Sentenza 6 maggio 2019
Massime • 1
La valutazione del requisito delle disagiate condizioni economiche, rilevante per la remissione del debito per spese di giustizia e di mantenimento in carcere, può fare riferimento alla situazione economica del nucleo familiare dell'interessato purché si accerti l'effettiva incidenza delle risorse familiari sulle condizioni economiche dell'interessato.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/05/2019, n. 18885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18885 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2019 |
Testo completo
18885-19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da Presidente - Sent. n. sez.646/2019 Filippo Casa Teresa Liuni CC 28/02/2019 - R.G.N. 32999/2018 Francesco Centofanti Relatore Daniele Cappuccio Carlo Renoldi ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposta da CO AL AB SS, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 04/06/2018 del Magistrato di sorveglianza di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO -1. Con l'ordinanza in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Roma provvedendo, in sede di opposizione, ai sensi degli artt. 666, 667 comma 4, e 678 comma 1-bis, cod. proc. pen., sull'istanza di remissione del debito per spese di giustizia avanzata da AL AB SS CO, condannato per concorso esterno nel delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. ·la respingeva, per - difetto del requisito delle disagiate condizioni economiche. Detto giudice richiamava, in proposito, la rimarchevole entità dei redditi ascrivibili all'intero nucleo familiare dell'istante (composto da lui stesso, dalla moglie e dal figlio), derivanti anche dall'esercizio di attività d'impresa, nonché la consistenza del relativo patrimonio immobiliare, seppur nel frattempo parzialmente ceduto, a titolo oneroso o gratuito;
gli uni, e l'altro, ritenuti idonei a permettere agevolmente l'adempimento, se del caso previa rateizzazione, a fronte del quantificato importo di circa 55 mila euro (del quale peraltro CO, coimputato nel processo, risponderebbe solo pro-quota).
2. Ricorre per cassazione il condannato, tramite il difensore di fiducia, denunciando, con unica articolata censura, la violazione degli artt. 27 Cost., 6 d.P.R. n. 115 del 2002 e 106 d.P.R. n. 230 del 2000, nonché il vizio di motivazione. nonLe disagiate condizioni economiche, presupposto del beneficio, coinciderebbero con l'assoluta indigenza, ma con una seria difficoltà a far fronte al debito, tale da comportare un considerevole squilibrio del bilancio domestico, precludere il soddisfacimento delle esigenze primarie di vita e compromettere il reinserimento sociale. Il giudice di merito, nell'escludere siffatta situazione, avrebbe fatto arbitrario riferimento alle sostanze economiche di soggetti diversi dall'obbligato, estranei al reato, in violazione del principio della personalità della responsabilità penale. Lo stesso giudice avrebbe dato, altresì, ingiustificato rilievo alla vendita di cespiti immobiliari, uno solo dei quali intestato effettivamente al condannato, di cui questi si sarebbe spogliato, per necessità di natura personale, in epoca antecedente il sorgere dell'obbligazione di pagamento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. 2 1 2. L'ordinanza impugnata non incorre, infatti, in alcuno dei vizi denunciati, lì ove essa nel valutare il requisito delle disagiate condizioni economiche, - rilevante per la remissione del debito per spese di giustizia e di mantenimento in ha fatto riferimento alla situazione dell'intero nucleo familiare carcere - dell'interessato, essendo ciò consentito, sulla base della giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1, n. 12232 del 23/02/2012, Di Giacomo, Rv. 252923-01; Sez. 1, n. 17937 dell'08/04/2010, Celli), previa concreta valutazione dell'effettiva incidenza delle risorse familiari in discorso sulle condizioni individuali di vita del condannato. Ad una valutazione siffatta il Magistrato di sorveglianza non si è sottratto, avendo egli ravvisato sulla base di specifici elementi informativi, forniti dai - competenti uffici finanziari, e all'esito di un apprezzamento non implausibile del la sostanziale cointeressenza di CO alle attività loro contenuto - imprenditoriali formalmente intestate ad altri componenti la famiglia, e avendo rilevato, anche in rapporto a ciò, un quadro, reddituale e patrimoniale, pienamente capiente e presuntivamente valevole come indice di ricchezza complessivo del nucleo e di ciascuno degli anzidetti componenti.
3. Occorre inoltre considerare, a proposito dell'intervenuta alienazione di beni immobili in data anteriore all'avviata procedura di recupero, che, a norma dell'art. 193, primo comma, cod. pen., gli atti onerosi di straordinaria amministrazione, compiuti dal colpevole dopo il reato, anche per interposta persona, si presumono in frode delle ragioni creditorie, tra cui al primo posto figurano (art. 189, primo comma, n. 1) i crediti connessi alla riscossione, tra l'altro, delle spese del procedimento;
mentre gli atti gratuiti, per l'art. 192 dello stesso codice, sono direttamente inefficaci. Non essendo la presunzione superata da validi elementi dimostrativi, i beni ceduti debbono essere tutti ricondotti, ai fini in discorso, nel patrimonio complessivamente a CO riferibile, ad ogni conseguente effetto sulla possibilità di soddisfacimento del credito erariale.
4. Alla reiezione del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 3
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 28/02/2019 Il Consigliere estensore Il Presidente Francesco Centofanti Filippo Casa Ол 24. DEPOSITATA IN CANCELLERIA - 6 MAG 2019 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA عد 4