SP IN indagato per i reati di truffa aggravata ed altro in relazione all'indebito conseguimento di agevolazioni finanziarie ex L.
488/1992.
Avverso tale provvedimento fu proposta istanza di riesame, ma il
Tribunale di Bari, con ordinanza del 6.7.2006, la respinse.
2 - Ricorrono per cassazione i difensori di G.E.S.A. S.r.l., Holiday
Residence S.r.l., International Service Quality S.r.I., SP IN,
OR IA, SP AR, SP IG e SO GA, deducendo:
1. violazione dell'art. 2 D. Lgs 231/2001 nonché dell'art. 11 delle
Disposizioni sulla legge in generale e dell'art. 25 comma 2 della
Costituzione, per essere stato il sequestro disposto anche in relazione alle erogazioni effettuate in epoca anteriore al luglio 2001, vale a dire prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 231/2001, in violazione dei principi di irretroattività, tassatività, riserva di legge e divieto di analogia in materia penale, applicabili anche alle sanzioni amministrative, nonostante si fosse in presenza di tanti episodi di truffa quante furono le erogazioni, da considerarsi in continuazione
(citando giurisprudenza di questa Corte a Sezioni Unite che escluderebbe al consumazione "prolungata”, e considerato che nella specie vi sarebbe reiterazione di artifici o raggiri) e comunque contestati nell'imputazione come reati continuati;
erroneo sarebbe il richiamo a giurisprudenza di questa Corte (sent. 9.5.2001, Curtò) che sarebbe inconferente nel caso di specie giacché l'art. 9 D. Lgs.
231/2001 qualifica espressamente la confisca prevista dallo stesso testo quale sanzione amministrativa e non quale misura di sicurezza, sicché non sarebbe consentita l'applicazione retroattiva della stessa;
in ogni caso la confisca di cui all'art. 322 ter cod. pen., quale misura di sicurezza, sarebbe applicabile solo ai reati commessi prima dell'introduzione della norma che erano già previsti e non a quelli introdotti con L. 300/2000 e nella pronunzia delle Sezioni Unite della
Corte suprema di cassazione citata si afferma che per le ipotesi di truffa e frode informatica, le nuove disposizioni sulla confisca si applicano solo ai fatti intervenuti dopo l'entrata in vigore della legge menzionata;
2. violazione ed erronea applicazione degli artt. 9, 19 e 53 D.Lgs.
231/2001, nonché degli artt. 111 comma 6 della Costituzione, 125 comma 3 e 321 cod. proc. pen. per mancanza di motivazione sull'ammontare del prezzo o profitto di reato che non potrebbe identificarsi nel finanziamento, ma solo in quella parte di esso che non sarebbe stata riscossa se i documenti di spesa fossero stati veridici e nel caso di specie il P.M. ha contestato le sole elargizioni indebite;
il principio di equivalenza sarebbe stato violato essendo stato il provvedimento del Tribunale di riesame motivato sull'assunto che la non perfetta coincidenza tra il valore dei beni in sequestro ed il profitto dei reati ipotizzati dovrà essere stabilito nel corso del giudizio, mentre sarebbero necessarie indagini accurate tese ad accertare
l'impossibilità anche parziale di rinvenire il bene collegato con nesso pertinenziale al reato e solo successivamente sarebbe possibile il sequestro per equivalente che presuppone comunque una valutazione comparativa fra profitto o prezzo di reato ed il valore dei beni;
la mancanza di un accertamento peritale da parte del P.M. avrebbe reso illegittimo il sequestro;
inoltre la motivazione sarebbe assente;
3. violazione degli artt. 1, 2, 5, 6, 9, 19 e 53 D. Lgs. 231/2001 con riferimento al sequestro di beni non appartenenti all'ente indagato, nonché degli artt. 111 comma 6 della Costituzione e 321 cod. proc. pen. per totale mancanza di motivazione in quanto è stato confermato il sequestro delle quote societarie sull'assunto (considerato motivazione inesistente) che tali quote sarebbero pur sempre voci del capitale sociale, mentre sono di proprietà di terzi ed il sequestro deve invece essere limitato ai beni dell'ente;
4. violazione dell'art. 24 D. Lgs. 231/2001 con riferimento al titolo di reato per il quale è stato disposto sequestro in danno della Holiday
Residence S.r.l., nonché degli artt. 111 comma 6 della Costituzione,
125 comma 3 e 321 cod. proc. pen. per totale mancanza di motivazione sul punto in quanto in relazione al finanziamento effettuato nei confronti di tale società l'investimento non è stato realizzato per la mancata concessione edilizia, sicché nel relativo capo (V) di imputazione è stato ipotizzato il delitto di appropriazione indebita per la mancata restituzione della somma percepita, reato che non rientra fra quelli per i quali è ipotizzabile la responsabilità amministrativa degli enti;
nessuna motivazione sul punto vi è nell'ordinanza del Tribunale benché la questione fosse stata prospettata nella richiesta di riesame;
5. nullità del decreto di sequestro preventivo per difetto di motivazione sui presupposti legittimanti, nonché violazione degli artt. 111 della
Costituzione, 125 comma 3 e 321 cod. proc. pen., in quanto la motivazione del decreto di sequestro sarebbe confusa e
- ove emesso ai sensi dell'art. 321 comma 1 cod. proc. pen. - manca ogni motivazione sul vincolo di pertinenzialità e sul periculum in mora;
invece ove emesso ai sensi dell'art. 321 comma 2 cod. proc. pen. manca la spiegazione del perché i beni sequestrati, peraltro di provenienza lecita (tanto che si è proceduto per equivalente), sarebbero provento di reato;
in ogni caso manca ogni motivazione sul punto da parte del Tribunale atta ad integrare la motivazione mancante;
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6. violazione degli artt. 111 comma 6 della Costituzione, 125 comma 3 e
321 comma 1 cod. proc. pen. per quanto attiene ai requisiti del vincolo pertinenziale tra i reati contestati ed i beni sequestrati, della natura di provento di reato dei beni e del periculum in mora in relazione a quanto indicato al punto precedente con riferimento al provvedimento del Tribunale che, a fronte di specifica doglianza, ha confuso il sequestro preventivo con quello ex D. Lgs. 231/2001 omettendo specifica risposta alla doglianza.
All'odierna udienza il difensore ha segnalato, come rilevabile d'ufficio, il fatto che ai sensi dell'art. 33 D. Lgs. 231/2001, in ipotesi di cessione di azienda il cessionario è solidalmente obbligato solo al pagamento della sanzione applicata al cedente, con esclusione dell'applicazione di altre sanzioni.
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А
5 III Il secondo, quinto e sesto motivo di ricorso sono inammissibili perché manifestamente infondati e proposti per motivi non consentiti, tranne che per la parte da ritenersi assorbita nell'accoglimento di altri motivi di ricorso.
Anzitutto va ricordato che, secondo l'orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte, (Cass. Sez. Unite sent. n. 41936 del 25/10/2005 dep.
22/11/2005 rv 232164) «il sequestro preventivo, funzionale alla confisca, disposto nei confronti della persona sottoposta ad indagini per uno dei reati previsti dall'art. 640 quater cod. pen. può avere ad oggetto beni per un valore equivalente non solo al prezzo, ma anche al profitto del reato, in quanto la citata disposizione richiama l'intero art. 322 ter cod. pen.>>.
Tale principio si applica anche al sequestro preventivo di cui all'art. 53
D. Lgs. 231/2001 essendo in tale disposizione operato lo stesso richiamo normativo.
Peraltro la valutazione dell'ammontare del prezzo e del profitto del reato e del valore dei beni è giudizio di merito ed in ogni caso, in materia di misure cautelari reali il ricorso è consentito solo per violazione di legge e non per こ
vizio di motivazione.
Infatti, secondo l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite di questa
Corte, «In tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di
"violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice.>> (Cass. Sez. Un. sent. n. 5876 del 28/1/2004 dep.
13/2/2004 rv 226710. Fattispecie relativa ad annullamento dell'ordinanza di riesame confermativa del sequestro probatorio di cose qualificate come corpo di reato e del tutto priva di motivazione in ordine al presupposto della finalità probatoria perseguita in funzione dell'accertamento dei fatti).
Inoltre questa Corte ha chiarito (ed il Collegio condivide l'assunto) che
«in tema di responsabilità dipendente da reato degli enti e persone giuridiche, per il sequestro preventivo dei beni di cui è obbligatoria la confisca, eventualmente anche per equivalente, e quindi, secondo il disposto dall'art. 19 D.Lgs. n. 231 del 2001, dei beni che costituiscono prezzo e profitto del reato, non occorre la prova della sussistenza degli indizi di colpevolezza, né la loro gravità, né il "periculum" richiesto per il sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma primo, cod. proc. pen., essendo sufficiente accertarne la confiscabilità una volta che sia astrattamente possibile sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato» (Cass. Sez. 2 sent. n. 9829 del 16/2/2006 dep. 22/3/2006 rv 233373).
Una stima accurata del valore dei beni da sequestrare non può evidentemente precedere il sequestro degli stessi dal momento che altrimenti si renderebbe possibile la sottrazione dei beni alla successiva esecuzione del provvedimento cautelare.
Vero è che il sequestro per equivalente implica una comparazione di massima fra il valore dei beni confiscabili e di quelli sequestrati, che nel caso in esame non sembra essere stata effettuata, peraltro, poiché, per le ragioni di seguito precisate, si deve provvedere all'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, il giudice di rinvio potrà effettuare tale valutazione, nei limiti dell'ammontare dei beni confiscabili per equivalente o, fuori da tale ipotesi, confiscabili ai sensi dell'art. 240 cod. pen. anche nei confronti delle persone fisiche.
Analogamente si deve rilevare che la possibilità o meno di confiscare direttamente il prezzo o il profitto di reato presuppone in concreto che gli stessi siano stati prima sequestrati.
Solo all'esito del sequestro preventivo del prezzo o del profitto del reato potrebbe essere richiesta la restituzione dei beni, sequestrati in vista della confisca per equivalente, a quel punto inapplicabile, essendo già stato appreso, con la misura cautelare eseguita, quanto è suscettibile di diretta confisca.
Nel caso in esame non consta (e non è neppure allegato dai ricorrenti) che il prezzo ed il profitto di reato siano stati sequestrati presso le società ovvero presso altri soggetti.
Infine quanto alla dedotta confusione fra sequestro preventivo e sequestro ex art. 53 D. Lgs. 231/2001, il giudice di rinvio dovrà occuparsene in relazione e nei limiti dell'accoglimento di altri motivi. IV - Il primo motivo di ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.
I ricorrenti invocano, a sostegno della propria tesi, la pronunzia delle
Sezioni Unite di questa Corte n. 17 del 16.12.1998 dep. 19.1.1999, che ha ritenuto non configurabile la consumazione prolungata della truffa in danno dello Stato o di ente pubblico caratterizzata da più erogazioni, ma il Collegio ritiene che tale precedente non sia applicabile al caso di specie.
Infatti le Sezioni Unite avevano escluso, con tale pronunzia, che potesse ipotizzarsi una consumazione "prolungata" sul presupposto che, versandosi in ipotesi di rapporto di pubblico impiego realizzato attraverso attività truffaldina, le retribuzioni fossero comunque dovute in ragione del rapporto sinallagmatico:
4.- E però, in tema di cosiddetta truffa "in attività lavorativa" o "in assunzione ad un pubblico impiego" commessa in danno della pubblica amministrazione, mediante produzione di falsa documentazione e in carenza dei requisiti richiesti a tal fine, si assiste - come si è già segnalato - ad una significativa difformità di orientamenti interpretativi.
In coerenza con altro indirizzo giurisprudenziale formatosi in ordine al
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problema analogo, ma non omogeneo, dell'individuazione del momento consumativo del reato di truffa nell'ipotesi di indebita percezione di prestazioni periodiche derivanti da erogazioni pubbliche, si è individuato l'eventus damni, e perciò il momento consumativo, nella riscossione dei singoli ratei di retribuzione relativa all'impiego assunto con frode, ravvisandosi talora un'unica truffa che si esaurisce all'atto della percezione della prima mensilità, altre volte un reato continuato in riferimento alle plurime riscossioni reiterate nel tempo e collegate fra loro da un unico disegno criminoso, o infine una fattispecie di reato "a consumazione prolungata" la quale perdura fino a quando non viene interrotta la riscossione dei singoli ratei con la cessazione dell'attività illecita.
L'orientamento giurisprudenziale largamente maggioritario, che ritiene integrato il danno patrimoniale dell'amministrazione nello stesso fatto dell'illegittimo conseguimento della nomina per le disfunzioni e spese di ordine vario che ne derivano, colloca invece il momento consumativo della truffa, non all'atto della percezione delle retribuzioni, che "essendo il corrispettivo di prestazioni effettuate non possono comunque ritenersi elargite sine causa e quindi indebitamente", ma all'atto stesso dell'indebito conseguimento della nomina.
4.1.- Ritiene il Collegio che la tesi interpretativa, la quale trascura l'elemento della corresponsione della retribuzione nonostante l'indubbia valenza
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economico-patrimoniale insita in esso come componente del danno
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patrimoniale per la pubblica amministrazione, sia sostanzialmente corretta.
La ragione, anche se non adeguatamente esplicitata in giurisprudenza, è da rinvenire nella circostanza che la norma incriminatrice, descrivendo la figura della truffa, richiede anche il requisito della "ingiustizia" del profitto, termine di qualificazione dell'evento riflettentesi nel dolo dell'agente, che, avendo natura di elemento normativo integrativo della fattispecie, va individuato aliunde - in modo autonomo rispetto all'illiceità del fatto offensivo, siccome già frutto della scelta di repressione penale della condotta criminosa - mediante le altre indicazioni dell'ordinamento extrapenale.
Di talché, l'ingiusto profitto va ravvisato quando un vantaggio, un'utilità o un incremento patrimoniale (che, nei reati nei quali è previsto come elemento costitutivo anche il danno, rappresenta concettualmente sul versante del soggetto attivo l'aspetto speculare dell'arricchimento ma in un'accezione
-non necessariamente economica conseguito dall'autore a fronte del pregiudizio subito dalla vittima) sia stato perseguito o realizzato sine causa o sine jure, in assenza cioè di condizioni giuridiche extrapenali legittimatrici;
mentre esso va escluso rispetto ad ogni situazione in cui il vantaggio sia in qualche modo, direttamente o indirettamente, tutelato dall'ordinamento come giuridicamente rilevante.
Orbene, in tema di analisi dell'iniusta locupletatio con specifico riferimento all'ipotesi di truffa "in attività lavorativa", va detto che, una volta accertata l'esplicazione della prestazione lavorativa richiesta, i singoli ratei di retribuzione costituiscono, in forza della sinallagmaticità dell'instaurato rapporto di pubblico impiego, il corrispettivo dovuto al lavoratore dalla pubblica amministrazione.
Mette conto infatti di osservare che, nel caso di nullità del contratto di lavoro per violazione di norme imperative, l'art. 2126 del codice civile, sia pure ai limitati fini dei diritti retributivi e previdenziali maturati in costanza di prestazioni lavorative, pone una fictio juris di validità del rapporto "di fatto"; e a ÷
l'operatività della norma è estesa dal successivo art. 2129 anche al rapporto di pubblico impiego per i dipendenti da enti pubblici.
La giurisprudenza civile e amministrativa, in materia di assunzioni effettuate dalla pubblica amministrazione in violazione di regole o divieti imperativi, è assolutamente pacifica nel qualificare i rapporti in tal modo instaurati come radicalmente nulli, e quindi improduttivi di effetti, al di fuori del diritto del lavoratore al complessivo trattamento retributivo e previdenziale relativo al periodo in cui il rapporto ha avuto di fatto esecuzione, giusta la disciplina dettata dall'art. 2126 c.c.
Il principio è stato ripetutamente affermato sia dalle Sezioni Unite civili della
Corte di cassazione in sede di riparto della giurisdizione (3.4.1998 n. 3465,
4.11.1996 n. 9531, 29.7.1995 n. 8304, 21.4.1994 n. 3779, 26.7.1994 n. 6960;
12.5.1989 n. 2171; 3.12.1988 n. 6566; 18.3.1988 n. 2490; 22.12.1987 n.
9615; 27.11.1987 n. 8830; 3.5.1986 n. 2993), che dall'Adunanza plenaria del
Consiglio di Stato (29.2.1992 nn. 1 e 2, e 5 marzo 1992, nn. 5 e 6, cui si sono successivamente conformate le sezioni semplici, le quali si erano espresse in passato in senso contrario all'applicabilità dell'art. 2126 c.c. al pubblico :
impiego).
Identificata poi la causa del contratto, secondo un consolidato insegnamento giurisprudenziale, con la funzione economico-sociale che il negozio obiettivamente persegue e il diritto riconosce rilevante ai fini della tutela apprestata, ontologicamente distinta dallo scopo particolare che ciascuna delle parti persegue, si avverte che l'illiceità della medesima, la quale ai sensi dell'art. 2126 priva il lavoro prestato della tutela accordata al rapporto di lavoro nullo, "non può ravvisarsi nella violazione della mera ristretta legalità, ma nel contrasto con norme fondamentali e generali o con principi basilari pubblicistici dell'ordinamento".
Deve trattarsi, cioè, sia nell'ipotesi di contrarietà della causa a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume ex art. 1343, sia nell'ipotesi di utilizzazione dello strumento negoziale per frodare la legge ex art. 1344, sia nel caso di motivo illecito, comune alle parti e determinante, ex art. 1345,
"dell'illiceità in senso forte, non semplicemente dell'illegalità che invalida il negozio o l'atto costitutivo del rapporto a norma dell'art. 1418", poiché un'illiceità non intesa in questo senso rigoroso, dettata "per ragioni che non
10 attengono a principi giuridici ed etici fondamentali dell'ordinamento, non si riflette in un giudizio d'illiceità della prestazione di lavoro" (Corte cost.,
19.6.1990 n. 296; Cons. Stato, Ad. plen., 29.2.1992 n. 1 e 5.3.1992 n. 5, citt.;
Cass., Sez. Un. civ., 8.5.1976 n. 1609).
È infatti palese l'intenzione del legislatore di tutelare, con le disposizioni dell'art. 2126, le prestazioni effettivamente espletate dal lavoratore, "a meno che il contratto nullo non urti, con la partecipazione di entrambi i contraenti - che intenzionalmente attribuiscono al negozio come funzione obiettiva una comune finalità contraria alla legge -, con indirizzi vitali per l'integrità dell'ordinamento" o sia in contrasto con quei "valori giuridici considerati essenziali all'interno del sistema giuridico", ovvero l'attività lavorativa resa configuri un oggetto illecito, risulti cioè intrinsecamente illecita per avere normalmente, per il suo contenuto, rilevanza penale.
Dalla suesposta soluzione, la quale trova convincente base giustificativa in inequivoci argomenti di ordine letterale e sistematico risultanti dall'analisi ricostruttiva delle fonti normative richiamate, deve trarsi il logico corollario che la riscossione della retribuzione e degli altri emolumenti, semprechè non risulti conseguita sine causa o contra jus nel senso sopra delimitato, non configura gli eventi naturalistici consumativi del reato di truffa, quanto al duplice e speculare profilo dell'ingiusto profitto e del corrispondente danno economico-patrimoniale, bensì costituisce un postfatto penalmente irrilevante e non punibile.>>.
Invece nel caso oggetto di esame da parte del Collegio si verte in tema di erogazione di finanziamenti pubblici che non possono in alcun modo essere considerati dovuti o coperti da un rapporto sinallagmatico.
Si deve quindi ritenere che, nell'ipotesi di erogazioni ottenute mediante artifizi o raggiri, il reato di truffa si consumi al momento dell'effettiva percezione delle somme.
Del resto le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 2 del
22/03/1969 Ud. (dep. 26/05/1969 ) Rv. 111418 avevano affermato che l'evento del reato di truffa consiste nel conseguimento del profitto con altrui danno, elementi collegati tra loro in modo da costituire i due aspetti di un'unica realtà. Ne deriva che la truffa e un reato di danno che si perfeziona soltanto con l'effettivo conseguimento del bene economico o di altro bene idoneo ad una valutazione patrimoniale e con la definitiva perdita di esso da parte del soggetto passivo. ove, invece, questi ponga solo a disposizione il bene senza che esso pervenga ancora nella materiale disponibilità dell'agente, si realizzano atti intermedi dell'iter criminoso, che possono dar luogo soltanto a tentativo». (Nella specie,ai fini della prescrizione, si e ravvisata truffa consumata non nel semplice fatto di essersi procurata indebitamente una pensione vitalizia, ma nella riscossione della prima rata).
Rimane da stabilire se, quando le somme siano erogate in più rate, si versi in ipotesi di reato continuato o viceversa di consumazione "prolungata".
Questa Corte si è espressa nel primo senso con sentenza della
Sezione 5^ n. 7239 del 30/3/1992 dep. 24/6/1992 rv 190981: ll reato di truffa si consuma non nel momento in cui il soggetto passivo (nel caso di specie: un ente pubblico) assume per effetto degli artifici e raggiri l'obbligazione, bensì quando l'agente consegue la disponibilità concreta del bene con l'effettivo altrui danno consistente nella perdita del bene stesso da parte del soggetto passivo. Da qui l'ulteriore conseguenza che quando l'obbligazione assunta dal soggetto passivo viene adempiuta in momenti successivi, a scadenze periodiche, non è configurabile un unico delitto di truffa avente ad oggetto l'obbligazione complessiva, bensì una pluralità di eventi dannosi e, quindi, un delitto continuato, rispetto al quale le singole riscossioni costituiscono altrettanti atti esecutivi di un medesimo disegno criminoso;
atti nei quali l'iniziale proposito fraudolento si riproduce attraverso il silenzio sulla illiceità della situazione>>.
Il Collegio ritiene peraltro che tale orientamento non sia applicabile al caso qui in esame in quanto nella specie, dopo l'iniziale induzione in errore, nessun obbligo di dichiarare alcunché incombeva al soggetto destinatario delle singole erogazioni, sicché non può ricavarsi alcunché dal silenzio ed anzi, costruire ulteriori ipotesi di truffa sul silenzio serbato sulla precedente condotta significa imporre l'obbligo di confessare il reato commesso.
Non resta quindi che considerare il reato di truffa, nel caso concreto, a consumazione "prolungata", iniziata con la percezione della prima rata e conclusasi con la ricezione dell'ultima rata del finanziamento.
A tale fine è irrilevante che i reati siano contestati come continuati,
vertendosi in tema di diversa qualificazione giuridica di uno stesso fatto.
12 Tuttavia il fatto che la consumazione del reato si sia protratta fino all'entrata in vigore del D.Lgs.231/2001 non implica la possibilità di applicare la confisca per equivalente (e, per quanto riguarda il caso in esame, il sequestro a tale confisca finalizzato), anche in relazione alle somme percepite anteriormente all'entrata in vigore dello stesso. Infatti non solo la confisca per equivalente riveste carattere sanzionatorio per espressa previsione dell'art. 9 D. Lgs. 231/2001, ma solo con tale D. Lgs è stata introdotta la responsabilità delle persone giuridiche.
Una lettura costituzionalmente orientata del divieto di retroattività della norma penale (e di quella che introduce violazioni amministrative) non consente di applicarla a condotte antecedenti l'entrata in vigore della norma incriminatrice, intese come singole percezioni delle somme, quale che sia il momento consumativo del reato, rilevante invece a diversi fini quale, ad esempio, la prescrizione (almeno in costanza della pre vigente disciplina), così come questa Corte ha ritenuto in materia di corruzione allorché alla promessa di denaro seguano più versamenti: «ll delitto di corruzione è reato di evento, caratterizzato dalla particolarità di perfezionarsi, alternativamente, con l'accettazione della promessa ovvero con il ricevimento dell'utilità da parte del pubblico ufficiale;
quando entrambi questi eventi si realizzano in logica successione temporale, il secondo non degrada a "post factum" irrilevante, giacché il reato si consuma in tal caso nel momento della dazione effettiva del compenso. Ne segue che, nel caso in cui l'accordo criminoso preveda un versamento in più rate, il momento consumativo del reato coincide di volta in volta con i singoli versamenti» (Cass. Sez. 6 sent. n.
23248 del 7/2/2003 dep. 17/05/2003 rv 225669; sulla base di tale principio la
Corte ha escluso che, nel caso di specie, il termine di prescrizione del reato potesse decorrere dalla conclusione del patto corruttivo).
Benché si sia in presenza, quindi di, un unico reato di truffa lo stesso è stato realizzato con distinte condotte, alcune delle quali poste in essere prima dell'introduzione della nuova forma di confisca per equivalente e comunque prima dell'introduzione della responsabilità delle persone giuridiche per le violazioni amministrative collegate ai resti per i quali si procede.
13 Per il già ricordato carattere sanzionatorio dell'istituto e poiché il divieto di retroattività della legge penale sfavorevole (applicabile anche alle disposizioni che prevedono sanzioni amministrative) non può che riguardare la condotta, a prescindere dal successivo verificarsi dell'evento, la confisca per equivalente è applicabile solo in relazione alle somme percepite successivamente all'entrata in vigore della norma che ha introdotto non solo tale istituto, ma anche la stessa responsabilità per illecito amministrativo delle persone giuridiche.
In tal senso deve essere infatti interpretato il divieto di retroattività dell'art. 15 L. n. 300/2000, quanto alle persone fisiche e dall'art. 2 D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 che prevede il principio di legalità con divieto di retroattività della norma che introduce illeciti o sanzioni.
Pertanto, conformemente all'orientamento già espresso, con riferimento alla L. n. 300/2000, da questa Corte, Sez. 2, con la sentenza 14.6.2006,
Chetta, in tema di confisca per equivalente, «qualora il delitto di cui all'art. 640 bis sia costituito da più violazioni commesse prima e dopo l'entrata in vigore della legge che ha previsto in relazione ad esso la confisca per equivalente (art. 640 quater c.p.), ai fini dell'applicazione di tale misura deve tenersi conto esclusivamente delle violazioni commesse successivamente all'entrata in vigore della legge stessa».
Del resto questa Corte ha già affermato che «la truffa ai danni dello
Stato per percezione di prestazioni indebite di finanziamenti e contributi, erogati in ratei periodici, è reato a consumazione prolungata, perché il soggetto agente manifesta sin dall'inizio la volontà di realizzare un evento destinato a durare nel tempo, quindi il momento consumativo del reato coincide con quello della cessazione dei pagamenti, che segna la fine dell'aggravamento del danno». (Cass. Sez. 2^ sent. n. 3615 del 20/12/2005 dep. 30/1/2006 rv 232956. La Corte ha ritenuto configurabile la responsabilità della società a responsabilità limitata, ai sensi del D.Lgs. n.
231 del 2001, in assenza di elementi volti a dimostrare l'inesistenza della cosiddetta colpa dell'organizzazione, per i fatti commessi dall'amministratore unico in riferimento alle erogazioni dei ratei di finanziamento successive all'entrata in vigore della normativa sulla responsabilità degli enti, seppure riferibili ad un "mutuo allo scopo" concesso con D.M. precedente).
14 V - È altresì fondato il rilievo, svolto all'odierna udienza dal difensore dei ricorrenti, secondo cui, in base all'art. 33 D. Lgs. n. 231/2001 prevede, in ipotesi di cessione di azienda, che il cessionario sia solidalmente obbligato al solo pagamento della sanzione pecuniaria inflitta al cedente, con esclusione dell'applicabilità di ogni altra sanzione.
Ne consegue che nei confronti delle società G.E.S.A. e Holiday
Residence è necessario verificare se siano state cessionarie di azienda successivamente all'avvenuta erogazione di finanziamenti ai cedenti, con la conseguenza che, se così fosse il sequestro nei confronti delle predette società cessionarie dovrebbe essere revocato quanto ai finanziamenti in questione.
L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata sui punti in questione con rinvio.
Il giudice di rinvio dovrà determinare il valore fino a concorrenza del quale il sequestro può essere disposto, in relazione ai soli finanziamenti percepiti dopo l'entrata in vigore del D. Lgs. n. 231/2001.
VI - Il terzo motivo di ricorso è fondato.
Le quote sociali non sono un bene della società ma dei soci, sicché possono essere sequestrate, ove ne ricorrano i presupposti, nei confronti di costoro ma non nei confronti della società ai sensi dell'art. 53 D. Lgs
231/2001.
In proposito non si è in presenza di vizio di motivazione ma, nel momento in cui il Tribunale ha ricondotto al sequestro di cui all'art. 53 D. Lgs.
231/2001, quello delle quote, di violazione di legge.
Sul punto specifico pertanto l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio affinché il giudice di rinvio verifichi se le quote sequestrate sono appartenenti a persone fisiche o ad altre società nei confronti delle quali è stato disposto il sequestro preventivo ai sensi dell'art. 321 cod. proc. pen. ovvero dell'art. 53 D.Lgs. 231/2001 e se concretamente ricorrano i presupposti richiesti per disporre tali sequestri in capo ai soggetti in questione.
15 VII-II quarto motivo di ricorso è anch'esso fondato nei limiti di seguito precisati.
Con tale motivo si lamenta la violazione dell'art. 24 D. Lgs. 231/2001 con riferimento al titolo di reato per il quale è stato disposto sequestro in danno della Holiday Residence S.r.I., nonché degli artt. 111 comma 6 della
Costituzione, 125 comma 3 e 321 cod. proc. pen. per totale mancanza di motivazione sul punto in quanto in relazione al finanziamento effettuato nei confronti di tale società l'investimento non è stato realizzato per la mancata concessione edilizia, sicché nel relativo capo (V) di imputazione è stato ipotizzato il delitto di appropriazione indebita per la mancata restituzione della somma percepita, reato che non rientra fra quelli per i quali è ipotizzabile la responsabilità amministrativa degli enti. Si segnala altresì nessuna motivazione sul punto vi è nell'ordinanza del Tribunale benché la questione fosse stata prospettata nella richiesta di riesame.
È vero che al capo V di imputazione, in relazione a tale finanziamento è stato ipotizzato il delitto di appropriazione indebita, per il quale non è consentita la confisca per equivalente nei confronti della società ed è altresì vero che il Tribunale non ha motivato sulla relativa doglianza, specificamente dedotta, fra l'altro non rilevando se il fatto dovesse essere invece ricondotto all'ipotesi di cui all'art. 316 bis cod. pen., per il quale il sequestro di cui all'art. 53 D. Lgs. 231/2001 è invece consentito.
Anche nel caso di specie si versa pertanto non in un caso di vizio di motivazione ma in ipotesi di violazione di legge.
Pertanto si impone, in relazione a tale punto l'annullamento con rinvio ed il giudice di rinvio dovrà verificare se sia corretta la qualificazione del fatto ovvero se lo stesso debba essere
VIII - L'ordinanza impugnata deve essere perciò annullata con rinvio al
Tribunale di Bari che, nel nuovo giudizio, si atterrà ai principi di diritto sopra enunciati.
P.Q.M.
16 Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Bari per un nuovo esame.
Così deliberato in camera di consiglio, il 21.12.2006.
Il Consigliere estensore IL Presidente Rresumection
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 10 GEN. 2007 IL CANCELLIERE
Angelo IA Cangemi
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