Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/11/2008, n. 44970
CASS
Sentenza 6 novembre 2008

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Massime1

La comunicazione della notizia di reato contenente dichiarazioni accusatorie rese dalla persona offesa nei confronti dell'imputato può essere acquisita al fascicolo del dibattimento ed utilizzata per la decisione ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., anche in assenza di consenso da parte dell'imputato, qualora per circostanze obiettive l'atto debba essere qualificato come irripetibile per esserne venuta meno la possibilità di rinnovazione attraverso l'audizione del dichiarante. (Fattispecie in cui la persona offesa era deceduta nelle more del giudizio).

Commentario1

  • 1Art. 431 - Fascicolo per il dibattimento
    https://www.filodiritto.com/

    1. Immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, il giudice provvede nel contraddittorio delle parti alla formazione del fascicolo per il dibattimento. Se una delle parti ne fa richiesta il giudice fissa una nuova udienza, non oltre il termine di quindici giorni, per la formazione del fascicolo. Nel fascicolo per il dibattimento sono raccolti: a) gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale e all'esercizio dell'azione civile; b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria; c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero e dal difensore; d) i documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/11/2008, n. 44970
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 44970
Data del deposito : 6 novembre 2008

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