Sentenza 3 aprile 2007
Massime • 1
Nel caso in cui sia proposta richiesta concordata di applicazione della pena, con riconoscimento del cumulo giuridico per effetto della continuazione tra i reati contestati, il giudice, nell'accogliere la richiesta, non è tenuto a motivare le ragioni di fatto poste a fondamento dell'unicità del disegno criminoso prospettato concordemente dalle parti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/04/2007, n. 20562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20562 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 03/04/2007
Dott. FEDERICO Raffaello - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 519
Dott. SCALERA Vito - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 012281/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da :
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE di SAVONA;
nei confronti di:
GRAMADA Gabriela, N. IL 12/04/1981;
avverso SENTENZA del 07/09/2005 TRIBUNALE di SAVONA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROTELLA Mario;
lette le conclusioni del P.G. Dott. MARTUSCIELLO V., d'inammissibilità.
RITENUTO IN FATTO
1 - Il Procuratore Generale di Genova ricorre, nel procedimento
contro
GRAMADA Gabriela, avverso la sentenza del Tribunale di Savona che applica all'imputata la pena di m. 6 di reclusione con continuazione per i due reati ascrittile con generiche, di furto aggravato ed inosservanza dell'ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato.
Denuncia violazione dell'art. 81 cpv. c.p., e vizio di motivazione (mancanza assoluta circa la continuazione, perché non può ritenersi che l'imputata, quando ha deciso di trattenersi nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartitole, abbia anche deciso in un disegno unitario di commettere il furto).
2 - Il ricorso è inammissibile (cfr. Cass., Sez. 6, n. 32004/03, P.G. in proc. Valetta, CED rv. 228404, in caso identico), perché manifestamente infondato e non consentito (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) e art. 3 c.p.p.). Il giudice, cui sia proposta richiesta concordata di applicazione di pena, senza previo contraddittorio nel rito speciale di cui all'art.444 c.p.p., è tenuto a motivare sulla prova solo in senso negativo,
se pronuncia sentenza di proscioglimento nel merito a sensi dell'art.129 CPP. La richiesta di rito speciale, difatti, implica delibazione del giudice agli effetti penali concordati, non una pronuncia di responsabilità e quindi non richiede motivazione positiva di prova, ma solo la verifica di corretta qualificazione, ovvero di configurabilità del reato secondo la prospettazione delle parti, l'applicazione e la comparazione delle circostanze ed il computo della pena. Diversamente, ritenendo ingiustificata la qualificazione o incongrua la proposta (C.Cost. n. 313 del 1990), può rifiutare di applicare la pena, e tanto da luogo al processo in contraddittorio, cui segue sentenza che richiede motivazione di prova. Queste regole non trovano deroga quando, a fronte di più imputazioni, il giudice accoglie la richiesta di cumulo giuridico di pene ai sensi dell'art. 81 cpv. c.p.. Verificata la possibilità di configurazione, non è tenuto a motivare le ragioni di fatto a fondamento dell'unicità dei disegno criminoso, prospettata concordemente dalle parti che, all'evidenza, presuppongono verifica di merito in contraddittorio se il giudice non intende applicare la pena.
Pertanto è inibita la censura della sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per mancanza di motivazione sulla qualificazione unitaria dei fatti imputati ai sensi dell'art. 81 cpv. c.p., sia in senso fisico di mancanza assoluta (art. 125 c.p.p., comma 3, art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), che logico sulla relativa prova (art. 192 c.p.p., art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). Anzi tale motivazione, a fronte del dettato normativo, se sussistente costituirebbe in effetti un obiter dictum.
Tanto dimostra l'equivoco del ricorrente sulla stessa funzione del rito, che argomenta in fatto, ancorandosi peraltro ad una presunzione logica ed apodittica d'impossibilità di ritenere in fatto l'unicità di disegno criminoso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2007