Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/07/2008, n. 43765
CASS
Sentenza 2 luglio 2008

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Massime1

In tema d'estradizione per l'estero, non è ostativa ad una pronuncia favorevole della corte d'appello la sentenza, per la cui esecuzione è stata domandata l'estradizione, che violi il divieto della "reformatio in peius", non possedendo tale principio valore fondamentale o di rango costituzionale nell'ordinamento giuridico italiano.

Commentario1

  • 1Estradizione suppletiva è procedimento autonomo (Cass. 26310/21)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 novembre 2021

    La procedura di estensione dell'estradizione o estradizione suppletiva - come pure quelle della riestradizione (ex art. 711 c.p.p.) e della procedura in transito (ex art. 712 c.p.p.) - danno luogo a procedimenti autonomi, pur se collegati a quello della estradizione principale. Il procedimento di estradizione suppletiva, in particolare, è instaurato da una nuova domanda di estradizione, presentata dopo la consegna dell'estradato dallo stesso Stato che l'ha ottenuta, e ha ad oggetto un fatto anteriore alla consegna e diverso da quello per il quale l'estradizione è già stata concessa. Si tratta, quindi, di una richiesta di estensione di effetti della precedente estradizione attraverso la …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/07/2008, n. 43765
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 43765
Data del deposito : 2 luglio 2008

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