Sentenza 9 maggio 2006
Massime • 1
Il termine di novanta giorni dall'iscrizione della notizia di reato, entro il quale il pubblico ministero deve trasmettere alla cancelleria del giudice per le indagini preliminari la richiesta di giudizio immediato, decorre non già dall'iscrizione della notizia solo oggettivamente qualificata ma dal momento in cui è iscritto il nome della persona alla quale è attribuito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/05/2006, n. 33836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33836 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI IORIO Giorgio - Presidente - del 09/05/2006
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 531
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - N. 5364/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MO GE, N. IL 27/07/1971;
avverso sentenza del 10/06/2005 della Corte di Appello di BOLOGNA;
Visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
Udita in Pubblica Udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. ANTONIO ESPOSITO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. V. Geraci che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv. VIRGILI P. che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
LL EL veniva giudicato con rito abbreviato dal G.U.P. presso il Tribunale di Reggio Emilia quale imputato dei reati di concorso in rapina pluriaggravata, lesioni aggravate e porto di oggetti atti ad offendere.
All'esito del giudizio, con sentenza in data 28.9.04, il GUP dichiarava LL EL colpevole dei reati ascrittigli, e, ritenuta la continuazione, lo condannava alla pena di anni cinque di reclusione ed 2.000.000 di multa, altre al pagamento delle spese processuali.
La Corte di Appello di Bologna, con sentenza del 10/06/2005, confermava la decisione impugnata dal LL, e rigettava innanzitutto l'eccezione difensiva secondo la quale il P.M. avrebbe richiesto il giudizio immediato oltre il termine di 90 giorni dalla iscrizione della notizia di reato (10/10/2002) nel registro previsto dall'art. 335 c.p.p.. In proposito, la Corte di merito individuava la seguente scansione temporale dei momenti processualmente rilevanti:
- 10.10.02: data di commissione del fatto;
- 10.10.02: iscrizione nel registro degli indagati di EL NO, l'unico fra i rapinatori ad esser stato, al momento, individuato;
- 15.01.03: inoltro all'A.G. da parte dei C.C. di Castelnovo ne' Monti della nota 46/95 - 16 con cui si individuava LL EL come uno dei compartecipi della rapina;
- 16.01.03: iscrizione di LL EL nel registro degli indagati;
- 19.01.03: inoltro all'A.G. da parte dei C.C. di Castelnovo ne' Monti dell'informativa 46/95 - 16.1.2002 con cui si fornivano riscontri testimoniali e fotografici (quelli estrapolati dalla videocassetta girata in coincidenza della rapina), nonché gli accertamenti su talune utenze chiamate dal LL per mezzo del cellulare di cui disponeva all'atto dell'arresto;
- 01.03.2003.: inoltro all'A.G. da parte dei C.C. di Castelnovo ne' Monti dell'informativa 46/95 - 16.3.2003 con cui si fornivano gli esiti degli accertamenti effettuati sulle utenze 333-4585103 e 339- 8968429 in uso a Filippone Giuseppe, e 349-7206142 in possesso di LL EL alla data del 10.12.2002: utenza quest'ultima, che lo stesso LL aveva fornito ai CC. di Bitonto in data 5.03.2002 in occasione di una sua denuncia di smarrimento della patente di guida;
- 08.01.03: inoltro all'A.G. da parte dei RIS di Parma degli esiti di analogo accertamento antropofisico;
- 12.03.03: il P.M. chiede l'emissione nei confronti del LL di ordinanza custodiale in carcere, sulla base, appunto, delle soprascritte risultanze d'indagine;
- 04/06.10.03: il G.I.P. dispone la misura custodiale;
- 14.11.03: il P.M. richiede l'emissione di decreto di giudizio immediato;
- 19.11.03: il G.I.P. provvede in conformità.
Ciò premesso, era facile rilevare, secondo la Corte territoriale, come tutte le indagini implicanti la prova evidente, erano state effettuate/esaurite nei tre mesi dal 15.01.03, data di iscrizione del LL nel registro degli indagati.
I Giudici di 2^ grado rigettavano, infine, sia l'eccezione di inutilizzabilità della prova costituita dai tabulati telefonici acquisiti dal P.M. senza l'autorizzazione del G.I.P., sia la eccezione di nullità e/o inutilizzabilità dell'annotazione di servizio dei CC. per mancato rispetto della disciplina prevista per le ispezioni al momento dell'apprensione della utenza telefonica del LL.
Avverso la decisione della Corte di Appello ha proposto ricorso il difensore dell'imputato deducendo i seguenti motivi:
Mancanza/manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) ovvero inosservanza delle norme processuali ex art.606 c.p.p., comma 1, lett. c).
a) Nullità del decreto del 19.11.03 con cui il G.U.P. presso il Tribunale di Reggio Emilia disponeva il giudizio immediato. Deduce il ricorrente che, con atto di appello il difensore dell'imputato aveva rilevato la nullità assoluta ex art. 178 c.p.p., lett. b) del decreto con cui veniva disposto il giudizio immediato ed in particolare come lo stesso fosse stato emesso ben oltre il termine dei novanta giorni, previsto dall'art. 454 c.p.p.. Nello specifico il difensore aveva osservato che - dovendo il suddetto termine dovesse necessariamente decorrere dall'iscrizione della notizia di reato nel registro previsto dall'art. 335 c.p.p. ovvero dal giorno stesso della rapina commessa in Castellarano il 10.10.02 - il Decreto 19 novembre 2003, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Reggio Emilia, fesse affetto da nullità assoluta insanabile ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. b). Il Giudice di prime cure aveva rigettato la eccezione in forza dell'argomento secondo cui il termine decorre dall'iscrizione del nominativo dell'indagato e non dal fatto reato nel registro di cui all'art. 335 c.p.p.. Tale argomento era stato, altresì, utilizzato dalla Corte di appello di Bologna per rigettare il motivo di impugnazione. Deduce, in proposito, il ricorrente che dottrina e giurisprudenza hanno da tempo ribadito che il termine di presentazione della richiesta di giudizio immediato da parte del P.M. (novanta giorni) decorre dalla prima iscrizione della notizia di reato nel registro previsto dall'art. 335 c.p.p., anche se non completata con l'annotazione del nome della persona alla quale il reato è attribuito (Dalia, Giudizio immediato, in Dalia: I procedimenti speciali, Napoli 1989, p. 211;
Fumu, sub art. 453 c.p.p., Aspetti problematici del giudizio direttissimo e del giudizio immediato, in Commentario Chiaviario 4, p. 847; Riccio, Procedimenti speciali, in Conso-Grevi, Profili del nuovo codice di procedura penale, p. 327).
Il termine di novanta giorni ha una sua precisa collocazione nella struttura del procedimento alternativo e, quindi, esso si traduce in una sorta di presunzione legale di non evidenza della prova nei casi in cui le indagini si protraggano oltre i tre mesi. Per questa ragione il termine decorre già dall'acquisizione della notizia di reato nel registro previsto dall'art. 335 c.p.p. e non dall'iscrizione, eventualmente successiva, del nome della persona cui il reato è attribuito.
Tale autorevole opinione è corroborata anche dal dato letterale dell'art. 454 c.p.p. il quale prevede semplicemente che la richiesta di giudizio immediato da parte del P.M. debba intervenire "Entro novanta giorni dalla iscrizione della notizia di reato nel registro previsto dall'art. 335 c.p.p.". Del resto, osserva ancora il ricorrente, il legislatore ha indicato il dies a quo del termine di cui all'art. 454 c.p.p., comma 1 nel momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. e non in quello dell'iscrizione del nominativo della persona alla quale il reato è attribuito, proprio per evitare ogni possibile aggiramento della durata dell'attività di indagine relativa alla possibilità di richiedere il giudizio immediato (cfr. Marandola, Cass. Pen. 1997 n. 94) La violazione di tale precetto, ad avviso del ricorrente, si sostanzia in nullità di ordine generale ex art. 178 c.p.p., lett. b), in quanto attinente l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale. Su questo punto del motivo il gravame, la Corte di Appello di Bologna aveva completamente tralasciato di motivare con la conseguenza che la sentenza in questa sede impugnata risulta meritevole di censura anche per ciò che concerneva le osservazioni che seguono.
b) Inutilizzabilità patologica della fonte (fonte di) prova costituita dai tabulati telefonici, perché acquisiti dal P.M. senza l'autorizzazione del G.I.P.. Deduce il ricorrente che la L. n. 45 del 2004, che ha convertito con modificazioni il D.L. 24 dicembre 2003, n. 354, ha apportato significative modifiche al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 132 in materia di protezione dei dati personali a tutela della "privacy" con particolare riguardo alla conservazione dei dati telefonici. La legge in questione ha, inoltre, introdotto precisi meccanismi procedurali in relazione all'utilizzabilità dei tabulati telefonici nel corso delle indagini penali, attribuendo al Giudice per le indagini preliminari il potere di disporne l'acquisizione (con decreto motivato) su istanza del P.M. o del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa o delle parti private. Invero, la disciplina così definita, pur se inserita in una sede normativa impropria integra le disposizioni del codice di procedura penale, ponendo definitivamente fine ai precedenti contrasti giurisprudenziali, negli interventi sia della consulta che dei Giudici di merito, in materia di acquisizione ed utilizzo dei tabulati telefonici, suggerendo la corretta interpretazione che a detta normativa doveva essere data. Ora era indubbio - secondo il ricorrente - che tale disposizione, introdotta in sede di conversione dei precedenti decreti, costituisce una vera e propria interpretazione autentica di quanto già precedentemente oggetto di discussione e di contrasto da parte della giurisprudenza. Ora, posto che i decreti autorizzativi dell'acquisizione erano stati emanati dal P.M. titolare del procedimento e non dall'autorità giudiziaria titolare del potere in questione (G.I.P.), il difensore ne rilevava l'inutilizzabilità ai sensi all'art. 191 c.p.p.. Tale motivo di appello era stato, però, disatteso dal Giudice del gravame sulla scorta dell'asserita inapplicabilità del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 132, posto che la medesima norma era entrata in vigore in epoca successiva all'acquisizione dei tabulati telefonici disposti dalla Procura del Tribunale di Reggio Emilia.
Il motivo di appello, che in questa sede si ripropone, era fondato sul presupposto che il D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 132 costituisca una sorta di interpretazione autentica dell'art. 267 c.p.p.; in altri termini la norma in questione è stata emanata per risolvere il contrasto giurisprudenziale sorto in relazione alla necessità o meno di un provvedimento autorizzatorio giudiziale per acquisire i tabulati telefonici da parte del P.M..
Ha ribadito tale eccezione il difensore con motivi aggiunti del 9/4/2006:
c) Nullità e/o inutilizzabilità dell'annotazione di servizio dei Carabinieri di Verolanuova per mancato rispetto della disciplina prevista per le ispezioni nel momento dell'apprensione dell'utenza telefonica nr. 3497206142. Con memoria depositata il 9.10.05, nel corso del giudizio di appello, il difensore dell'imputato aveva eccepito quanto segue: "Tra gli atti allegati al fascicolo del P.M. e conseguentemente utilizzati dal GUP ai fini della sentenza per cui l'appello vi è anche un'annotazione di servizio dei Carabinieri di Verolanuova, che in data 10.12.02, a seguito di una perquisizione domiciliare presso l'abitazione di NT PA, procedono ad un'analisi del telefono cellulare in uso a LL EL, ritrovato presso l'abitazione del NT al momento della perquisizione. In tale annotazione i Carabinieri riportano nel verbale sia il numero del cellulare in uso al LL sia il codice IMEI dello stesso nonché i numeri memorizzati nella rubrica.
Quanto svolto dai Carabinieri di Verolanuova costituiva, dunque, una precisa attività di indagine compiuta d'iniziativa nei confronti di una persona poi indagata ed imputato. Tale attività ha ottenuto come importante risultato investigativo di conoscere l'utenza telefonica in uso al LL, nonché, attraverso un esame della memoria del cellulare, le utenze con cui il predetto era in contatto, senza che lo stesso fosse posto in condizione di percepire la tipologia dell'atto cui veniva sottoposto. Il contenuto dell'annotazione di servizio sopra descritta è da considerarsi un vero e proprio mezzo di ricerca della prova, inquadrabile nella tipologia codicisticamente prevista dell'ispezione. Invero, l'ispezione è uno strumento investigativo, tipizzato nelle forme di espletamento, del quale ci si avvale per l'acquisizione di cose, tracce o dichiarazioni dotate di attitudine probatorie. Sotto l'aspetto dinamico, inoltre, la scelta di questa tipologia di atto investigativo comporta una discovery dell'indagine in corso (avviso ex art. 369 c.p.p.), trattandosi di atto garantito al quale il difensore ha il diritto di assistere e, comunque, in relazione al quale l'indagato privo di difensore di fiducia ha diritto di essere informato sul suo diritto di difesa (avviso ex art. 369 bis c.p.p.) Nel caso di specie, all'epoca dei fatti LL EL non era formalmente indagato, ma lo è stato successivamente anche a seguito degli esiti dell'atto ispettivo. In ogni caso, il LL doveva essere posto a conoscenza che l'attività dei Carabinieri di Verolanuova potevano avere rilevanza quali atti di indagine in un procedimento penale. Per quanto finora esposto e rilevato pare evidente che l'attività posta in essere dai Carabinieri si sia spinta a ricercare elementi di prova che successivamente sono stati utilizzati per ritenere la penale responsabilità dell'imputato. Di tale qualificazione discende, quindi, la nullità dell'atto ispettivo e la inutilizzabilità del contenuto dell'annotazione effettuata dai Carabinieri di Verolanuova".
La Corte di Appello di Bologna aveva ritenuto anche tale motivo destituito del fondamento, ma le ragioni addotte, ad avviso del difensore, erano quantomeno opinabili.
In particolare, non si comprendeva il richiamo all'art. 354 c.p.p. effettuato dalla Corte di merito per giustificare il rigetto del motivo di appello.
L'articolo in questione disciplina gli accertamenti urgenti effettuati dalla polizia giudiziaria;
tra gli accertamenti che la p.g. ha facoltà di effettuare rientrano anche le ispezioni, ad eccezione di quelle personali. Qualora la p.g., effettuando degli accertamenti di cui al richiamato art. 354 c.p.p., ponga in essere uno degli atti per cui è previsto il diritto di assistere da parte del difensore all'indagato deve essere notificata l'informativa di cui all'art. 369 bis c.p.p. in forza del combinato disposto di cui all'art. 114 disp. att. c.p.p. e art. 356 c.p.p.. L'omissione di tale adempimento rendeva inutilizzabile ai sensi dell'art. 191 c.p.p. la annotazione di servizio dei Carabinieri di Verolanuova del 10.12.02. Ha ribadito il ricorrente tale eccezione, da valutarsi anche alla stregua della L. n. 46 del 2006, art. 10, con motivi aggiunti del 28/3/2006.
Chiede, pertanto, il ricorrente l'annullamento di tale sentenza con qualsiasi statuizione ritenuta opportuna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ordine alla prima eccezione, osserva questa Corte di legittimità che l'art. 454 del codice di rito stabilisce che "entro novanta giorni dalla iscrizione della notizia di reato nel registro previsto dall'art. 335 c.p.p., il P.M. trasmette la richiesta di giudizio immediato alla cancelleria del Giudice per le indagini preliminari". Gran parte della dottrina ritiene che il termine dei novanta giorni decorre sempre e comunque dalla prima iscrizione della notizia di reato nel registro previsto dall'art. 335 c.p.p. e non da quella, eventualmente successiva, della iscrizione del nominativo della persona a cui il reato è attribuito;
in sostanza, il termine per la presentazione della richiesta del P.M., decorre dalla prima iscrizione della notizia di reato anche se non completata con l'annotazione del nome della persona alla quale il reato è attribuito. In proposito, si è osservato che la scelta del legislatore di far decorrere il termine dell'iscrizione della notizia di reato e non da quella del nome della persona indagata, mira a privare il P.M. di ogni discrezionalità nelle annotazioni sul registro previsto dall'art. 335 c.p.p. così da evitare aggiustamenti strumentali ai fini della opzione semplificata. La tesi - per quanto ancorata alla lettera della legge e alla circostanza che in altre ipotesi, (ad es. art. 405 c.p.p.), il legislatore fa decorrere i termini "dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato" - non appare convincente sia perché intanto si può promuovere un giudizio immediato in quanto vi sia stata l'individuazione della persona a cui attribuire il reato, sia perché, se così non fosse, si perverrebbe all'anomala conseguenza della preclusione del giudizio immediato per quegli indagati identificati dopo novanta giorni dalla iscrizione della notizia di reato.
Va osservato in proposito che la previsione del termine anzidetto ben si spiega allorquando si consideri che il sistema del giudizio immediato su richiesta del P.M. è caratterizzato dalla sussistenza di evidenti elementi probatori che - a differenza di quanto è previsto per il giudizio direttissimo - possono essere acquisiti anche attraverso lo svolgimento di indagini preliminari, purché le stesse abbiano, appunto, ad esaurirsi nel termine di novanta giorni. Ciò posto, non si comprende come, per un coimputato individuato solo successivamente, sia possibile far decorrere il termine in questione dalla data di iscrizione della notizia di reato, (nella specie:
delitto di rapina), e dalla contestuale iscrizione del nominato di altro indagato, (unico soggetto, in quel momento, individuato);
essendo ciò in contrasto con la lettera e la ratio dell'art. 453 c.p.p. là dove "la prova evidente" è testualmente connessa alla
"persona sottoposta all'indagine".
Del resto, quando per i medesimi fatti, a seguito di nuove emergenze, (nella specie nota della P.G.), sia stata indicata e individuata altra persona alla quale (anche) venga attribuito il reato, e si sia legittimamente proceduto a nuova iscrizione nel registro di cui all'art. 335 c.p., è evidente che è a tale data che occorre far riferimento ai fini della decorrenza del termine di 90 giorni per il compimento delle indagini preliminari che da quel momento vengono formalmente dirette nei confronti del nuovo indagato e, conseguentemente, è a tale data che occorre fare riferimento al fine di valutare la tempestività della richiesta del P.M. di procedere a giudizio immediato artt. 453 e 454 c.p.p. essendo la precedente iscrizione del tutto irrilevante a tal fine per essere relativa ad altro diverso, (ed, in quel momento, unico), indagato al quale attribuire il reato.
Alla stregua di tali considerazioni, deve affermarsi il principio di diritto secondo cui il termine per l'espletamento delle indagini preliminari ai fini della richiesta del P.M. di giudizio immediato deve ritenersi decorrere, in modo autonomo, per ciascun indagato dal momento della iscrizione del relativo nome nel registro di cui all'art. 335 c.p.p.. Applicando il su esposto principio, al caso di specie, ne deriva:
- La data del 10/10/2002 e, cioè, l'iscrizione nel registro previsto dall'art. 335 c.p.p. della notizia di reato e del nominativo di EL NO, (unico fra i rapinatori ad essere stato individuato), è del tutto ininfluente.
- La data del 16/1/2003, in cui il nominativo del LL EL venne iscritto nel registro suddetto (a seguito di nota del 15/01/2003 dei C.C.), è quella rilevante e da essa deve farsi decorrere il termine dei 90 giorni entro cui il P.M. doveva - ed ha in concreto - espletate le indagini preliminari.
- La circostanza, poi, che solo in data 14/11/2003 il P.M. abbia richiesto l'emissione di decreto di giudizio immediato è anch'essa irrilevante poiché è principio ripetutamente affermato da questa Corte di legittimità che "quanto alla natura, il termine in questione ha carattere tassativo per quanto riguarda il completamento delle indagini, ma natura ordinatoria per quanto attiene alla materiale presentazione della richiesta di giudizio immediato, di talché il P.M. può legittimamente avanzare richiesta di giudizio immediato anche oltre il novantesimo giorno dall'iscrizione della notizia di reato a condizione che abbia completato entro tale termine le indagini;
nel primo caso, infatti, la violazione del termine costituisce una mera irregolarità priva di riflessi sul piano processuale, mentre nell'ipotesi di indagini protrattesi oltre i 90 giorni si ravvisa una violazione della ratio dell'istituto (Cass. sez. 3, 26 settembre 1995, Pellegrino;
Cass. sez. 5, 21 gennaio 1998, Cubani;
Cass. sez. 1, 16/6/2001 n. 24617, De Siena). Anche la seconda eccezione è infondata.
La Corte di merito ha esattamente rilevato che lo stesso difensore riconosce la natura processuale, (del resto evidente), della disposizione normativa invocata: il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 132 in materia di tutela della "Privacy", come sostituito dal
D.L. 24 dicembre 2004, n. 354 ed ha osservato che trattasi di una normativa successiva rispetto al tempo dei decreti autorizzativi emanati dal P.M. per l'acquisizione dei tabulati de quo. È, pertanto, applicabile il generale principio di irretroattività delle leggi sancito dall'art. 11 preleggi. Anche l'ultima censura è infondata.
La Corte di merito ha correttamente ritenuto che la situazione in cui furono scoperti ed annotati dai CC. di Verolanuova, il giorno 10/12/2002, i numeri dell'utenza cellulare di LL EL non era assimilabile ad un'ispezione. Ha precisato la Corte territoriale che i militari, nel frangente, stavano effettuando una perquisizione "R.D. 18 giugno 1931, n. 773, ex art. 41 per la ricerca di armi", miratamente nell'abitazione di NT PA, e solo accidentalmente ebbero a constatarvi la presenza di LL EL, all'epoca neppure indagato. All'atto della perquisizione si rinvennero due telefoni cellulari, uno del NT e l'altro del LL, e ne vennero annotati il numero IMEI e quello dell'Omnitel. A ciò deve aggiungersi che il richiamo all'art. 369 c.p.p. operato dalla difesa è infondato poiché non è necessario il previo inoltro dell'informazione di garanzia ai fini del compimento degli atti diretti alla ricerca della prova (cd. atti a sorpresa e, cioè, perquisizione, sequestro ed ispezione ex art. 364 c.p., comma 5. In ogni caso non vi è dubbio che la perquisizione ad opera della P.G., nella specie, era perfettamente legittima e la individuazione del numero dell'utenza cellulare del LL rientrava sicuramente nelle attività consentite alla P.G. dagli artt. 55 e 348 c.p.p. ai fini dell'accertamento di fatti costituenti reato e alla individuazione di cose e di persone (dovendosi, peraltro, l'elencazione contenuta nell'art. 348 c.p.p. considerarsi meramente esemplificativa). Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Suprema Corte di Cassazione, Sezione Seconda Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 9 maggio 2006. Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2006