Sentenza 2 luglio 2008
Massime • 1
In tema d'estradizione per l'estero, non è ostativa ad una pronuncia favorevole della corte d'appello la sentenza, per la cui esecuzione è stata domandata l'estradizione, che violi il divieto della "reformatio in peius", non possedendo tale principio valore fondamentale o di rango costituzionale nell'ordinamento giuridico italiano.
Commentario • 1
- 1. Estradizione suppletiva è procedimento autonomo (Cass. 26310/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 novembre 2021
La procedura di estensione dell'estradizione o estradizione suppletiva - come pure quelle della riestradizione (ex art. 711 c.p.p.) e della procedura in transito (ex art. 712 c.p.p.) - danno luogo a procedimenti autonomi, pur se collegati a quello della estradizione principale. Il procedimento di estradizione suppletiva, in particolare, è instaurato da una nuova domanda di estradizione, presentata dopo la consegna dell'estradato dallo stesso Stato che l'ha ottenuta, e ha ad oggetto un fatto anteriore alla consegna e diverso da quello per il quale l'estradizione è già stata concessa. Si tratta, quindi, di una richiesta di estensione di effetti della precedente estradizione attraverso la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/07/2008, n. 43765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43765 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 02/07/2008
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - N. 1744
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 9570/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL PU IS BE, nato ad [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 18/01/2008 dalla Corte di Appello di Bologna;
esaminati gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita in Camera di consiglio la relazione del Consigliere Dott. Giacomo Paoloni;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Iacoviello Francesco Mauro, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv. Bosco Gaetano, che ha insistito per l'annullamento dell'impugnata sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con sentenza pronunciata il 18.1.2008 la Corte di Appello di Bologna ha dichiarato sussistenti le condizioni di legge per l'accoglimento della richiesta di estradizione avanzata dal Governo della Repubblica dell'EC nei confronti del cittadino ecuadoregno IS BE LL MA ai fini dell'esecuzione della condanna alla pena di sedici anni di reclusione deliberata con sentenza definitiva dell'autorità giudiziaria dell'EC. Il 12.8.2007 a Bologna ufficiali di p.g. della Polizia Ferroviaria ponevano in stato di arresto provvisorio ai sensi dell'art. 716 c.p.p., comma 1 il LL MA, ricercato in campo internazionale
- giusta informativa Interpol - perché colpito da ordine di esecuzione susseguente a sentenza 21.9.2006 della Corte Suprema di Giustizia di Quito per espiazione della ridetta pena di sedici anni di reclusione comminatagli per reati di abuso di potere, tortura, omicidio volontario, occultamento di cadavere.
Il Presidente della Corte di Appello di Bologna il 14.8.2007 convalidava l'arresto e applicava in via provvisoria la misura cautelare della custodia carceraria al cittadino sudamericano, che nella successiva audizione dichiarava di non consentire alla consegna senza formalità all'autorità estera richiedente, temendo per la propria incolumità personale. La stessa Corte, accogliendo istanza difensiva dell'estradando, con successiva ordinanza del 23.10.2007 disponeva la liberazione di LL MA per sopravvenuta perenzione dell'applicata misura cautelare, la richiesta di estradizione dell'EC con la relativa documentazione essendo pervenuta all'autorità ministeriale italiana oltre il termine di 40 giorni dalla comunicazione dell'eseguito arresto provvisorio in Italia dell'estradando (art. 715 c.p.p., comma 6). Nondimeno in prosieguo il Ministero della Giustizia segnalava la tempestività ex art. 715 c.p.p. della richiesta di estradizione (avuto riguarda all'effettiva data in cui il Ministero degli Esteri aveva comunicato l'eseguito arresto di LL MA alle autorità ecuadoregne) e formulava a norma dell'art. 714 c.p.p., comma 1 richiesta di applicazione della misura coercitiva carceraria a fini estradizionali del cittadino sudamericano (note del Ministero della Giustizia Giustizia 24.10.2007 e 26.10.2007).
La Corte di Appello felsinea con ordinanza del 31.10.2007, ritenuta ritualmente instaurata la procedura estradizionale e valutata la sussistenza dei presupposti cautelari previsti dalla legge (reati oggetto dell'espianda pena scanditi da doppia punibilità; pericolo di fuga dell'estradando) applicava al LL MA la misura custodialcautelare carceraria, che veniva eseguita il 12.11.2007. All'esito dell'udienza di trattazione della procedura la Corte territoriale con la sentenza oggi impugnata ha giudicato sussistenti le condizioni per farsi luogo alla estradizione verso l'EC di IS BE LL MA.
Con la sentenza si evidenzia in particolare che: a) l'estradando è stato giudicato, a conclusione di regolare processo davanti all'autorità giudiziaria dell'EC, colpevole dei reati di concorso (con altri funzionari di polizia ecuadoregni) in abuso di potere su persona arrestata (arresto illegale), tortura (lesioni e abuso di autorità contro un arrestato) omicidio di tale persona (il cittadino ecuadoregno IA LO TA, scomparso dal 6.11.2000) ed occultamento di cadavere;
b) la condanna alla pena di sedici anni di reclusione inflitta all'estradando è divenuta definitiva;
c) i fatti reato per cui è richiesta la consegna del LL MA sono penalmente sanzionati anche nell'ordinamento italiano;
d) non sussiste nessuna delle condizioni ostative all'estradizione previste dagli artt. 698 e 705 c.p.p.. 2.- Avverso la sentenza favorevole all'estradizione ha interposto ricorso per cassazione nell'interesse di IS A. LL MA il suo difensore di fiducia, deducendo violazione di legge e carenza di motivazione in riferimento ai seguenti profili.
1. Secondo la convenzione sul trasferimento delle persone condannate approvata a Strasburgo nel 1983 e sottoscritta anche dall'EC nel 2005, che dovrebbe applicarsi alla vicenda di LL MA, "una persona condannata può essere trasferita solo se acconsente al trasferimento". Tale condizione, prevista dall'art. 3, comma 1, lett. d), della convenzione di Strasburgo non si è verificata nel caso di specie, dal momento che il LL non ha prestato il consenso ad un suo trasferimento in EC.
2. L'impugnata decisione non ha svolto una puntuale verifica delle condizioni ostative all'estradizione previste dall'art. 705 c.p.p., comma 2 con peculiare riferimento alla rilevante lesione di fondamentali diritti di difesa da cui sarebbe affetto il processo celebrato in EC nei confronti del LL MA conclusosi con condanna detentiva irrevocabile, alla cui esecuzione lo Stato nazionale dell'estradando chiede di poter procedere. In vero la sentenza della Seconda Sala Penale della Suprema Corte di Giustizia di Quito resa il 21.9.2006 è intervenuta in un giudizio contumaciale, nel corso del quale il LL MA non è stato avvisato della data dell'udienza e del cui esito di condanna nulla ha saputo se non al momento del suo arresto in Italia il 12.8.2007. In ogni caso la decisione dell'estradando di lasciare l'EC per venire in Europa e in Italia non è stata assunta per sottrarsi al processo, ma è stata determinata dalle minacce di morte ricevute in EC proprio in relazione all'operazione di polizia cui egli aveva partecipato e che costituisce il substrato fattuale del processo ecuadoregno.
3. La sentenza di condanna pronunciata dall'autorità giudiziaria dell'EC sarebbe affetta da molteplici vizi in punto di completezza delle fonti di prova e della loro analisi valutativa, poiché non vi sarebbe reale prova della riconducibilità dell'omicidio per cui è intervenuta condanna al LL MA, ritenuto colpevole - tra l'altro - anche per tortura, fatto che non è previsto come reato dalla legge italiana.
4. Una ulteriore violazione di principi fondamentali dell'ordinamento italiano è costituita dalla disapplicazione del canone del divieto della reformatio in peius, atteso che la sentenza della Corte Suprema di Quito del 2006 ha inflitto una pena ben più severa di quella inflitta nel precedente grado di giudizio, condannandolo per reati da cui era stato assolto, unicamente sulla base dell'impugnazione della parte civile (un familiare dell'ucciso).
Con memoria pervenuta in cancelleria il 26.6.2008 il difensore dell'estradando ha prodotto copia di certificazione di pendenza di procedimento per revisione della sentenza di condanna della Corte Suprema di Giustizia di Quito del 21.9.2006, alla cui instaurazione è stato autorizzato il LL MA.
3.- Il ricorso di IS BE LL MA è caratterizzato da genetiche cause di inammissibilità, vuoi per manifesta infondatezza, vuoi per genericità ed indeducibilità dei delineati temi di censura.
A. Palese è l'infondatezza del primo profilo di critica sollevato avverso la decisione della Corte di Appello di Bologna, evocante le disposizioni della convenzione di Strasburgo sul trasferimento della persone condannate, perché frutto di un equivoco ermeneutico. Il richiamo alla convenzione in parola nella procedura estradizionale riguardante il LL MA è del tutto improprio. La convenzione approvata a Strasburgo il 21.3.1983 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed aperta all'adesione di Stati non comunitari ha per oggetto la previsione che persone condannate in uno Stato estero siano trasferite nel loro Stato di origine per ivi espiare la pena. La premessa dell'articolato della convenzione ne chiarisce puntualmente le ragioni ispiratrici nell'obiettivo di "favorire il reinserimento sociale dei condannati". Obiettivo implicante che "gli stranieri privati della loro libertà in seguito ad un reato abbiano la possibilità di subire la condanna nel loro ambiente sociale d'origine", ciò che diviene attuabile con il "trasferirli nel proprio Paese". Dal testo della convenzione si evince che un trasferimento può essere domandato sia dallo Stato nel quale la condanna è stata pronunciata (Stato di condanna) sia dallo Stato di cittadinanza del condannato (Stato dell'esecuzione) ed è subordinato, come intuibile, al consenso degli Stati interessati oltre che a quello del condannato. È di tutta evidenza, quindi, che la convenzione di Strasburgo sul trasferimento di condannati non si inserisce affatto - in rapporto di connessione funzionale - in una procedura estradizionale o, meglio, prescinde dal suo eventuale esperimento, attenendo unicamente alla fase esecutiva modale della sanzione penale detentiva cui sia condannata una persona in uno Stato straniero. Non è questo comunque il caso del LL MA, cittadino ecuadoregno condannato in EC (che, anzi, ha un interesse affatto contrario alla ratio ispiratrice della convenzione di Strasburgo, non gradendo di essere consegnato all'autorità del proprio Paese di origine per ivi espiare la condanna inflittagli). B. Il secondo tema di censura è destituito di serio pregio. Nel corso dei tre gradi del giudizio svoltosi in EC (le sentenze di condanna a carico del ricorrente sono state tre e non due) LL MA, ancorché nell'ultimo processo o grado di giudizio sia stato contumace, ha avuto modo di tutelare la pienezza dei suoi diritti difensivi ed ha avuto, per altro, chiara contezza della pendenza del processo nella sua ultima fase, per avere impugnato la seconda sentenza, come si evince dalla lettura dei documenti giudiziari suffraganti la richiesta estradizione. LL MA è stato giudicato unitamente ad altri funzionari di polizia ritenuti responsabili dell'omicidio di IA LO TA avvenuto il 6.11.2000 (benché il cadavere della vittima non sia stato mai rinvenuto) ed è stato condannato: con sentenza 8.2.2002 del Presidente (giudice monocratico) del Foro Superiore di Giustizia di Ambato (condanna a sei anni di reclusione); con sentenza 15.9.2003 della Seconda Sala della Corte Superiore di Ambato, confermativa della precedente decisione, sentenza - questa seconda - impugnata dal LL e dalla parte civile (congiunti della vittima); con sentenza 21.9.2006 della Seconda Sala Penale della Suprema Corte di Giustizia di Quito, che - accogliendo l'impugnazione di parte civile - ha condannato LL anche per il reato di omicidio da cui era stato assolto nei precedenti giudizi.
C. Il terzo profilo di censura integra un motivo di ricorso non consentito nel giudizio di legittimità, poiché investe tematiche di puro fatto inerenti alle emergenze istruttorie del processo di merito ed in ogni caso del tutto estranee alla regiudicanda estradizionale, atteso che il ricorrente impropriamente pretende di rivalutare o rileggere in questa sede gli elementi probatori apprezzati nel processo ecuadoregno. Costituisce consolidato canone di diritto ricevuto che la procedura di consegna passiva estradizionale non offre alcuno spazio per la rivisitazione o riesame sia della dinamica evolutiva interna ai processi cui afferisce la domanda di consegna per fini di esecuzione penale, sia delle metodiche di apprezzamento dei dati probatori che hanno condotto l'autorità giudiziaria dello Stato richiedente l'estradizione ad affermare la responsabilità dell'estradando. Va aggiunto che si rivela del pari incongruo l'inciso del ricorrente in ordine alla non punibilità della tortura in Italia, dovendosi ovviamente avere riguardo al fatto storico contestato e non al nomen iuris allo stesso attribuito. In relazione a trattamenti vessatori e violenti nei confronti di persone in stato custodiale (arrestate) l'ordinamento italiano prevede lo specifico reato di cui all'art. 608 c.p. e comunque il reato di lesioni personali aggravato dall'abuso dei poteri o della funzione del pubblico ufficiale agente.
D. Inconferente è l'ultima censura imperniata sulla violazione del divieto di reformatio in peius cui avrebbe dato luogo l'ultima sentenza di condanna riportata dal LL MA in EC. Il principio, che nell'ordinamento italiano vige allorché l'impugnazione sia stata proposta dal solo imputato (art. 597 c.p.p.), non possiede pregnanza di criterio processuale univoco, di valore fondamentale o di rango costituzionale, non essendo estranei al sistema anche casi di impugnazioni della parte civile a fini penali, suscettibili di produrre riforme in senso deteriore per l'imputato della decisione oggetto di gravame (è il caso dell'ari 577 c.p.p. recentemente abrogato dalla L. n. 46 del 2006).
L'intervenuta autorizzazione o ammissione del LL MA ad un giudizio di revisione della sentenza di condanna a suo carico, documentata dal difensore (e che, detto per inciso, non sembra sorretta dall'eventuale sopravvenienza di nuove prove), non fa velo alcuno alla riconosciuta estradabilità del ricorrente in rapporto alla conclamata definitività, quale irrevocabilità della decisione ed esecutività della stessa anche secondo la normativa italiana (artt. 648 e 650 c.p.p.), della sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dalla Corte Suprema dell'EC il 21.9.2006. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma, stimata equa, di Euro 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
La cancelleria curerà gli incombenti di comunicazione al Guardasigilli previsti dall'art. 203 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille in favore della cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 2 luglio 2008.
Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2008