Ordinanza collegiale 28 ottobre 2025
Sentenza 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 15/04/2026, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00587/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00742/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 742 del 2024, proposto da AU EZ e dall’Ugl Terziario Lecce, rappresentati e difesi dagli avvocati Davide Salvatore Pierri e Gaetano Rosafio, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Davide Salvatore Pierri in Lecce, viale Ugo Foscolo n. 51;
contro
- il Comune di RD, non costituito in giudizio;
nei confronti
- della società Casa Accoglienza Soc. Coop. Sociale Onlus, non costituita in giudizio;
per l’annullamento,
del silenzio rifiuto serbato dal comune di RD (c.f.: 82001370756) con sede in piazza Cesare Battisti, 7 – 73048 - RD (Le) in persona del suo sindaco p.t in proprio nonché quale comune capofila dell’ambito territoriale sociale n° 3 RD e/o dello stesso dell’ambito territoriale sociale n° 3 RD in occasione dell’istanza di accesso agli atti formulata dalla parte ricorrente in data 10.04.2024 e il conseguente comportamento dell’ente di inottemperanza alla richiesta succitata e per l’effetto, ordinare al comune di RD (c.f.: 82001370756) con sede in piazza Cesare Battisti, 7 – 73048 - RD (Le) in persona del suo sindaco p.t in proprio nonché quale comune capofila dell’ambito territoriale sociale n° 3 RD l’ostensione e il rilascio della documentazione richiesta dalla parte ricorrente, facilitando il medesimo, o proprio espresso delegato ad apposita estrazione di copia fotostatica di quanto visionato, con vittoria di spese e competenze professionali in favore dei sottoscritti procuratori distrattari.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2026 il dott. TO SB e uditi, per le parti, i difensori, come specificato nel relativo verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso r.g. n. 742 del 2024 di cui all’epigrafe, notificato il 07.06.2024 e depositato il 18.06.2024, la parte ricorrente ha domandato “ l’annullamento del silenzio rigetto formatosi, ai sensi dell’art. 25, comma 4, l. n. 241/1990, in relazione all’istanza di accesso presentata in data 10.04.2024 e l’accertamento del diritto della parte ricorrente all’accesso agli atti, con conseguente obbligo dell’Amministrazione comunale, ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a., di esibizione di tutta la documentazione relativa, come richiesta dalla parte ricorrente con istanza del 10.04.2024 a oggi rimasta inevasa ”.
2. Con rituale istanza di accesso del 10.04.2024, la parte ricorrente ha domandato l’ostensione di un numero ben preciso e limitato di atti ( rectius , due contratti di avvalimento nonché l’autocertificazione e dichiarazioni dell’impresa ausiliari e il bando di gara e la documentazione amministrativa necessaria per individuare i profili di responsabilità delle ausiliarie).
2.1. La predetta istanza è rimasta inevasa e, pertanto, la parte ricorrente ha proposto ricorso ex art. 116 c.p.a. per l’annullamento del silenzio-diniego dell’Amministrazione intimata e per la condanna della stessa all’ostensione della documentazione anelata.
3. All’esito della camera di consiglio del 20.10.2025, il Collegio – con l’ordinanza n. 1434 del 28 ottobre 2025 – ha ritenuto necessario integrare il contraddittorio ex art. 49 c.p.a. nei confronti delle due imprese ausiliarie che hanno sottoscritto i contratti di avvalimento di cui è chiesta l’ostensione ( “Il Salvatore Cooperativa Sociale a r.l.” nonché il “Consorzio Europa - Servizi, Formazione e Terzo Settore" Consorzio Stabile – Onlus” ) e ha onerato dell’incombente la parte ricorrente assegnando all’uopo il termine perentorio di giorni 30 (trenta), decorrenti dalla data di comunicazione e/o notificazione della predetta ordinanza.
4. La parte ricorrente non ha tuttavia documentato la notificazione del ricorso introduttivo (congiuntamente a copia della stessa ordinanza 28 ottobre 2025, n. 1434), nei confronti delle due imprese ausiliarie che hanno sottoscritto i contratti di avvalimento di cui è chiesta l’ostensione ( “Il Salvatore Cooperativa Sociale a r.l.” nonché il “Consorzio Europa - Servizi, Formazione e Terzo Settore" Consorzio Stabile – Onlus” ) e in data 12.04.2026 – con memoria tardiva – ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso.
5. Alla camera di consiglio del giorno 13 aprile 2026, preso atto della dichiarazione della parte ricorrente operata con la memoria tardiva del 12.04.2026, il Collegio ha rilevato possibili profili di improcedibilità del ricorso, non avendo la parte ricorrente proceduto all’integrazione del contraddittorio come disposto con precedente ordinanza 28 ottobre 2025, n. 1434.
Dunque il ricorso è stato trattenuto in decisione.
6. Il ricorso è improcedibile atteso che la parte ricorrente non ha integrato il contraddittorio come disposto con la già citata ordinanza 28 ottobre 2025, n. 1434 e ha dichiarato in atti – seppur con memoria tardiva – il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso.
Dispone, infatti, l’art. 49, comma 3, cod. proc. amm. che “ Il giudice, nell’ordinare l’integrazione del contraddittorio, fissa il relativo termine, indicando le parti cui il ricorso deve essere notificato […] Se l’atto di integrazione del contraddittorio non è tempestivamente notificato e depositato, il giudice provvede ai sensi dell’articolo 35 ”; ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., il giudice dichiara, anche d'ufficio, il ricorso “[…] improcedibile quando […] non sia stato integrato il contraddittorio nel termine assegnato […]”.
Nel caso che occupa, parte ricorrente non ha dato prova di aver integrato il contraddittorio nei confronti delle imprese ausiliarie suindicate nel termine assegnato ed anzi ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del ricorso, il che comporta che l’atto introduttivo deve essere dichiarato improcedibile.
7. Nulla sulle spese di lite stante la mancata costituzione della parte resistente e della parte controinteressata evocata in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce – (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Nulla sulle spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2026, con l’intervento dei magistrati:
TT NC, Presidente
Paolo Fusaro, Referendario
TO SB, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO SB | TT NC |
IL SEGRETARIO