Sentenza 15 luglio 2014
Massime • 1
Ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, deve aversi riguardo, in caso di concorso fra circostanze ad effetto speciale, all'aumento di pena massimo previsto dall'art. 63, comma quarto, cod. pen., per il concorso di circostanze della stessa specie. (Nella specie la pena prevista per il reato di cui all'art. 640 comma secondo cod. pen. è stata aumentata per la recidiva nella misura massima di un terzo).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 15/07/2014, n. 32656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32656 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Presidente - del 15/07/2014
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - rel. Consigliere - N. 1945
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 8011/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Torino;
Parte civile ZZ DO, nato a Milano il [...], in [...] e quale liquidatore della Azienda Agricola Cornelia S.r.l., nel procedimento a carico di:
BO NA, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza del 25/10/2013 della Corte d'appello di Torino;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. DAVIGO Piercamillo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. PRATOLA Gianluigi, che ha concluso chiedendo che la sentenza impugnata sia annullata con rinvio;
udito per la parte civile ZZ DO in proprio e quale legale rappresentante dell'Azienda Agricola Cornelia S.r.l. l'avv. Giovanni Mario Porzio, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 2.5.2012 il Tribunale di Novara dichiarò non doversi procedere nei confronti di BO NA in ordine al reato di cui all'art. 99 c.p., comma 3, art. 640 c.p., commi 1 e 2, n. 2, art. 61 c.p., n. 5, 7 e 11, commesso dal 2.1.1996 al 1.10.2003,
perché estinto per prescrizione maturata in epoca antecedente al primo atto interruttivo rappresentato dalla richiesta di rinvio a giudizio.
2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Novara e la parte civile proposero gravame ma la Corte d'appello di Torino, con sentenza del 25.10.2013, confermò la pronunzia di primo grado.
3. Ricorrono per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Torino e la parte civile ZZ DO in proprio e quale legale rappresentante dell'Azienda Agricola Cornelia S.r.l..
3.1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte territoriale deduce violazione di legge in quanto, secondo la Corte d'appello, il termine di prescrizione era maturato essendo decorso il termine di anni 6 mesi 8 dall'ultimo episodio (1.10.2003) ed essendo il termine stato ritenuto di anni 6 in applicazione dell'art. 63 c.p., comma 4. Secondo il ricorrente (che richiama pronunzie di questa Corte) invece il termine di prescrizione di anni 6 doveva essere elevato ad anni 9 per l'aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 99 c.p., comma 3 ed ulteriormente aumentato della metà (pari ad anni 4 mesi 6), così pervenendosi ad anni 13 mesi 6, ai sensi dell'art. 161, comma 2 in relazione all'art. 99 c.p., comma 2 essendo intervenuta interruzione della prescrizione. Il termine di prescrizione prorogato maturerà perciò soltanto il 1.4.2017.
3.2. Il difensore e procuratore speciale della parte civile deduce violazione di legge svolge argomenti analoghi a quelli del Procuratore generale della Repubblica, citando pronunzie di questa Corte e segnatamente quella di Cass. Sez. 6^ sent. n. 44591/2008, di cui riporta nel ricorso anche parte della motivazione. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono infondati.
Va premesso che è applicabile la nuova formulazione dell'art. 157 c.p., siccome più favorevole e che, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, l'aumento di pena per la circostanza aggravante è valutabile anche se la stessa sia stata oggetto di contestazione suppletiva dopo la decorrenza del termine di prescrizione previsto per il reato non aggravato, purché la contestazione abbia preceduto la pronuncia della sentenza (Cass. Sez. 2^, Sentenza n. 33871 del 02/07/2010 dep. 17/09/2010 Rv. 248131). La Sezione 6^ penale di questa Corte, con sentenza n. 44591 del 04/11/2008 dep. 29/11/2008 Rv. 242133, citata nei ricorsi, ma anche nella sentenza impugnata, ha affermato che:
"A norma dell'art. 157 c.p., comma 2, nel testo sostituito dalla L. 5 dicembre, n. 251, art.
6 - applicabile ex L. n. 251 del 2005, art. 10, comma 2, alla concreta fattispecie in quanto più favorevole rispetto alla precedente disciplina che per i reati oggetto di contestazione prevedeva una prescrizione decennale - avrebbe dovuto tenersi conto della recidiva reiterata specifica contestata a entrambi gli imputati nell'udienza del 20 febbraio 2007. La recidiva contestata ex art. 99 c.p., comma, si configura come aggravante a effetto speciale perché importa un aumento della pena superiore ad un terzo e, in particolare, un aumento della metà della pena edittale stabilita per il reato. Tipologia di aggravante per la quale il già citato art. 157 c.p. al comma 3 esclude l'operatività del giudizio di comparazione ex art. 69 c.p.. Il tempo di prescrizione dei reati ascritti a entrambi gli imputati, per i quali è stabilita dalla legge una pena inferiore a sei anni, è pari a sei anni, come previsto dall'art. 157 c.p., comma 1. L'aumento di pena sino alla metà per la recidiva ex art. 99 c.p., comma 2, importa che il tempo di prescrizione è di nove anni,
dovendosi operare l'aumento della metà sul limite minimo di sei anni, come previsto dall'art. 157 c.p., commi 1 e 2. Tale tempo è ulteriormente aumentato della meta ex art. 161 c.p., comma 1, per effetto dell'intervento di uno degli atti di interruzione del corso della prescrizione, previsti dall'art. 161 c.p., commi 1 e 2. Per i reati ascritti a entrambi gli imputati - tra i quali quello più risalente risulta il capo 18 perché commesso il 18 marzo 1997 - non appare ancora decorso il termine complessivo di prescrizione tenuto conto anche dell'intervento di uno degli atti di interruzione, ultimo dei quali è la richiesta di rinvio a giudizio.
Mette conto, tra l'altro, rilevare che questa Corte ha enunciato la regola secondo cui l'aumento di pena per la recidiva, ai fini del calcolo del termine prescrizionale, è valutabile ancorché essa sia contestata per la prima volta dopo trascorso il termine di prescrizione previsto per l'imputazione non aggravata, purché la contestazione preceda la pronuncia della sentenza (Sez. 5^, 19 ottobre 2005, dep. 21 marzo 2006, n. 9769)". Il Collegio non condivide l'assunto.
Questa Sezione ha chiarito che, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, deve aversi riguardo, in caso di concorso fra circostanze ad effetto speciale, all'aumento di pena massimo previsto dall'art. 63 c.p., comma 4, per il concorso di circostanze della stessa specie.
(Cass. Sez. 2^, Sentenza n. 47028 del 03/10/2013 dep. 26/11/2013 Rv. 257520. Fattispecie in cui è stata esclusa la prescrizione del reato di tentata estorsione essendo stato ritenuto il concorso fra l'aggravante del numero di persone e quella dell'uso di arma). Tale affermazione era già stata effettuata da questa Sezione con sentenza n. 31065 del 10/05/2012 dep. 31/07/2012 Rv. 253525 (citata nella sentenza impugnata), chiarendo che, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, ai sensi dell'art. 157 c.p., comma 2, deve aversi riguardo, in caso di concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale, all'aumento di pena massimo previsto dall'art. 63 c.p., comma 4, per il concorso di circostanze della stessa specie. Infatti, anche la nuova formulazione dell'art. 157 non prevede alcuna riserva circa l'affermata influenza delle circostanze ad effetto speciale sui termini di prescrizione per il caso che ne sia contestata più d'una, salvo il necessario coordinamento con la previsione dell'art. 63 c.p., comma 4, nel senso della limitazione dell'aumento di pena, a nulla rilevando, data l'autonomia della disciplina della prescrizione, la facoltatività dell'ulteriore aumento di pena una volta applicato quella per la circostanza più grave, o, nel caso di pari gravità, per una delle circostanze ad effetto speciale.
Non è infatti possibile prescindere dal criterio moderatore di cui all'art. 63 c.p., comma 4, nel computo del massimo della pena necessaria ai fini della prescrizione a fronte del tenore letterale dell'art. 157 c.p., comma 2, "si ha riguardo alla pena stabilita per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto dall'aggravante".
L'aumento massimo è appunto quello che deriva dal criterio moderatore di cui all'art. 63 c.p., comma 4. Pertanto la pena massima nel caso in esame era di anni 6 mesi 8 di reclusione (anni 5 ex art. 640 c.p., comma 2, aumentata per la recidiva ex art. 63 c.p., comma 4, nella misura massima di un terzo). Nel relativo termine di prescrizione non si verificati atti interruttivi.
Ne consegue che correttamente i giudici di merito hanno ritenuto la prescrizione del reato.
2. I ricorsi devono pertanto essere rigettati.
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna la parte civile ricorrente ZZ DO, in proprio e quale legale rappresentante dell'Azienda Agricola Cornelia S.r.l., al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 15 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2014