Sentenza 12 giugno 2014
Massime • 1
In tema di stupefacenti, la fattispecie prevista dall'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, così come da ultimo modificata dall'art. 2 D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, costituisce una ipotesi autonoma di reato, il cui regime sanzionatorio si rivela di maggior favore per il reo sia per le "droghe pesanti" sia per le "droghe leggere".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/06/2014, n. 27955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27955 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 12/06/2014
Dott. SAVINO Mariapia G. - Consigliere - SENTENZA
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 1766
Dott. ACETO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEZZELLA Vincenzo - rel. Consigliere - N. 49025/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RT OM N. IL 24/06/1975;
avverso la sentenza n. 2637/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 14/05/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/06/2014 la relazione fetta dal Consigliere Dott. VINCENZO PEZZELLA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mazzotta Gabriele che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio.
udito il difensore avv. Triboli Giuseppe, che si riporta ai motivi di ricorso, ivi compreso il motivo nuovo e ne chiede l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Bologna, pronunciando nei confronti di RT OM in data 14.5.2013, in parziale riforma della sentenza emessa dal GM presso il Tribunale di Ferrara il 16.2.2010, rideterminava la pena in anni uno di reclusione ed Euro 3.000 di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata. Il giudice di prime cure, all'esito di giudizio ordinario, aveva condannato l'imputato ad anni 1 e mesi 4 di reclusione ed Euro 5000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, con confisca e distruzione di quanto in sequestro per la detenzione al fine di spaccio di g. 130,5 di canapa indiana, frazionata in tre involucri, ritenuta l'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 prevalente sulla contestata recidiva specifica.
In Argenta il 15.11.2008.
In appello l'imputato contestava la propria responsabilità, lamentava l'eccessività della pena non determinata nel minimo edittale e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.
2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, con l'ausilio del proprio difensore, il BE, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1. a. erronea applicazione della legge penale (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73) e, comunque, mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto a omessa valutazione di tutti gli elementi indiziari previsti dal disposto normativo (art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).
Il ricorrente si duole che la sentenza della Corte territoriale taccia, a suo dire su molte e comprovate allegazioni difensive e che sarebbe stato valutato ai fini dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato il solo dato ponderale dello stupefacente.
Nel ricorso si lamenta che non sarebbero state valutate le contestazioni difensive più rilevanti, quali:
1. il peso lordo complessivo e il principio attivo presente nella sostanza;
2. il supposto, non provato, confezionamento frazionato della sostanza detenuta e il presunto, non provato, occultamento della stessa nella propria abitazione, punto su cui la motivazione del giudice d'appello sarebbe assente;
3. la supposta, non provata, presenza della strumentazione tipica dello spacciatore;
4. la mancanza di indizi tipici dell'attività di spaccio;
5. le altre circostanze dell'azione, quali la tossicodipendenza di BE, le minacce subite e le ragioni di garantirsi una scorta personale, le circostanze del sequestro. In via subordinata il ricorrente impugna il capo della sentenza con cui è stata confermata la mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
b. inosservanza o erronea applicazione della legge penale ed in particolare dell'art. 164 c.p.p., u.c. e comunque mancanza e manifesta illogicità della motivazione in punto di mancata concessione della sospensione condizionale della pena (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e).
Il ricorrente contesta che sul punto la motivazione, che richiama solo il precedente specifico, sarebbe di fatto mancante. c. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale ed in particolare dell'art. 62 bis c.p. anche in relazione all'art. 133 c.p.p. e comunque mancanza e manifesta illogicità della motivazione
(art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Chiede l'annullamento con o senza rinvio della sentenza impugnata o, in subordine, la rideterminazione della pena, con concessione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale. In data 21.5.2014 è stato poi presentato un motivo nuovo con cui ci si duole la pena non è stata determinata tenendo conto del trattamento sanzionatorio minimo previsto dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 nel testo ante L. n. 49 del 2006 rivivificato dalla pronuncia di incostituzionalità n. 32/2014.
Chiede pertanto anche annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata rideterminando la pena tenuto conto del minimo edittale più favorevole.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I proposti motivi sono infondati.
La sentenza impugnata va tuttavia annullata limitatamente alla determinazione della pena per le ragioni che si andranno ad evidenziare.
2. Infondati, come si anticipava, sono entrambi i motivi di ricorso sopra indicati sub a), b) e c).
Il ricorrente si duole, denunciando, alternativamente, vizio motivazionale o violazione di legge, che i giudici di merito abbiano considerato solo il dato ponderale dello stupefacente caduto in sequestro.
In realtà, però, non è così.
La Corte territoriale, infatti, ha offerto una motivazione logica e coerente, e pertanto immune dai denunciati vizi di legittimità, rilevando come, oltre al dato quantitativo, andassero valorizzati la "naturale volatilità del principio attivo" e la "già segnalata deperibilità del prodotto" quali elementi aggiuntivi che portavano a ritenere che "non vi fosse convenienza per il singolo consumatore a dotarsi di una scorta del valore di oltre 1300 Euro se non nella prospettiva di venderne almeno una buona parte, perché altrimenti il soggetto agente correrebbe il rischio concreto di buttare via del denaro per acquistare stupefacente che si rivelerebbe di lì a poco in buona parte non più produttivo di effetti".
Va rilevato peraltro che, ancorché li rubrichi come violazione di legge e/o vizio motivazionale, il ricorrente ripropone in realtà in questa sede una serie di elementi fattuali tesi a proporre una ricostruzione alternativa del fatto, che non è evidentemente possibile in sede di legittimità.
Va anche ricordato che, in caso di conforme affermazione di responsabilità, il giudice di secondo grado, infatti, nell'effettuare il controllo in ordine alla fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è chiamato ad un puntuale riesame di quelle questioni riportate nei motivi di gravame, sulle quali si sia già soffermato il prima giudice, con argomentazioni che vengano ritenute esatte e prive di vizi logici, non specificamente e criticamente censurate.
In una simile evenienza, infatti, le motivazioni della pronuncia di primo grado e di quella di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con alteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, di guisa che le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (confronta l'univoca giurisprudenza di legittimità di questa Corte: per tutte sez. 2 n. 34891 del 16.05.2013, Vecchia, rv. 256096; conf. sez. 3, n. 13926 del 1.12.2011, dep. 12.4. 2012, Valerio, rv. 252615: sez. 2, n. 1309 del 22.11.1993, dep. 4.2. 1994, Albergamo ed altri, rv. 197250).
Nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto, inoltre, a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. sez. 6, n. 49970 del 19.10.2012, Muià ed altri rv.254107).
3. Infondati sono, poi, i motivi che attengono alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.
Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche i giudici bolognesi motivano compiutamente valorizzando negativamente a tal fine il precedente specifico.
La doglianza proposta sul punto si palesa peraltro generica in quanto il ricorrente non indica l'elemento in ipotesi non valutato o mal valutato, mentre la corte territoriale ha valorizzato, a fondamento del diniego, i due elementi sopra ricordati.
Va rilevato in proposito che ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, come più volte ribadito da questa Corte, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, (così questa sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, banic e altro, rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale).
La Corte territoriale motiva logicamente anche con riferimento alla mancata concessione, per la seconda volta, della sospensione condizionale della pena, per la quale viene formulata ex art. 164 c.p.p. una prognosi sfavorevole, alla luce del precedente specifico.
Nulla osta, evidentemente, che tale ultimo dato, già valutato anche ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche, potesse essere tenuto in considerazione ai fini della prognosi circa la futura commissione di reati.
Ai fini della determinazione della pena, infatti, il giudice può tenere conto di uno stesso elemento che abbia attitudine a influire su diversi aspetti della va-lutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem" (così sez. 6, n. 45623 del 23.10.2013, Testa, rv. 257425, caso in cui, mediante il riferimento ai precedenti penali, era stato negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed applicata la recidiva;
conf. sez. 2, n. 933 dell'11.10.2013 dep. il 13.1.2014, Debbiche Helmi ed altri, rv. 238511; sez. 2 n. 45206 del 9.11.2007, Grasso, rv. 238511).
4. In punto di determinazione della pena, tuttavia, i giudici bolognesi rilevano in sentenza che "può essere accolto il motivo subordinato riguardante il trattamento sanzionatorio che può essere rideterminato nel minimo, pari a un anno di reclusione ed Euro 3000 di multe....".
Tale circostanza, ancorché si sia rimasti, come si dirà di qui a poco, nella cornice edittale del "nuovo" D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 induce il Collegio a ritenere che la sentenza impugnata vada annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio dovendo il giudice del rinvio rivalutarla alla luce del modificato minimo edittale.
Nelle more della decisione del presente ricorso la norma di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 è stata, infatti, più volte interessata da interventi del legislatore.
La prima modifica legislativa è intervenuta con il D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, art. 2, comma 1, lett. a), convertito, senza modifiche sul punto, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10 (in G.U. Serie generale n. 43 del 21.2.2014) che ha trasformato quella che per giurisprudenza consolidata di questa Corte era pacificamente ritenuta una circostanza attenuante ad effetto speciale (cfr. ex plurimis Sez. Unite n. 9148 del 31.5.1991, Parisi, rv. 187930; conf. sez. 1, n. 496 del 3.2.1992, confi, comp. Pret. e Trib. Palermo in proc. Di Gaetano, rv. 191131; e, anche dopo le modifiche introdotte dalla L. n. 49 del 2006, art. 4 bis, ancora Sez. Unite n. 35737 del 24.6.2010, P.G. in proc. Rico, rv. 247910; conf. sez. 6 n. 458 del 28.9.2011 dep. 11.1.2012, Khadhraoui Farouk e altro, rv. 251557; sez. 6, n. 13523 del 22.10.2008 dep. 26.3.2009, De Lucia e altri, rv. 243827) in un'ipotesi autonoma di reato.
Con quella prima novella, ex D.L. n. 146 del 2013, che ha mantenuto indistinta la sanzione penale per i fatti di lieve entità che riguardassero le droghe c.d. "leggere" e quelle c.d. "pesanti", il massimo edittale previgente veniva abbassato.
Il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 post novella del dicembre 2013 puniva, infatti, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da Euro 3.000 a Euro 26.000 chiunque, salvo che il fatto costituisse più grave reato, commettesse uno dei fatti previsti dal medesimo art. 73 che per i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, sia "di lieve entità". La norma previgente prevedeva identica sanzione pecuniaria e, quanto alla pena detentiva, identico minimo edittale (anni uno di reclusione) ma una pena massima più alta (anni sei di reclusione).
È intervenuto poi il D.L. 20 marzo 2014, n. 36 conv. in L. 16 maggio 2014, n. 79, che ha fatto seguito alla sentenza n. 32/2014 della
Corte Costituzionale che per le droghe leggere e per i fatti fino al 23.12.2013 aveva già comportato la reviviscenza del comma 5 di cui alla L. Iervolino-Vassalli, con cui il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 è stato sostituito dal seguente: "5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo, che per i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da Euro 1032 a Euro 10.329". Con la seconda novella, del 2014, dunque, la pena per il fatto di lieve entità già prevista per le c.d. "droghe leggere" - dalla Legge Iervolino-Vassalli, viene adottata, indifferentemente, per tutti i fatti di lieve entità, indipendentemente dalla collocazione dello stupefacente nell'una o nell'altra tabella.
La sentenza impugnata va dunque annullata con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio, essendo il giudice di rinvio chiamato a rivalutare quest'ultimo, in ragione del nuovo minimo edittale, che non è più di un anno, ma di sei mesi di reclusione.
Con la precisazione che, ai sensi dell'art. 624 c.p.p., sul punto della responsabilità deve ritenersi formato il giudicato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata - con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Bologna - limitatamente al regime sanzionatorio. Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 27 giugno 2014