Sentenza 17 ottobre 2002
Massime • 1
È da considerarsi abnorme il provvedimento con il quale il g.i.p., a fronte di una richiesta del p.m. di archiviazione del procedimento, restituisca gli atti al p.m., ordinando l'espletamento di ulteriori indagini, sollecitate dalla p.o. opponente, e fissi contemporaneamente un'ulteriore udienza dinanzi a sè per il prosieguo del procedimento. Infatti il giudice adito con la richiesta di archiviazione non assume la conduzione delle indagini, ma esaurisce il suo intervento con la decisione di imporre al p.m. un loro ulteriore espletamento ovvero di formulare direttamente l'imputazione e di esercitare l'azione penale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/10/2002, n. 38690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38690 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FOSCARNI Bruno - Presidente - del 17/10/2002
1. Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. PERRONE Pasquale - Consigliere - N. 1958
3. Dott. MARINI Pierfrancesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 496/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Catania in proc. pen. a carico di:
MI AN;
LI LO;
avverso l'ordinanza del G.I.P. presso il Tribunale di Catania depositata il 12 giugno 2001;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
Lette le conclusioni del P.M. che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procuratore generale ricorrente impugna per cassazione l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari, nel corso del procedimento camerale di archiviazione, ha disposto la trasmissione degli atti all'ufficio del pubblico ministero per l'espletamento delle ulteriori indagini sollecitate dalla persona offesa opponente e ha fissato un'ulteriore udienza dinanzi a sè per il prosieguo del procedimento. Deduce il ricorrente l'abnormità dell'ordinanza impugnata, in quanto il procedimento camerale di archiviazione si conclude con l'ordinanza del giudice che impone nuove indagini al pubblico ministero, il quale, in esito a tale indagini, può anche decidersi a esercitare l'azione penale.
Il ricorso è fondato.
Il giudice adito con la richiesta di archiviazione, invero, non assume la conduzione delle indagini, ma, ove non accolga la richiesta, esaurisce il suo intervento con la decisione di imporre al pubblico ministero ulteriori indagini ovvero direttamente la formulazione dell'imputazione e l'esercizio dell'azione penale. La fissazione di un'udienza per il prosieguo del procedimento camerale, dunque, è del tutto estranea al sistema e può essere perciò considerata abnorme.
Tuttavia l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla fissazione della nuova udienza, essendo del tutto rituale sia l'indicazione delle nuove indagini da compiere sia l'implicita fissazione del termine per il compimento di tali indagini, che va individuato con riferimento alla data abnormemente fissata per la nuova udienza.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente alla fissazione di una nuova udienza per la prosecuzione del procedimento camerale di archiviazione.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2002