Sentenza 29 maggio 1999
Massime • 1
Quando il rapporto di lavoro subordinato venga a cessare per dimissioni del prestatore d'opera, quest'ultimo non è legittimato a chiedere, in dipendenza della cessazione immediata del rapporto, l'indennità sostitutiva del preavviso.
Commentario • 1
- 1. Come funziona il preavviso per le dimissioni?Michele Giammusso · https://www.laleggepertutti.it/ · 23 novembre 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/05/1999, n. 5284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5284 |
| Data del deposito : | 29 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Sergio LANNI - Presidente -
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Consigliere -
Dott. Luciano VIGOLO - Rel. Consigliere -
Dott. Guido VIDIRI - Consigliere -
Dott. Raffaele FOGLIA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ON IO, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CARMELO D'AGOSTINO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
CASA DI CURA S.CAMILLO, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato NINO MUSCOLINO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 564/95 del Tribunale di MESSINA, depositata il 19/01/96 R.G.N.1082/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/02/99 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alessandro CARNEVALI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 21 ottobre 1993, il dott. IO IG, medico dipendente della Casa di Cura S.Camillo, ricorreva al Pretore - giudice del lavoro di Messina ed esponeva che - il 25 gennaio 1993 era stato collocato a sua domanda in aspettativa di due mesi per motivi di famiglia;
- il 18 febbraio successivo aveva comunicato al datore di lavoro che per le medesime ragioni, divenute più pressanti, era costretto a rassegnare le dimissioni;
- il 21 marzo successivo si era peraltro dichiarato disponibile a riprendere il lavoro per completare il periodo di preavviso e la prestazione era stata rifiutata da controparte che assumeva che il rapporto si era orinai risolto.
Tanto premesso, il IG chiedeva la condanna della Casa di cura a corrispondergli L.8.331.300=, pari a tre mensilità di retribuzione, a titolo di indennità di mancato preavviso. Con sentenza in data 1^ luglio 1994, n. 1409, il Pretore rigettava la domanda e il Tribunale - Sezione del lavoro della stessa sede con sentenza in data 27 ottobre 1995/19 gennaio 1996 rigettava l'appello del lavoratore e condannava lo stesso nelle spese del grado.
Per la cassazione della sentenza del Tribunale ricorre il IG con unico motivo.
Resiste con controricorso la Casa di cura S. Camillo. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il motivo di annullamento, il dott. IG deduce art.630 c.p.c. n.3,4,5. Violazione, falsa applicazione degli art.112 e 115 c.p.c. ed artt. 2118 e 2119 c. c. in relazione agli artt. 360 n. 3 e 384 c.p.c. motivazione obiettivamente insufficiente omessa ed errata valutazione della documentazione prodotta e lamenta che il Tribunale non abbia considerato che mai egli aveva manifestato, la volontà di non lavorare o aveva prospettato di non poter lavorare durante il periodo di preavviso.
Anzi, le dimissioni rappresentavano la manifestazione di volontà di dare preavviso con conseguente prosecuzione del rapporto sino allo scadere dello stesso;
la comunicazione delle dimissioni diverrebbe operante non nel momento in cui viene emessa ma alla scadenza del preavviso, permanendo medio tempore le reciproche obbligazioni delle parti;
in caso di rifiuto delle prestazioni il datore di lavoro era tenuto al pagamento dell'indennità sostitutiva. La volontà di lavorare durante il periodo risultava anche dalla corrispondenza inviata dal dipendente dopo la lettera di dimissioni (lettera 21 marzo 1993), tanto che la Casa di cura aveva tardato a riconsegnare il libretto di lavoro e a corrispondere gli emolumenti ed il trattamento di fine rapporto.
La rinuncia preventiva all'Indennità di preavviso sarebbe stata nulla (il ricorrente si diffonde inoltre in una lunga illustrazione di comportamenti asseritamente scorretti, posti in essere dalla Casa di cura dopo che egli aveva chiesto di continuare nelle prestazionì durante il preteso periodo di preavviso).
Il motivo è infondato.
Ritiene la Corte che correttamente il Tribunale ha osservato che la lettera di dimissioni inviata nel corso dell'aspettativa richiesta per ragioni familiari non prevedeva alcun differimento dell'efficacia del recesso, talché doveva ritenersi che il lavoratore avesse inteso recedere immediatamente dal rapporto di lavoro anche perché aveva prospettato motivi familiari talmente gravi ed urgenti (tanto da essere comunicati con largo anticipo rispetto alla scadenza dell'aspettativa) che dovevano ritenersi tali da impedire la materiale prestazione del lavoro e da non consentire, quindi, secondo i comuni canoni ermeneutici, di ravvisare una intimazione di preavviso nella lettera di dimissioni.
Priva di rilievo, secondo il giudice di merito, era la successiva lettera del 21 marzo con la quale il IG, lamentando la mancata risposta alla comunicazione precedente, chiedeva di poter completare il periodo di preavviso;
la seconda, infatti, costituiva revoca della manifestazione di volontà espressa con la precedente lettera di recesso che, ormai pervenuta al destinatario, aveva prodotto i suoi effetti, non eliminabili se non con il consenso di quest'ultimo.
Le critiche mosse alla sentenza in esame dal ricorrente sono prive di fondamento ove si consideri, anzitutto, come costituisca i . us receptum l'affermazione di questa Corte secondo cui quando il rapporto di lavoro subordinato venga a cessare per dimissioni del prestatore d'opera, quest'ultimo non è legittimato a chiedere, in dipendenza di tale cessazione immediata, l'indennità sostitutiva del preavviso (Cass. 17 dicembre 1982, n. 6988; cfr. anche Cass.8 giugno 1981, n. 3698; 11 novembre 1980, n. 6053; 11 dicembre 1970, n. 2640). Il preavviso, nel sistema dell'art.2118 c.civ., richiamato dal ricorrente nella illustrazione del motivo, costituisce (salvo la particolare ipotesi, di contenuto eminentemente assistenziale di cui all'ultimo comma) un obbligo della parte recedente ed un, diritto dell'altra parte (receduta), tanto che la prima, in mancanza di preavviso, è tenuta a corrispondere all'altra una indennità sostitutiva.
Il ricorrente era quindi tenuto a dare preavviso alla Casa di cura e, ove lo avesse dato, avrebbe avuto diritto di continuare a prestare la propria opera durante il termine relativo (o a ricevere, in caso di rifiuto delle prestazioni da parte datoriale, la corrispondente indennità).
Poiché le dimissioni risultano rassegnate senza essere state precedute da preavviso e senza che la lettera con la quale vennero comunicate contenesse, secondo la interpretazione datane incensurabilmente (nè è stato denunciato alcun errore logico- giuridico di siffatta lettura dell'atto negoziale) dal giudice di merito, la volontà (che, contrariamente a quanto assume il ricorrente, non può ritenersi implicita, in via generale, nell'atto di dimissioni) di differirne comunque l'efficacia allo scadere del termine relativo, il recesso ha determinato la risoluzione del rapporto di lavoro nel momento stesso in cui è pervenuto a conoscenza del datore di lavoro, secondo la regola generale degli atti unilaterali recettizi (v. ex plurimis Cass. 20 novembre 1990, n. 11179). Non appare pertinente, dunque, il richiamo da parte del ricorrente alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui il rapporto di lavoro continua, con la permanenza delle reciproche obbligazioni delle parti, durante il periodo di preavviso: principio enunciato per fame conseguire la sospensione del periodo durante l'eventuale malattia del dipendente, proprio perché il lavoratore non ha dato preavviso delle sue dimissioni.
Vero è che l'art.2119, primo comma, seconda proposizione, c.civ. (richiamato genericamente nella enunciazione, ma non nella illustrazione del motivo di ricorso) prevede che anche al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennità di preavviso, ma è certo che il lavoratore, lungi dal prospettare l'improseguibilità anche provvisoria del rapporto per fatto della Casa di cura (il che soltanto avrebbe potuto configurare in senso tecnico-giuridico giusta causa di recesso), ha fondato le proprie pretese sull'opposta affermazione che, malgrado le pressanti esigenze familiari, avrebbe potuto continuare le proprie prestazioni durante il periodo di preavviso.
Assorbito, dunque, ogni altro profilo di censura (del tutto non pertinenti al thema decidendum sono le molteplici accuse di scorrettezza rivolte dal ricorrente alla Casa di cura - peraltro, per fatti successivi alle dimissioni - nel lungo riepilogo della vicenda sviluppato nel ricorso), l'impugnazione deve essere rigettata. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P. T. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare a controparte le spese del giudizio di cassazione in L. 18.000, oltre a L.2.500.000= per onorari.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 1999