Sentenza 6 novembre 2008
Massime • 1
La comunicazione della notizia di reato contenente dichiarazioni accusatorie rese dalla persona offesa nei confronti dell'imputato può essere acquisita al fascicolo del dibattimento ed utilizzata per la decisione ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., anche in assenza di consenso da parte dell'imputato, qualora per circostanze obiettive l'atto debba essere qualificato come irripetibile per esserne venuta meno la possibilità di rinnovazione attraverso l'audizione del dichiarante. (Fattispecie in cui la persona offesa era deceduta nelle more del giudizio).
Commentario • 1
- 1. Art. 431 - Fascicolo per il dibattimentohttps://www.filodiritto.com/
1. Immediatamente dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio, il giudice provvede nel contraddittorio delle parti alla formazione del fascicolo per il dibattimento. Se una delle parti ne fa richiesta il giudice fissa una nuova udienza, non oltre il termine di quindici giorni, per la formazione del fascicolo. Nel fascicolo per il dibattimento sono raccolti: a) gli atti relativi alla procedibilità dell'azione penale e all'esercizio dell'azione civile; b) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla polizia giudiziaria; c) i verbali degli atti non ripetibili compiuti dal pubblico ministero e dal difensore; d) i documenti acquisiti all'estero mediante rogatoria internazionale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/11/2008, n. 44970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44970 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2008 |
Testo completo
M хо
44 9 70 /08 Sert. N. 14.24 R.G. n. Udienza pubblica del 6 novembre 2008 34029/06
Ruolo d'udienza n.: 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE
composta dai signori magistrati: dott. Giovanni de Roberto Presidente
dott. Francesco Serpico Consigliere
dott. Arturo Cortese Consigliere
dott. Giorgio Colla Consigliere dott. Giovanni Conti Consigliere
riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
Ch SENTENZA
sul ricorso proposto da IA DI, n. a Torino il 3 settembre 1968, nei confronti della sentenza in data 17 ottobre 2005 della Corte d'appello di Firenze;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del sostituto dott. Francesco M. Iacoviello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avvocato Tommaso Basso.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze riformava parzialmente quella del Tribunale della città in data 7 aprile 2004, appellata da IA DI, ritenendo il medesimo colpevole del reato di maltrattamenti in danno della convivente RA AT, limitatamente al periodo dal 1° febbraio 2001 al 12 agosto 2001 (non per il periodo
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LO RI, proprietario dell'appartamento ove coabitavano il DI e la AT per una riparazione: il DI aveva impedito all'artigiano di sistemare la cucina a gas, che lo stesso imputato aveva manomesso in occasione di una lite con la donna, lite nella quale, alla presenza dell'idraulico, pronunciava la frase, “ora si salta tutti in aria" (reato commesso nella notte fra il 31 agosto e il 1° settembre). Ritenuta la continuazione fra i due delitti, la Corte riduceva la pena inflitta dal giudice di primo grado ad anni uno e giorni quindici di reclusione.
Avverso la predetta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato personalmente, deducendo, con un primo motivo, inosservanza di norme processuali con riferimento all'art. 493, comma 3, c.p.p. Non doveva ritenersi consentita l'acquisizione al fascicolo dibattimentale, a seguito della morte della persona offesa il 19 dicembre 2001, della notizia di reato 13 agosto 2001, sottoscritta dal Maresciallo Faricelli della Stazione dei carabinieri di Fucecchio, in quanto la difesa non aveva prestato il consenso. Con un са secondo mezzo, lamenta la inosservanza o erronea applicazione della legge penale e l'illogicità e carenza di motivazione in relazione all'art. 572 c.p., giacché non era stata provata l'abitualità della condotta, emergente da una pluralità di episodi di maltrattamenti, volta a vessare la convivente, con conseguente condizione di umiliazione e prostrazione della vittima. Con altro motivo deduce la violazione di norme processuali in relazione all'art. 195 c.p. in ordine al reato di violenza privata, in quanto l'episodio era stato ricostruito dal teste LO RI, locatore dell'immobile al DI e alla AT: il
RI aveva riferito de relato quanto rappresentatogli dall'idraulico inviato dallo stesso
RI per la sistemazione della cucina a gas, senza escutere il teste di riferimento. Con un quarto motivo lamenta la violazione dell'art. 610 c.p., poiché egli non aveva impiegato né coazione fisica né psichica nei confronti dell'idraulico che intendeva sistemare il rubinetto del gas, semplicemente impedendo al medesimo di effettuare l'intervento.
Il ricorso è fondato nei limiti di cui appresso.
Sicuramente privo di alcun fondamento è il primo motivo di ricorso, in quanto la notizia criminis, comprendente le dichiarazioni accusatorie dell'imputato della AT, ben poteva
2 essere acquisita al fascicolo del dibattimento e ben potevano essere utilizzate quelle dichiarazioni ai sensi dell'art. 512 c.p.p. (la donna era deceduta nelle more del giudizio), senza alcun bisogno del consenso dell'imputato (v. per una ipotesi analoga Sez. 6,
Sentenza n. 32505 del 11/05/2004 Ud. - dep. 26/07/2004, Rv. 229155).
E' fondato invece il secondo motivo. Alla Corte di appello di Firenze, dopo le precedenti vicende processuali, era demandato il compito di accertare in fatto e motivare in diritto se il comportamento dell'imputato concretasse gli estremi del reato di maltrattamenti, individuando episodi accaduti in quel periodo, e spiegando come gli episodi stessi fossero abituali e posti in essere con la volontà sistematica di vessare e umiliare la convivente:
compito per nulla svolto dai giudici di secondo grado i quali, nel limitato periodo considerato, non solo non hanno affatto individuato gli accadimenti significativi (se non per l'unico episodio finale che ha dato luogo alla fine della relazione), ma si sono limitati ad affermare genericamente che i comportamenti dell'imputato avrebbero espresso un'intensificazione del dolo, solo in quanto posti in relazione agli atti compiuti in precedenza, neppure richiamati. Trattasi di motivazione all'evidenza del tutto apparente, concretante la violazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.; ragione per la quale la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo esame, limitatamente al capo concernente il reato di cui all'art. 572 c.p.p.
Per quanto riguarda i due residui motivi concernenti il reato di violenza privata, essi devono essere disattesi con la conferma della affermazione di responsabilità per il capo relativo. Anzitutto l'imputato e la difesa non hanno chiesto l'audizione del teste di riferimento e i giudici hanno correttamente posto alla base della decisione la deposizione del RI. Dalla quale è sicuramente ricavabile la coartazione della volontà dell'idraulico accorso per la riparazione della cucina a gas, del quale l'imputato ha impedito i movimenti attraverso la interposizione della sua persona tra lo stesso e la macchina della cucina, al fine di costringerlo a desistere dal tentativo di ovviare alla manomissione effettuata sulla cucina dal medesimo DI, rappresentandogli, per di più, che "tutto doveva saltare in aria". Ciò che concreta perfettamente il reato di violenza privata.
Conclusivamente, la sentenza impugnata va annullata limitatamente alla imputazione di cui all'art. 572 c.p. con rinvio per nuovo giudizio per tale capo ad altra sezione della Corte
d'appello di Firenze. Il ricorso va rigettato nel resto.
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P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla imputazione di cui all'art. 572 c.p. e rinvia per nuovo giudizio ( tale capo ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze.
Rigetta nel resto il ricorso.
Roma 6 novembre 2008
Pagkiden Il Consigliere estensore te сейш
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggl 3 DIC 2008
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia
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