Sentenza 8 gennaio 2010
Massime • 1
Ai fini del computo dei termini di durata massima della custodia cautelare, allorché sia intervenuta condanna in primo grado, si deve far riferimento alla pena inflitta in concreto con la relativa sentenza, comprensiva dell'aumento per la recidiva.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/01/2010, n. 8840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8840 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 08/01/2010
Dott. SIOTTO Maria C. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 58
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 36576/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TO UI N. IL 29/05/1982;
avverso l'ordinanza n. 6663/2009 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI, del 09/09/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SIOTTO Maria Cristina;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. CEDRANGOLO Oscar che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Dezi Mauro che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RILEVA
Con ordinanza del 9/9/2009 il Tribunale di Napoli, decidendo sull'appello presentato nell'interesse di UI SP avverso l'ordinanza 20/7/2009, con la quale la Corte di appello di Napoli aveva rigettato la richiesta di declaratoria di inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere per decorrenza del termine di fase, ha rigettato l'impugnazione in questione ritenendole del tutto infondata. Il Tribunale ha sottolineato che, ai fini della decorrenza del termine di cui all'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. c), doveva tenersi conto della pena irrogata con la sentenza di primo grado, depurata esclusivamente dall'aumento apportato per la continuazione con reati non contemplati dal provvedimento custodiale ma non già dell'aumento imposto dalla riconosciuta recidiva, posto che, dovevasi far capo non già alla pena comminata in astratto bensì, essendo nella specie intervenuta sentenza di condanna, alla sanzione inflitta in concreto;
e tale pena applicata comportava la conseguenza che il termine applicabile di un anno e sei mesi, con l'aggiunta dei periodi di sospensione, non era ancora decorso. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato deducendo inosservanza ed erronea applicazione di legge, atteso che, da un lato, l'art. 303 c.p.p., lett. c) fa riferimento ad una condanna a pena della reclusione superiore a dieci anni e che, dall'altro lato, l'art. 278 c.p.p., al quale per la questione in esame deve farsi doveroso riferimento, prevede che non si debba tenere conto ne' della recidiva ne' dell'aumento per la continuazione.
OSSERVA
Ritiene il Collegio che il ricorso non meriti condivisione, avendo il giudice del merito fatto corretta applicazione delle norme facendo capo, per la concreta individuazione del termine di durata massima della custodia cautelare, non già al criterio della pena astrattamente irrogabile bensì, essendo stata emessa sentenza di primo grado, alla pena inflitta in concreto e pertanto necessariamente comprensiva dell'aumento per la contestata recidiva. Giova invero rammentare che le Sezioni Unite di questa Corte, all'atto di chiarire come, in caso di condanna emessa per una pluralità di reati avvinti dal vincolo della continuazione, è alla pena complessivamente inflitta per l'effetto di detto cumulo che devesi avere riguardo ai fini del calcolo della durata della custodia cautelare, hanno avuto modo di precisare la ratio della scelta legislativa per la correlazione della durata alla pena concretamente inflitta. È stato infatti affermato (cfr. Cass. S.U. sent. n. 3381/2007, vd. quindi S.U. sent. n. 5956/2009) che ".. il legislatore, celebrato il giudizio di primo grado, possiede ormai un ulteriore elemento, ancora più significativo, da un punto di vista sintomatico, della laboriosità delle attività processuali richieste per addivenire alla decisione irrevocabile: la pena complessiva inflitta in concreto per tutti i reati per i quali è in corso la misura cautelare. Pena complessiva che nel contempo è, (...) pure elemento espressivo della pericolosità dell'imputato e quindi indice dello spessore delle esigenze cautelari. Da qui dunque la razionalità di tener conto nel passaggio delle fasi, volta a volta, o del singolo reato o della condanna, in cui i singoli reati hanno perso un rilievo individualè". E va anche rammentato che sulla razionalità di tale scelta la Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 223 del 2006, puntualmente richiamata da Cass. sent. n. 22968/2006) ha espresso opinione netta affermando che ".. l'art. 303 c.p.p. (...) prevede infatti due metodi di calcolo, riferiti a fasi e situazioni processuali diverse, secondo precise scelte del legislatore. Il primo fa riferimento, ai sensi dell'art. 278 c.p.p., alla pena edittale prevista per il reato in contestazione, senza tener conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze, fatta eccezione dell'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 5, e dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4, nonché delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e di quelle ad effetto speciale. Il secondo criterio è basato invece sulla pena concretamente irrogata con la sentenza di primo grado o di appello, e si applica ovviamente nelle fasi processuali successive alle suddette pronunce." È dunque coerente con il sistema del computo della durata della custodia cautelare, sistema che si qualifica per la chiara e ragionevole correlazione dei termini alla alternativa tra assenza o presenza di una sentenza di condanna, che, ove condanna non sia intervenuta debbasi far capo alla pena quale stabilita dalla norma incriminatrice (art. 303 c.p.p., comma 1, lett. a e b) e quindi ai criteri di cui all'art. 278 c.p.p. - il quale significativamente fa riferimento "alla pena stabilita dalla legge"- e che ragionevolmente espungono dalla individuazione quantitativa tanto la recidiva quanto le circostanze attenuanti ed aggravanti (con le eccezioni espressamente previste), ma che, ove condanna sia stata anche in prime cure adottata e quindi si verta in una situazione nella quale possa essere formulata una prognosi di reale consistenza delle esigenze cautelari e di concreta laboriosità delle attività processuali da espletare, debbasi far capo alla pena per la quale vi è stata condanna (art. 303 c.p.p., comma 1, lett. c) dizione non compatibile con l'art. 278 c.p.p. che fa riferimento "alla pena di legge", e quindi a quella pena che, inclusiva dell'aumento per la contestata recidiva, sia stata dal giudice in concreto adottata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente SP UI al pagamento delle spese processuali;
dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 8 gennaio 2010.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2010