Sentenza 18 febbraio 2016
Massime • 1
La recidiva reiterata, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen. e, in presenza di atti interruttivi, anche su quello del termine massimo, in ragione della entita della proroga, ex art. 161, comma secondo, cod. pen.
Commentario • 1
- 1. Art. 161 - Effetti della sospensione e della interruzionehttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Come è noto, la CGUE (Grande Sezione), con sentenza resa in data 8 settembre 2015 (in causa C-105/14), ha affermato che il combinato disposto dell'articolo 160, ultimo comma, come modificato dalla L. 251/2005, e dell'articolo 161 e, nella parte in cui prevedono che un atto interruttivo della prescrizione verificatosi nell'ambito di procedimenti penali riguardanti frodi gravi in materia di IVA, comporti il prolungamento del termine di prescrizione di solo un quarto della sua durata iniziale, è idoneo a pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri dall'articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE, nell'ipotesi in cui tali disposizioni nazionali impediscano di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/02/2016, n. 13463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13463 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2016 |
Testo completo
-TRIS 1 34 6 3 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 18/02/2016 Composta da: Sent. n. sez.334 -Presidente - MATILDE CAMMINO REGISTRO GENERALE N.47878/2015 GEPPINO RAGO GIOVANNA VERGA ANDREA PELLEGRINO Rel. Consigliere - SERGIO BELTRANI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA nei confronti di: RE EL N. IL 19/08/1970 avverso la sentenza n. 865/2009 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di REGGIO CALABRIA del 05/11/2015 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;
lexte/sentite le conclusioni del PG Dott. MARIO FRATICELLI, che ha chiesto l'en nullemente seuze zinvio della sentenze infuguete;
milevate le regolarità degli avvisi di rito;
. Udit i difensor Avv.; fi } RITENUTO IN FATTO Il G.U.P. del Tribunale di Reggio Calabria, con la sentenza indicata in epigrafe, all'esito dell'udienza preliminare ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato EL RE, in atti generalizzato, in ordine ai reati ascrittigli perché estinti per prescrizione. Contro tale provvedimento il P.M. territoriale ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge (poiché era contestata una recidiva reiterata ex art. 99, comma 4, c.p. sulla quale il GUP è rimasto del tutto silente, non escludendola, né computandola). All'odierna udienza camerale, è stata verificata la regolarità degli avvisi di rito;
all'esito, questa Corte, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo in atti. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato.
1. L'imputato è stato chiamato a rispondere di quattro delitti aggravati dalla recidiva reiterata specifica infraquinquennale.
2. L'art. 157, comma 2, c.p. stabilisce testualmente che, per determinare il tempo necessario a prescrivere, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato (consumato o tentato), tenendo conto del solo aumento per le circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale.
2.1. Circostanze aggravanti ad effetto speciale>> sono, ai sensi dell'art. 63, comma 3, ultima parte c.p. quelle che importano un aumento (...) della pena superiore ad un terzo>>.
2.2. La contestata recidiva può comportare, ai sensi dell'art. 99, comma 4, c.p. un aumento di pena pari a due terzi: ciò ne evidenzia la natura di circostanza aggravante ad effetto speciale, peraltro pacificamente riconosciutale dal Supremo collegio (Sez. un., sentenza n. 20798 del 24 febbraio 2011, P.G. in proc. Indelicato, CED Cass. n. 249664: < La recidiva è circostanza aggravante ad effetto speciale quando comporta un aumento di pena superiore a un terzo ->). g 2 Di essa deve, pertanto, tenersi conto, ex art. 157, comma 2, c.p., ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere.
2.2.1. Nel caso di specie, per i reati puniti con pena edittale massima pari ad anni tre di reclusione, la contestata recidiva comporta l'applicabilità di una pena massima pari ad anni cinque di reclusione: ai sensi dell'art. 157, comma 1, c.p., il tempo necessario a prescrivere è, per tali reati, pari ad anni sei, oltre aumenti per il sopravvenire di eventi interruttivi. Per il reato punito con pena edittale massima pari ad anni sei di reclusione, la contestata recidiva comporta l'applicabilità di una pena massima pari ad anni dieci di reclusione: ai sensi dell'art. 157, comma 1, c.p., tale è il tempo B necessario a prescrivere, oltre aumenti per il sopravvenire di eventi interruttivi.
2.3. L'art. 161, comma 2, c.p. stabilisce che, con riguardo ai reati per i quali attualmente si procede, in nessun caso l'interruzione della prescrizione (disciplinata, quanto agli eventi processuali interruttivi, dall'art. 160 c.p.) può comportare l'aumento di più di due terzi del tempo necessario a prescrivere nel caso di cui all'art. 99, comma 4, c.p.
3. Questa disciplina è stata tradizionalmente interpretata nel senso che la recidiva de qua incida due volte sulla determinazione del termine di prescrizione, dapprima quanto al computo del termine-base in riferimento alla pena edittale massima, poi quanto all'entità della proroga del predetto termine in presenza di eventi interruttivi (per tutte, Sez. V, sentenza n. 35852 del 7 giugno 2010, CED Cass. n. 240502, e conformi ivi citate).
3.1. E', peraltro, noto al collegio l'isolato orientamento di questa Corte (Sez. VI, n. 47269 del 9.9.2015, CED Cass. n. 265518), a parere del quale, in tema di prescrizione, è possibile tener conto della recidiva reiterata al fine dell'individuazione del termine prescrizionale-base, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen., o del termine massimo, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen., ma non contemporaneamente per tali fini, altrimenti ponendosi a carico del reo lo stesso elemento, in violazione del principio del ne bis in idem sostanziale (in applicazione del principio, la Corte ha ritenuto in concreto applicabile il solo aumento di due terzi ex art. 99, comma quarto, cod.
3.2. Questo orientamento non può, peraltro, essere accolto. ф pen., in considerazione della pluralità degli atti interruttivi). 2 3 3.2.1. Esso, preso atto di quanto testualmente disposto dall'art. 161, comma 2, c.p., e pur convenendo, in motivazione, sulla natura di circostanza ad effetto speciale della recidiva reiterata (che come tale può certamente essere presa in considerazione ai fini del calcolo del termine prescrizionale- base>>), in dichiarata applicazione del principio del ne bis in idem sostanziale (asseritamente costituente principio immanente all'ordinamento e di portata generale>>, enucleabile da una fitta trama di dati legislativi>>), rimette all'interprete - in difetto di espliciti riferimenti normativi la determinazione della rilevanza da - attribuire alla predetta forma di recidiva caso per caso;
e, nel caso di specie, le attribuisce rilevanza soltanto ex art. 161, comma 2, c.p., in considerazione della pluralità di atti interruttivi>>.
3.2.2. L'orientamento non considera, peraltro, che in tutti i casi esemplificativamente menzionati quali applicazioni dell'enunciato principio generale (artt. 15, 61, 62, 68, 301, 581 comma 2 c.p.) è il legislatore che - lungi dal rimettere la relativa opzione all'assoluto arbitrio dell'interprete - indica i criteri in applicazione dei quali desumere la specifica rilevanza da attribuire in concreto all'elemento in astratto suscettibile di assumere doppia valenza;
il che, in tema di prescrizione, non accade, a riprova dell'inapplicabilità del principio.
3.2.3. Deve aggiungersi che, secondo canone interpretativo ormai consolidato della giurisprudenza costituzionale, tra più possibili interpretazioni di una norma, si deve scegliere quella conforme a Costituzione (per tutte, Corte cost., ord. n. 459 del 1991, e plurime successive conformi): nel caso di specie, rimettere, in tema di prescrizione, all'assoluto arbitrio dell'interprete la rilevanza della recidiva reiterata quanto alla sola determinazione del solo termine-base (ex art. 157, comma 2, c.p.), oppure alla sola determinazione dell'entità della proroga del predetto termine-base in presenza di eventi interruttivi (ex art. 161, comma 2, c.p.), esporrebbe la complessiva disciplina della prescrizione che ne risulterebbe ad intuibili, e fondate, censure di costituzionalità per difetto di tassatività.
3.3. Deve, pertanto, ribadirsi che la contestata recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale incide sul calcolo del tempo necessario a prescrivere ex art. 157, comma 2, c.p., quale circostanza aggravante ad effetto speciale, e sull'entità della proroga di detto tempo, in presenza di atti interruttivi, ex art. 161, comma 2, c.p.
4. Nel caso di specie, è pacifico che l'unico atto interruttivo intervenuto sia la richiesta di rinvio a giudizio, risalente al 9 aprile 2015. 3 4.1. A quella data non era certamente prescritto il reato di cui al capo A), commesso il giorno 8.1.2008, il cui termine-base di prescrizione è pari ad anni dieci, aumentabile fino ad un massimo di due terzi per il sopravvenire di eventi interruttivi.
4.2. Quanto ai reati di cui ai capi B.C.D. (commessi rispettivamente il . 28.1.2008, il 25.6.2008 ed il 21.3.2008, e quindi, in ipotesi, prescritti prima del sopra menzionato evento interruttivo se il rispettivo termine-base di prescrizione fosse pari ad anni sei), l'accertata mancata considerazione della pur ritualmente contestata recidiva reiterata specifica infraquinquennale rende necessario che il GUP definisca preliminarmente la corretta qualificazione giuridica dei rispettivi fatti-reato in contestazione (problema privo di rilievo nell'ottica della sentenza impugnata, in quanto - non essendo stata considerata la contestata recidiva - i reati de quibus erano comunque prescritti), poiché da essa in unione con la non - considerata recidiva dipende la determinazione dei rispettivi termini-base di - prescrizione.
4.3. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Reggio Calabria l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Reggio Calabria per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, udienza camerale 18 febbraio 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Sergio Beltrani Matilde Cammino мы DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE - 5 APR. 2016 IL CANCELLIERE Claudia Pianelli Z E O I N 4