Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/12/2002, n. 18243
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Sentenza 21 dicembre 2002

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La maggiorazione secondo il coefficiente 1,5 dei periodi lavorativi comportanti esposizione all'amianto, prevista dall'art. 13, comma ottavo, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nel testo di cui all'art. 1 D.L. 5 giugno 1993, n. 169, come modificato dalla legge di conversione 4 agosto 1993, n. 271, non compete ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 257 del 1992, siano titolari di pensione di anzianità o di vecchiaia o di inabilità, mentre va riconosciuta - sempre che sussistano i requisiti prescritti dalla disposizione citata, attinenti, segnatamente, alla esposizione ultradecennale all'amianto, alla soggezione all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto e al rischio morbigeno - ai soggetti che, a quella medesima data, prestino attività di lavoro dipendente, o versino in uno stato di temporanea disoccupazione ovvero siano titolari della pensione o dell'assegno di invalidità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/12/2002, n. 18243
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18243
    Data del deposito : 21 dicembre 2002

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