Sentenza 10 giugno 2015
Massime • 1
La misura coercitiva del divieto di espatrio può essere applicata in presenza di una ragionevole, concreta ed attuale probabilità, data da occasioni prossime e favorevoli, che l'indagato faccia perdere all'estero le proprie tracce e deve fondarsi su elementi e circostanze di fatto, non necessariamente rivelatori di una condotta prodromica all'espatrio, bensì idonei a conferire significativa consistenza al "periculum libertatis".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/06/2015, n. 30939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30939 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GENTILE Mario - Presidente - del 10/06/2015
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - rel. Consigliere - N. 1210
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 11338/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI AN AR nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa il 20.02.2015 dal Tribunale del riesame di Genova, con la quale è stata rigettata la richiesta di revoca della misura cautelare del divieto di espatrio e, in subordine, di autorizzazione ad espatriare in Spagna per un periodo di sei mesi al fine di assistere la moglie gravemente malata;
Sentita la relazione del Consigliere Dott. DIOTALLEVI Giovanni, Udite le conclusioni del P.G., in persona del Sostituto Procuratore Dott. D'AMBROSIO Vito, che ha concluso per la declaratoria di rigetto del ricorso.
Sentito l'avv.to Miriello Antonio del foro di Roma, in sostituzione dell'avv.to Nardo Vinicio del foro di Milano, di fiducia per l'indagato, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO
NI AN AR ricorre per Cassazione avverso l'ordinanza emessa il 20.02.2015 dal Tribunale del riesame di Genova, con la quale è stata rigettata la richiesta di revoca della misura cautelare del divieto di espatrio e, in subordine, di autorizzazione ad espatriare in Spagna per un periodo di sei mesi al fine di assistere la moglie gravemente malata. Chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato, con un unico motivo di ricorso, l'istante si duole, ai sensi dell'art. 606, lett. e), dell'omessa e contraddittoria motivazione.
Secondo il ricorrente il provvedimento impugnato avrebbe totalmente omesso di considerare una serie di nuovi significativi elementi, caratterizzandosi dunque per una erronea valutazione della attuale situazione di vita del ricorrente.
Più nello specifico, il NI sottolinea che il Tribunale del riesame ha erroneamente ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione del reato nonostante le intervenute dimissioni irrevocabili da tutti gli incarichi societari ricoperti, e il suo successivo collocamento in quiescenza. Lamenta altresì la sottovalutazione della collaborazione fornita in sede di indagini, in particolare con riferimento all'attività delle società estere a lui riconducibili, ed alle ammissioni concernenti la titolarità di conti correnti aperti all'estero. Questi elementi, che pure dimostrerebbero un atteggiamento del ricorrente collaborativo con l'A.G. e si assoluta discontinuità rispetto al passato, non sarebbero stati assolutamente considerati dal Tribunale del riesame. Secondo la difesa, inoltre, nemmeno potrebbe ritenersi sussistente un perdurante e concreto pericolo di fuga, il ricorrente, infatti, sottoposto a regime cautelare da oltre nove mesi, ha sempre collaborato con gli inquirenti e non si è mai sottratto all'esecuzione delle misure che, progressivamente gli sono state applicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Con riferimento all'unico motivo di gravame concernente la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, deve rilevarsi che il ragionamento dei giudici del riesame non è abnorme,e, pertanto appare esente da censure logico - giuridiche;
al contrario il Tribunale ha motivato in modo esaustivo, attraverso il riferimento a numerosi elementi oggettivi, che supportano concretamente le ragioni in base alle quali deve ritenersi tuttora attuale la necessità della misura del divieto di espatrio. I Giudici di merito hanno esaminato in modo puntuale e con un'argomentazione logica e aderente alle risultanze processuali, non solo la concretezza del pericolo di reiterazione di condotte illecite ma anche la permanenza del pericolo di fuga.
A tale riguardo, il parametro della concretezza del pericolo di reiterazione di reati della stessa indole non è stato affidato ad elementi meramente congetturali ed astratti, ma a dati di fatto oggettivi ed indicativi delle inclinazioni comportamentali e della personalità dell'indagato, tali da consentire di formulare una prognosi positiva in ordine alla concreta possibilità di porre in essere comportamenti delittuosi ( ex multis sent. n. 38763 del 08/03/2012 - Rv. 253372). Peraltro, nella fattispecie in esame deve trovare applicazione anche il principio, più volte ribadito dalla Corte di cassazione (cifr. Sent. n. 18851 del 10/04/2012 - Rv. 253861; Sentenza n. 23625 del 27/03/2013 - Rv. 256261) in forza del quale la prognosi sfavorevole circa la commissione di reati della stessa specie di quelli per cui si procede non è impedita dalla circostanza che l'incolpato abbia dismesso l'ufficio o la funzione, nell'esercizio dei quali, abusando della sua qualità o dei suoi poteri o altrimenti illecitamente determinandosi, ha realizzato la condotta criminosa, se a supporto del ritenuto pericolo di recidiva siano stati evidenziati in modo puntuale e logico circostanze di fatto che rendono probabile che l'agente, pur in una diversa posizione soggettiva, possa continuare a porre in essere condotte antigiuridiche aventi lo stesso rilievo ed offensive della stessa categoria di beni e valori di appartenenza del reato commesso (Sentenza n. 40954 del 10.07. 2013 - non massimata); vi è da aggiungere, inoltre, che il tempo trascorso dalla commissione del reato non è idoneo ad escludere l'attualità e la concretezza del pericolo, desumibile dai criteri stabiliti dall'art. 133 c.p., tra i quali le modalità e la gravita del fatto, le residenze all'estero del prevenuto, i collegamenti internazionali, i conti aperti all'estero, tutte situazioni correlate con i fatti del procedimento, ed attualmente assolutamente, in via potenziale e/o in concreto, operative, (in particolari residenze e collegamenti internazionali, oltre i conti correnti di cui non è stata esclusa l'esistenza), inerenti ad elementi sintomatici della pericolosità dell'indagato (sent. n. 49453 del 08/10/2013 - Rv. 257974). Il Tribunale nel provvedimento impugnato ha avuto cura di sottolineare la gravita dei fatti commessi (associazione per delinquere avente lo scopo di commettere più delitti di appropriazione indebita e truffa e successivo riciclaggio e reinvestimento dei proventi illeciti), il ruolo svolto dall'indagato nonché il carattere transnazionale dell'associazione criminale. D'altro canto, anche la valutazione della sussistenza del pericolo di fuga è stata valutata dai giudici del riesame in modo adeguato rispetto alle risultanze processuali e alla situazione soggettiva dell'imputato.
In via incidentale, a tale riguardo, pare opportuno osservare che nelle more del processo è entrata in vigore la L. 16 aprile 2015, n. 47 avente ad oggetto "modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali che, agli artt. 1 e 2, ha modificato incisivamente le lett. b) e c) dell'art. 274 c.p.p., imponendo all'autorità giudiziaria la verifica, ai fini dell'eventuale applicazione di una misura cautelare personale, non più solo della concretezza ma anche dell'attualità del pericolo di fuga e di reiterazione del reato;
stabilendo inoltre che l'attualità e concretezza del pericolo non possono essere desunte esclusivamente dalla gravita del titolo di reato per cui si procede.
È opportuno sottolineare che la legge citata è entrata in vigore in data ( 8 maggio 2015), successiva all'emissione del provvedimento de quo ( 20 febbraio 2015) e, pertanto, non può applicarsi al caso di specie atteso che in materia processuale, vige il principio tempus regit actum (Sez. U, n. 44895 del 17/07/2014, Pinna, Rv. 260927; Sez. 4^, n. 45660 del 13/10/2011, N., Rv. 251926 ) - applicabile anche alla disciplina delle misure cautelari ( Sez. U. n. 27919 del 31/3/2011 -Rv. 250195) - alla stregua del quale la validità di un provvedimento deve essere riguardata alla luce delle norme operanti all'epoca in cui esso è stato emesso. Di tal che lo ius superveniens non può determinare la caducazione, la decadenza o la declaratoria di inefficacia dell'atto pregresso i cui effetti perdurino nel tempo (Sent. n. 27221/2015 sez. 4^ ud. 18/06/2015 dep. 30/06/2015; Sent. n. 27546/2015 sez. 6^ ud. 16/06/2015 dep. 30/06/2015; sent. n. 27090/2015 sez. 6^ ud. 12/05/2015 dep. 26/06/2015; sent. n. 26311/2015 ud. 18/03/2015 dep. 22/06/2015). Da ciò si evince che in relazione a provvedimenti, come quello in esame, emessi legittimamente con riferimento a norme in quel momento vigenti non può tenersi conto delle norme sopravvenute.
Cionondimeno, la legittimità dell'ordinanza sul punto relativo al pericolo di fuga, si prospetta pur sempre in modo evidente, alla luce della puntuale disamina di numerosi dati oggettivi da cui desumere la concretezza dell'attualità di siffatto pericolo.
Difatti, la ritenuta gravita dei fatti contestati e la disponibilità da parte dell'indagato di alloggi e di conti correnti all'estero non costituiscono infatti i soli elementi sintomatici ritenuti sufficienti per ritenere la sussistenza di un concreto pericolo di fuga del medesimo, ma essi sono stati ricondotti e valorizzati nel quadro più ampio dei reati contestati al ricorrente aventi natura transnazionale.
L'adozione di misure cautelari sempre meno afflittive nei confronti del ricorrente, comporta una valutazione del pericolo di fuga, pur sempre configurato all'insegna di dati oggettivi e concreti, progressivamente configurabile e necessariamente rapportato alla "qualità" della misura cautelare del divieto di espatrio. Ne discende che ovviamente il provvedimento coercitivo non deve fondarsi su dati meramente congetturali, ma sempre su circostanze ed elementi di fatto, ma che non possono essere desunti esclusivamente da comportamenti materiali che rivelino l'inizio dell'allontanamento o una condotta indispensabilmente prodromica allo stesso. A tal fine devono essere comunque qualificabili come elementi oggettivi e concreti la situazione di vita del soggetto, le sue frequentazioni, i precedenti penali, i procedimenti in corso,la disponibilità effettiva di residenze all'estero, di proprietà immobiliari, i legami familiari che diano significativa consistenza al "periculum libertatis" di modo che sia ravvisabile un reale ed effettivo pericolo, occasioni prossime e favorevoli, pur sempre interpretate come giudizio prognostico pregno di attualità e concretezza, declinate anche in base alla struttura dei reati contestati, e non come mera constatazione di un avvenimento "in itinere" che, proprio per tale carattere, può essere difficilmente interrotto ed eliminato con tardivi interventi. In questo senso il pericolo di fuga può essere ritenuto sussistente ogni qual volta, sulla base di elementi e fatti obiettivi, desumibili anche dalla natura degli addebiti, sia ravvisabile la "ragionevole, concreta ed attuale probabilità, data da occasioni prossime e favorevoli" che l'inquisito, ove non si intervenisse, farebbe perdere all'estero le proprie tracce;
che tale "ragionevole, concreta ed attuale probabilità, data da occasioni prossime e favorevoli" non significa certezza o quasi certezza dell'espatrio ne' presuppone un pericolo particolarmente intenso di esso, essendo solo necessario che si correli ad un pericolo reale, effettivo e non immaginario e che emerga dagli stessi atti del processo, come, in effetti è ricostruibile in base agli elementi acquisiti e valutati, (il riferimento, oltre agli altri elementi, alla residenza di Lanzarote e ai cespiti immobiliari di cui risulta proprietario, con le conseguenti disponibilità finanziarie) (v. Sentenza n. 3503 del 08/01/2014 - Rv. 258253). Peraltro, è opportuno sottolineare come la concretezza del pericolo di fuga, insieme alla gravita del reato commesso e il pericolo di recidiva, è stata sempre ritenuta sussistente e mai esclusa nelle ordinanze pregresse, nelle quali si fa riferimento solo ed esclusivamente ad un progressivo affievolimento delle esigenze cautelari.
Infine, per quanto concerne la richiesta alternativa formulata dal NI di espatriare per un periodo di tempo di almeno sei mesi in ragione delle condizioni di salute della moglie, questo Collegio osserva che, benché le ragioni di tale richiesta siano comprensibili sotto il profilo umano, essa non può essere accolta perché non appare oggettivamente compatibile con le esigenze ritenute sussistenti e che hanno giustificato l'adozione del provvedimento impugnato;
e ciò a prescindere dai dati soggettivi ed oggettivi emergenti dalla documentazione sanitaria allegata, che appaiono disarmonici ed insufficienti, allo stato, con riferimento alle motivazioni sottese alla richiesta.
3. Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2015.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2015