Cass. pen., sez. II, sentenza 10/06/2015, n. 30939
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Sentenza 10 giugno 2015

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La misura coercitiva del divieto di espatrio può essere applicata in presenza di una ragionevole, concreta ed attuale probabilità, data da occasioni prossime e favorevoli, che l'indagato faccia perdere all'estero le proprie tracce e deve fondarsi su elementi e circostanze di fatto, non necessariamente rivelatori di una condotta prodromica all'espatrio, bensì idonei a conferire significativa consistenza al "periculum libertatis".

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 10/06/2015, n. 30939
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 30939
    Data del deposito : 10 giugno 2015

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