Sentenza 13 dicembre 2006
Massime • 1
In tema di costituzione di parte civile, l'impegno argomentativo necessario a giustificare l'esercizio dell'azione civile nel processo penale dipende dalla natura delle imputazioni e dal rapporto tra i fatti lamentati e la pretesa azionata; ne consegue che quando tale rapporto sia immediato (come nella specie, in cui si denuncia il reato di minaccia), ad integrare il requisito previsto dall'art. 78, comma primo, lett. d) cod. proc. pen. è sufficiente il mero richiamo al capo di imputazione descrittivo del fatto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/12/2006, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 13/12/2006
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 2233
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 012968/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NC IA, N. IL 01/08/1972;
2) NC CA, N. IL 08/01/1978;
avverso SENTENZA del 15/07/2005 CORTE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARINI PIERFRANCESCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IACOVIELLO Francesco Mauro che ha concluso per rigetto dei ricorsi. Udito, per la parte civile, l'Avv. SGROMO AN, del Foro di Catanzaro, per la parte civile.
La Corte:
OSSERVA
Con sentenza in data 7.1.2005, il Tribunale di Catanzaro ha condannato IA AN e IA CA alla pena di Euro 500,00 di multa ciascuno nonché in solido al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile, quali responsabili del reato di minaccia, commesso in separati momenti nei confronti di LL AN Leonardo.
Ha ritenuto il primo giudice, infatti, raggiunta prova che, nel contesto di una situazione conflittuale da rapporti di cattivo vicinato, il LL, per avere installato sul proprio balcone una tenda non gradita dai vicini, fosse stato minacciato di un male ingiusto - "la tenda ve la rompo... qui non la potete montare" - dal IA AN in data 12.6.1999 nonché, il successivo 28.6.1999, dal IA CA che, in risposta alla richiesta di spiegazioni circa una condotta automobilistica scorretta e molesta (una serie di sgommate e pericolose manovre di avvicinamento della propria autovettura), gli aveva indirizzato la frase "stai zitto perché tu hai già i piedi nella fossa".
Investita del gravame dell'imputato, la Corte di Appello di Catanzaro, con sentenza 15.7.2005, ha integralmente confermato. A mezzo del comune difensore gli imputati ricorrono deducendo: 1) violazione dell'art. 78 c.p.p., lett. d) in relazione al ribadito giudizio di ammissibilità della costituzione della parte civile;
2) violazione degli artt. 190 e 191 c.p.p. con riguardo alla reiezione (con ordinanza dibattimentale 16.4.2004) della eccezione di decadenza del P.M. dal diritto di assunzione del teste IO NO, ed inutilizzabilità pertanto del deposto testimoniale;
3) violazione dell'art. 499 c.p.p., comma 5 in ordine alla deposizione della persona offesa e del teste LL LO;
4) violazione degli artt.192, 500 e 507 c.p.p. in ordine al giudizio di attendibilità dei testi d'accusa ed all'ammissione del teste IL AN, nonché in ordine alla individuazione di fatti di minaccia ed alla valutazione del materiale probatorio.
I ricorsi presentano, in tutti i motivi (in gran parte ripetitivi di quelli esposti con l'appello), insuperabili profili di inammissibilità in ragione della manifesta infondatezza. Il primo motivo rimprovera alla sentenza, anzitutto, di non aver considerato che l'atto di costituzione di parte civile, viziato per non indicare le ragioni della domanda risarcitoria e la quantificazione del danno, dopo l'eccezione in tal senso proposta dalla difesa degli imputati, era stato "integrato" in udienza su invito dello stesso giudice del dibattimento che, dovendo valutare la sussistenza degli elementi contenutali essenziali dell'atto, non avrebbe potuto consentire al soggetto passivo il recupero dei requisiti di ammissibilità originariamente assenti. Orbene, tale eccezione è stata respinta dal giudice d'appello sul rilievo che in realtà, pure nella irritualità dell'invito ad integrare, l'atto costitutivo della parte civile si presentava già ab origine rispettoso delle formalità essenziali che enucleano i requisiti dell'atto ai sensi dell'art. 76 c.p.p.: risultando, infatti, enunciata la causa petendi con riferimento al reato di minaccia come contestato agli imputati non essendo poi richiesto il requisito della immediata quantificazione del danno.
Trattasi di motivazione assolutamente in linea con i principi in materia dettati da gran tempo dal giudice di legittimità, che, muovendo dalla considerazione che l'esposizione delle ragioni che giustificano la domanda deve servire soltanto ad individuare la pretesa fatta valere in giudizio e non già ad enucleare le ragioni atte a determinarne l'accoglimento, ritiene che l'impegno argomentativi necessario a giustificare l'esercizio dell'azione civile nel processo penale dipende dalla natura delle imputazioni, di tal che deve configurare il requisito previsto all'art. 78 c.p.p., lett. d) nel mero richiamo al capo di imputazione descrittivo del fatto allorché il rapporto fra i fatti lamentati e la pretesa azionata sia immediato, come appunto nel caso in cui si denuncino ingiuria o minaccia (Cass. Sez. 1^, 12.1.2001 n. 9534, De Vivo;
Cass. Sez. 2^, 27.10.1999 n. 13815, Attinà; Cass. Sez. 5^, 27.4.1999 n. 6910, Mazzella, ed altro;
Cass. Sez. 5^, 5.2.1999 n. 684, Pindinello) e, ancora, esclude costituire requisito essenziale dell'atto, ed addirittura previsto a pena di inammissibilità, la quantificazione del danno, non essendo tal requisito contemplato nella norma, di tal che l'indicazione e la determinazione del petitum ben può essere rinviata sino alla conclusione del dibattimento ai sensi dell'art.523 c.p.p. (Cass. Sez. 2^, 23.10.2003 n. 43405, Anselmo;
cit.
1999/ 13815). Le censure mosse alle anomale modalità di integrazione - effettuata previa sospensione dell'udienza - si risolvono, pertanto, in una sterile protesta di irritualità del modus procedendi del giudice del dibattimento che non rende inammissibile la costituzione della parte civile perfecta in realtà, in tutti i suoi elementi, sin dal momento iniziale della verifica.
Manifestamente infondato, poi, è il secondo motivo, diretto a censurare il provvedimento reiettivo della eccezione di decadenza del P.M. dalla prova testimoniale sul rilievo che, non essendo stato citato il teste (IO NO) dall'organo di pubblica accusa se non per la precedente udienza, non sarebbe consentito al giudice avvallare una scelta della parte capace di incidere sull'ordine di assunzione delle prove, sicché, nella specie, la testimonianza NO sarebbe inutilizzabile.
Vero è, infatti, che, come è pacifico, la prova era stata indicata nella lista ed era già stata ammessa dal giudice del dibattimento nell'esercizio del potere-dovere previsto all'art. 495 c.p.p., comma 1; orbene, alcuna norma prevede la "decadenza" dalla prova ammessa e,
invece, l'ordinanza ammissiva è revocabile dal giudice soltanto allorché la prova stessa risulti, nel corso dell'istruzione dibattimentale, essere divenuta superflua (tanto che anche una prova rinunciata dalla parte che l'ha chiesta non preclude all'altra parte di procedere alla sua assunzione), ipotesi estranea alla fattispecie. Non vertendosi, pertanto, in un caso di prova illegittimamente acquisita, è totalmente destituita di fondamento la pretesa di riconoscere una nullità per violazione dei diritti della difesa ex artt. 178 e 179 c.p.p. ovvero un caso di inutilizzabilità della prova assunta, posto che la violazione dell'art. 496 cod. proc. pen. - peraltro genericamente enunciata - non produce alcuno di tali effetti, trattandosi notoriamente di una disposizione di natura meramente ordinatoria (Cass. Sez. 1^, 30.3.1994, Gioia;
Cass. Sez. 6^, 21.6.1993, Skoda). Identico vizio affligge il secondo motivo di impugnazione non soltanto per la parte in cui ripete la doglianza in punto di non rispettato ordine di formazione della prova al dibattimento, ma anche laddove rimprovera al giudice di primo grado l'esame diretto del teste LL in violazione delle regole fissate dall'art. 499 cod. proc. pen., stante che lo stesso ricorrente, in concreto, prospetta interventi del giudice dibattimentale contenuti nell'ambito dei poteri previsti al comma 6 del citato articolo;
ne' ha alcun pregio il richiamo al maggior rigore esigibile nella valutazione della prova, ovvero ed addirittura in termini totalmente eccentrici, l'assunto di inutilizzabilità della stessa perché tradottasi nella mera conferma delle dichiarazioni rese agli organi di P.G., risultando che la Corte territoriale ha valorizzato la testimonianza per la sola parte descrittiva della percezione di una discussione animata fra gli imputati e la persona offesa, circostanza non minimamente contestata dalla difesa.
Analogo vizio va ravvisato quanto al terzo motivo;
ed invero, l'apprezzamento della testimonianza della persona offesa e del teste LL viene censurata evocando una ipotesi di inutilizzabilità per violazione dell'art. 495 c.p.p., comma 5, ma, in concreto, l'indebito ricorso alla consultazione della querela è dedotto nei termini di dichiarazioni di mera conferma di quanto esposto, rispettivamente, nella querela, o nelle dichiarazioni rese ai Carabinieri e, dunque, in termini incapaci di cogliere la denunciata violazione. Il quarto e superstite motivo di gravame, infine, è unicamente articolato attraverso una personale e più favorevole, per i ricorrenti, lettura del materiale probatorio nel palese tentativo di screditare, attraverso una valutazione oltretutto frammentaria, i deposti non soltanto della persona offesa, ma anche di ogni altro teste d'accusa; e, ciò, a fronte di sentenza che ha colto in tali dichiarazioni elementi di riscontro alla veridicità della narrazione della persona offesa, avendo tutti i testi riferito particolari, per i distinti episodi, perfettamente leggibili come dimostrativi delle condotte di concreta intimidazione tenute dagli imputati. Conclusivamente, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili;
conseguendone la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese del procedimento, nonché, di ciascuno di essi, a versare la somma di Euro 500,00 (così equitativamente determinata in ragione dei motivi di gravame) a favore della Cassa delle Ammende e, infine, in solido, al pagamento delle spese della parte civile, liquidate in complessivi Euro 2.000,00 omnicomprensivi.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, nonché ciascuno di essi a versare la somma di Euro 500,00 alla Cassa delle Ammende;
condanna inoltre i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di parte civile, liquidate in complessivi Euro 2000,00 omnicomprensivi. Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 13 dicembre 2006. Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2007