Sentenza 2 luglio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 02/07/2003, n. 10461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10461 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2003 |
Testo completo
IN NOME DEL POP ITA046 1 /03 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA ICASSAZIONE Oggetto RIVENDICA B ELIMINAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE -SPERG ABUSIVE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio VELLA Presidente R.G.N. 10859/02 Dott. Olindo SCHETTINO ->>> Consigliere 14171/02 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Cron. 23331 Rel. Consigliere Rep. 2748 Dott. Francesco Paolo FIORE Consigliere Ud. 01/04/03 Dott. Emilio MIGLIUCCI Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LE US, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato UGO AVETA, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
MO NO MA, NO IG, DI IN;
intimati e sul 2° ricorso n° 14171/02 proposto da: IN, elettivamente domiciliata in ROMA 2003 DI VIALE MAZZINI 132, presso lo studio dell'avvocato 541 -1- STEFANIA IASONNA, difeso dagli avvocati PASQUALE CIOFFI, ERNESTO PROCACCINI, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale
contro
MO NO MA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VAL VARAITA 2, presso lo studio dell'avvocato MARIA ROSARIA FORTE, difeso dall'avvocato ANTONIO NO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale contro domiciliato in ROMAPIAZZA CAVOUR LE US, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato UGO AVETA, giusta delega in atti;
+ - controricorrente al ricorso incidentale nonchè
contro
NO IG;
- intimato avverso la sentenza n. 1906/01 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 26/06/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/04/03 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
Preliminarmente la Corte dispone la riunione dei due ricorsi proposti separatamente avversO la stessa sentenza;
-2- udito 1'Avvocato Aveta Ugo, difensore del ricorrente l'accoglimento del ricorso che ha chiesto principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il 5 rigetto di entrambi i ricorsi, sia il principale che l'incidentale. -3- Svolgimento del processo Con atto notificato il 29/9/1983 IN DI conveniva in giudi- zio SE RO, NA OR MA e GI CE esponendo che era proprietaria in Castellammare di Stabia di un appezza- mento di terreno confinante con il fabbricato del RO il quale nel proce- dere alla ristrutturazione di tale fabbricato: a) si era impossessato di una stri- scia di terreno di circa mq 63 di proprietà di essa istante;
b) aveva aperto un vano porta e una finestra che non esistevano nel vecchio edificio;
c) aveva aperto tre finestre al posto dell'unica preesistente;
d) nei quattro piani sopra- stanti il pianterreno aveva raddoppiato il numero delle finestre e dei balconi;
- e) nei quattro nuovi piani del fabbricato aveva costruito verande sporgenti sul terreno di essa attrice;
f) aveva realizzato cornicioni di coronamento che incidevano sulla proprietà di essa MA. Il RO aveva poi alienato a GI CE il quartino al pianterreno e a NA OR il quarti- no al primo piano. L'attrice, quindi, chiedeva che: 1) fosse accertato che la detta striscia di terreno di mq 63 apparteneva per titolo e possesso ad essa IN MA con conseguente condanna dei convenuti al rilascio del bene, previo abbattimento del muretto di recinzione e della parte terminale del parapetto;
2) i convenuti fossero condannati per quanto di rispettiva competenza: a) a chiudere le nuove finestre ed i balconi aperti arbitraria- mente;
b) a ridurre gli aggetti di circa un metro;
c) all'abbattimento delle ve- rande costruite al primo ed al secondo piano;
3) il RO fosse condannato all'abbattimento dei balconi al quarto piano ed alla chiusura delle finestre allo stesso piano, nonché ad eliminare il cancello di accesso alla striscia di proprietà DI ed al risarcimento dei danni. 3 Il RO si costituiva sostenendo l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda. Con sentenza 18/11/1998 – integrata con ordinanza ex articolo 287 c.p.c. - il tribunale di Torre Annunziata: 1) condannava i convenuti alla restituzio- ne, in favore della DI, della striscia di terreno in questione come indi- viduata dal c.t.u., previo abbattimento del muretto di recinzione e della parte terminale del parapetto, nonché del varco pedonale di accesso alla stessa;
2) condannava i convenuti all'abbattimento della terrazza balconata al livello del piano attico e del cornicione aggettante sulla proprietà DI, secondo la linea di confine tra le due proprietà come individuata dal c.t.u. ing. Tucci, nonché alla chiusura dei vani luciferi al 4° piano ed alla demolizione delle solette dei balconi del 1°, del 2° e del 3° piano;
3) condannava GI Celen- tano alla chiusura del vano di accesso sul terreno dell'attrice; 4) condannava i convenuti in solido al risarcimento dei danni per usurpazione della striscia di terreno. Avverso la detta sentenza proponevano appello il RO, il CE e la OR. Con sentenza 26/6/2000 la corte di appello di Napoli: 1) rigettava la do- manda di revindica proposta da IN DI avente ad oggetto la striscia di terreno e diretta ad ottenere il rilascio della zona e l'abbattimento del muretto di recinzione, della parte terminale del parapetto e del varco di accesso;
2) rigettava le domande proposte dalla DI dirette ad ottenere l'abbattimento della terrazza-balconata, del cornicione, delle solette dei bal- coni al 1°, al 2° ed al 3° piano nonché la domanda di risarcimento danni proposta nei confronti della OR e del CE;
3) dichiarava com- 4 pensate per 2/3 tra il RO e la DI le spese di entrambi i gradi del giudizio e poneva a carico del RO le quote residue. Osservava la corte di merito: che, come risultava dalla inequivoca formulazione dell'atto intro- duttivo del giudizio, volto ad ottenere la dichiarazione di proprietà della stri- scia di terreno, la DI aveva proposto azione di rivendica e non di re- golamento di confini;
che si trattava di domanda autonoma del tutto indi- pendente da quella relativa alle vedute ed agli affacci;
che la DI non aveva offerto la prova diabolica,volta a dimostrare il suo diritto di proprietà, essendosi limitata a far riferimento al suo titolo di acquisto ed all'atto di compravendita del 29/12/1945 senza neanche invocare l'usucapione; che comunque, anche a voler ammettere trattarsi nella specie di regolamento di confini, non poteva essere condivisa la sentenza del tribunale, specifica- mente censurata dal RO sotto vari profili, posto che né il primo né il se- condo c.t.u. avevano svolto alcuna indagine topografica;
che peraltro le con- clusioni del c.t.u. LA apparivano errate in ordine al fabbricato RO ed alla sua effettiva originaria estensione ed ubicazione;
che il tribunale, nell'affermare che il confine tra le particelle era da individuarsi a filo del pe- rimetrale del fabbricato, non aveva considerato che il titolo di acquisto del RO, quanto agli appartamenti al 1° piano, evidenziava che uno di questi aveva ingresso dalla parte prospiciente la p.lla di proprietà della DI e, pertanto, dal viale in oggetto;
che, in riforma della sentenza impugnata, la domanda di rivendica andava rigettata;
che, per l'effetto, veniva meno anche la condanna del RO alla demolizione del muretto di recinzione, della parte terminale del parapetto e del varco di accesso, nonché alla demolizione degli sporti e solette dei balconi e del cornicione, posto che il tutto, esclusa la proprietà in capo alla DI della striscia di terreno, non risultava più in- cidere su beni alieni;
che il tribunale aveva condannato il RO alla chiu- sura dei vani luciferi posti all'altezza del quarto piano;
che tale pronuncia non era stata oggetto di gravame e, quindi, era passata in giudicato;
che la OR non aveva commesso alcuna delle violazioni denunciate dalla DI;
che il CE aveva fatto proprie le censure mosse dal RO per cui valevano le argomentazioni svolte in ordine all'appello di quest'ultimo. La cassazione della sentenza della corte di appello di Napoli è stata chie- sta da RO SE con ricorso affidato a due motivi. DI US NA ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale sor- retto da un solo motivo. Il RO e NA DI MA, con di- stinti controricorsi, hanno resistito al ricorso incidentale. CE GI non ha svolto attività difensiva in sede di legittimità. Motivi della decisione Il ricorso principale e quello incidentale vanno riuniti a norma dell'articolo 335 c.p.c. In via logica va esaminato per primo per il suo carattere eventualmente assorbente l'unico motivo del ricorso incidentale con il quale IN DI denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 948, 950 c.c., 112 e 163 c.p.c., nonché vizi di motivazione e omesso esame di un punto decisivo della controversia. La ricorrente incidentale lamenta l'errore com- messo dalla corte di appello nell'affermare che la "formulazione" della do- manda proposta da essa DI avrebbe evidenziato l'esercizio dell'azione di rivendica e non di regolamento di confini. Al contrario tale domanda era volta all'accertamento della illegittima occupazione, ad opera dei convenuti, della striscia di terreno in questione per effetto dello “sconfinamento" nell'area di tale striscia con la conseguente condanna alla "restituzione" della parte di suolo oggetto dello "sconfinamento". L'accertamento richiesto era finalizzato a stabilire la linea di confine tra gli immobili ed a rimuovere qualsiasi incertezza al riguardo. Nessuna contestazione era stata poi mossa dalle parti in ordine ai "titoli" relativi ai rispettivi beni. Inoltre il tribunale aveva affermato che nella specie si trattava di "azione di regolamento di confini” e sul punto non vi era stata alcuna impugnazione per cui su tale qualificazione della domanda si era formato il giudicato. Il motivo è inammissibile. Come sopra riportato nella parte narrativa che precede, la corte di appello, dopo aver affermato che la DI aveva proposto un'azione di rivendica senza fornire la prova diabolica, ha poi aggiunto che, "anche a voler ammet- tere trattarsi nella fattispecie di regolamento di confini, la pronuncia del tri- bunale, specificamente censurata dal RO, non potrebbe assolutamente condividersi". Al riguardo il giudice di secondo grado ha posto in evidenza gli errori, le omissioni e le imprecisioni ravvisabili nelle indagini svolte dai c.t.u. al fine di risolvere il conflitto tra i fondi. Con questa seconda affermazione la corte di appello ha inteso in sostanza sostenere che in ogni caso era infondata la tesi della DI - in ordine allo appropriazione da parte del RO di una striscia di terreno ubicata all'interno del confine del terreno di proprietà di essa istante - posta a base della maggior parte delle numerose richieste avanzate con l'atto introduttivo del giudizio. 7 La detta affermazione - costituente autonoma ed indipendente “ratio de- cidendi" rispetto all'altra relativa all'azione di rivendica - non è stata censu- rata dalla DI, la cui critica è rimasta circoscritta all'errore che avrebbe commesso la corte di appello nel qualificare la sua domanda come "formulata" senza mettere in discussione le osservazioni svolte nell'impugnata sentenza concernenti gli errori commessi dai c.t.u. e dal tri- bunale nell'individuare la linea di confine tra i due fondi. Ne deriva l'inammissibilità del motivo in esame per mancanza di interesse, essendo noto il principio secondo cui, se una sentenza è sorretta da una molteplicità di ragioni giuridiche, tra loro indipendenti, tutte devono essere investite dal ricorso per cassazione. In mancanza, poiché anche soltanto una di esse è lo- gicamente e giuridicamente idonea a giustificare la decisione, l'impugnazione relativa alle altre deve ritenersi inammissibile,posto che an- che l'eventuale sua fondatezza non varrebbe a scalfire la pronuncia di cui si chiede l'annullamento. Con il primo motivo del ricorso principale RO SE denuncia: error in procedendo;
violazione o falsa applicazione degli articoli 2808, 2809, 949, 901, 902 c.c., 329 e 100 c.p.c.; vizi di motivazione. Sostiene il ricorrente che la corte di appello è incorsa in errore nell'affermare che la pronuncia del tribunale di condanna alla eliminazione delle aperture lucifere al quarto piano era passata in giudicato perché non impugnata. Infatti esso RL in ognuno dei tre motivi di appello aveva chiesto il rigetto di tutti i capi della avversa domanda. La corte di merito è altresì incorsa in motiva- zione illogica e contraddittoria in quanto rigettata la rivendica della Amo- dio e costituendo la pretesa proprietà della striscia di terreno il presupposto 8 ! comune di tutte le domande non poteva ritenere passata in giudicato per acquiescenza la statuizione di accoglimento della domanda relativa alle luci che presupponeva la proprietà del confinante suolo. Il motivo è fondato. Dalla lettura degli atti processuali ed in particolare della sentenza di pri- attività con- mo grado e dell'atto di appello come articolato dal RO sentita in questa sede di legittimità attesa la natura ( in procedendo ) del vi- zio denunciato - risulta che: 1) con l'atto introduttivo del giudizio la DI sostenne di essere pro- prietaria della striscia di terreno larga metri 2,5 sul lato est del fabbricato del RO e, conseguentemente chiese, tra l'altro, la chiusura delle "nuove" vedute aperte al quarto piano di detto fabbricato;
2) il RO, nel costituirsi in primo grado, contestò la fondatezza della domanda della DI e rivendicò il proprio diritto a mantenere le finestre ed i balconi creati con la ristrutturazione del fabbricato in sostituzione delle vedute esercitate in passato deducendo che l'edificio di sua proprietà era originariamente di quattro piani ( piano terra e tre piani in sopraelevazione ) e che il numero delle finestre e degli affacci - anche al quarto piano - era in- feriore al numero delle finestre e degli affacci preesistenti per cui non esi- stevano "nuove" vedute;
3) con la sentenza di primo grado il tribunale affermò che il quarto piano era nuovo in quanto il fabbricato originariamente non superava il terzo pia- no e condannò il RO "alla chiusura dei vani luciferi posti all'altezza del quarto piano, o attico"; -4) con l'atto di appello il RO sollevò tre motivi di gravame e – dopo aver sostenuto con i primi due motivi l'infondatezza della tesi della pro- prietà in capo alla DI della striscia di terreno in questione - con il terzo motivo chiese, "nell'estrema subordinata ipotesi” della conferma del ricono- scimento della proprietà della DI della striscia di terreno in questione, la riforma della sentenza impugnata per il capo relativo alla condanna “a chiudere i vani luciferi al quarto piano". Ciò posto è evidente l'errore commesso dalla corte di appello nell'affermare che il RO non aveva impugnato con un motivo specifico il capo della decisione di primo grado concernente la condanna alla chiusura "dei vani luciferi” aperti nel quarto piano. Il RO non solo chiese "il rigetto di tutti i capi della domanda della DI" in quanto imperniati sull'indimostrato presupposto dell'appartenenza del viale in sua proprietà", ma sostenne specificamente l'infondatezza delle pretese della DI relative a "vedute ed aggetti ed accessori del fabbricato" ivi compresi i vani luciferi al quarto piano. D'altra parte la corte di appello è incorsa in palese contraddizione per aver da un lato - in riforma della sentenza di primo grado – rigettato tutte le - domande avanzate dalla DI che trovavano il loro presupposto nella proprietà in capo a quest'ultima della striscia di terreno di metri 2,5 sul lato est del fabbricato RO e, da altro lato, confermato la sentenza del tribu- nale per la parte relativa all'accoglimento della richiesta di condanna alla chiusura dei vani luciferi al quarto piano, che pure era conseguente e stret- tamente collegata al riconoscimento in favore dell'attrice della proprietà della detta striscia. 10 In definitiva il primo motivo del ricorso principale deve essere accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio a norma dell'articolo 384 c.p.c. limitatamente alla parte relativa al mancato rigetto - in riforma della pronuncia di primo grado ed in aggiunta al rigetto di tutte le altre domande proposte dalla DI ed indicate nel capo a) del dispositivo della decisione della corte di appello - anche della richiesta volta ad ottenere la condanna del RO dei vani luci- feri al quarto piano. L'accoglimento del primo motivo del ricorso principale comporta la cas- sazione anche della parte della sentenza impugnata di cui al capo b) del di- spositivo per la necessità di un nuovo governo delle spese dei giudizi di me- rito tra il RO ed la DI con conseguente assorbimento del secondo motivo con il quale il ricorrente principale denuncia violazione e falsa ap- plicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. e vizi di motivazione deducendo che la corte di appello avrebbe dovuto compensare proporzionalmente alla soc- combenza le spese e le competenze ponendo la maggior parte a carico della DI principale e sostanziale soccombente. La sentenza impugnata resta invece ferma e va confermata per il punto relativo al capo c) concernente il governo delle spese dei giudizi di primo e di secondo grado tra la DI e CE GI e tra la DI e Amori- no MA NA. La natura della questioni trattate e la difformità tra le pronunzie rese nei gradi di merito costituiscono giusti motivi per compensare per intero tra il RO e la DI le spese dei giudizi di merito e di questo giudizio di le- gittimità. 11 Sussistono altresì giusti motivi per compensare interamente le spese di questo giudizio di cassazione anche tra la ricorrente incidentale DI e la resistente OR MA NA.
P.Q.M.
La Corte: riunisce i ricorsi;
accoglie il primo motivo di ricorso principale e, assorbito il secondo, cassa senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito, limitatamente ai seguenti punti di cui ai capi sub a) e sub b) del dispositivo di tale sentenza, così provvede: 1) in aggiunta a quanto statuito al capo sub a) del dispositivo di detta sentenza, rigetta anche la domanda proposta da IN DI volta ad ottenere la condanna 3 di SE RO alla chiusura dei vani luciferi al quarto piano del fab- bricato RO;
2) compensa tra SE RO e IN DI le spese dei giudizi di primo e di secondo grado;
rigetta il ricorso incidentale;
compensa tra tutte le parti costituite le spese del giudizio di cassazione. Roma 1 aprile 2003 Il consigliere estensore Il presidente Ateinave RUPREMA BASSAZIONE IL CANCELLIERE C1 Donatella D'Anna Dott.ssa CO Si la registrazione presso l'Agenzia de a Entrate di Roma 2 il 14-x-2003 DEPOSITATO IN CANCELLERIA se sin. 34251 versate € 160,10 -- 2 LUG. 2003 apposta in caice alla copia autentica (an. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) IL CANCELLIERS IL COLLABORATORE APCANCELLERIA Froma - fee Robert Ripci 12