Cass. pen., sez. II, sentenza 18/02/2016, n. 13463
CASS
Sentenza 18 febbraio 2016

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Massime1

La recidiva reiterata, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen. e, in presenza di atti interruttivi, anche su quello del termine massimo, in ragione della entita della proroga, ex art. 161, comma secondo, cod. pen.

Commentario1

  • 1Art. 161 - Effetti della sospensione e della interruzione
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna di giurisprudenza Come è noto, la CGUE (Grande Sezione), con sentenza resa in data 8 settembre 2015 (in causa C-105/14), ha affermato che il combinato disposto dell'articolo 160, ultimo comma, come modificato dalla L. 251/2005, e dell'articolo 161 e, nella parte in cui prevedono che un atto interruttivo della prescrizione verificatosi nell'ambito di procedimenti penali riguardanti frodi gravi in materia di IVA, comporti il prolungamento del termine di prescrizione di solo un quarto della sua durata iniziale, è idoneo a pregiudicare gli obblighi imposti agli Stati membri dall'articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE, nell'ipotesi in cui tali disposizioni nazionali impediscano di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 18/02/2016, n. 13463
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 13463
Data del deposito : 18 febbraio 2016

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