Sentenza 9 gennaio 2013
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, lo stato di alterazione del conducente può essere dimostrato attraverso gli accertamenti biologici in associazione ai dati sintomatici rilevati al momento del fatto, senza che sia necessario espletare una analisi su campioni di diversi liquidi fisiologici. (Fattispecie nella quale è stata ritenuta sufficiente l'analisi delle urine unitamente allo stato confusionale dell'imputato riscontrato al momento del fatto).
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- 1. Stupefacente nel sangue, guida è sempre reato? (Cass. 2020/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 22 gennaio 2025
L'esame ematico, a differenza di quello delle urine, ha una valenza probatoria prossima alla certezza quanto all'attualità degli effetti di alterazione dati dal principio attivo assunto. In relazione al reato previsto dall'art. 187 cod. strada, a rilevare non è la condotta di chi guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di colui che guida in stato d'alterazione psicofisica determinato da tale assunzione: ne deriva che la mera alterazione, tale da incidere sull'attenzione e sulla velocità di reazione dell'assuntore, di per sé non è rilevante, se non se ne dimostra l'origine; l'accertamento richiesto, quindi, deve riguardare sia l'avvenuta assunzione, sia le …
Leggi di più… - 2. La sola positività alle urine non prova lo stato di alterazione da stupefacenti alla guida (Cass. Pen. n. 6711/26)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 2 marzo 2026
Massima In tema di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ex art. 187 C.d.S., la mera positività dell'esame delle urine non è sufficiente a dimostrare lo stato di alterazione psicofisica richiesto dalla fattispecie incriminatrice; la responsabilità penale richiede la prova dell'effettiva alterazione al momento della guida, desumibile anche da elementi sintomatici esterni valutati congiuntamente agli esiti tossicologici. 1. Il principio: non è punita l'assunzione, ma l'alterazione La sentenza in commento ribadisce un punto decisivo nella struttura dell'art. 187 Codice della strada. Non è penalmente rilevante la mera assunzione di sostanze stupefacenti, bensì la guida in stato di …
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Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della guida in stato di alterazione da stupefacenti, l'esito positivo dell'accertamento compiuto sui campioni biologici del conducente (nella specie, l'analisi delle urine) non basta a dimostrare l'attualità dello stato di alterazione, dovendo questo essere riscontrato da dati sintomatici della pregressa assunzione di sostanza drogante, rilevati al momento del fatto. Corte di Cassazione sez. IV penale ud. 5 febbraio 2026 (dep. 7 aprile 2026), n. 12779 Presidente Dovere - Relatore Branda Ritenuto in fatto 1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza emessa il 18 novembre 2024, ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale …
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- 5. Circolazione stradale, guida in stato di alterazione psico-fisica, test delle urineAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 13 ottobre 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 09/01/2013, n. 6995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6995 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 09/01/2013
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 46
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - rel. Consigliere - N. 35395/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA GI N. IL 20/10/1961;
avverso la sentenza n. 2632/2010 CORTE APPELLO di TORINO, del 15/05/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBUCA UDIENZA del 09/01/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCO DELL'UTRI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. D'Angelo Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con sentenza resa in data 15.5.2012, la Corte d'appello di Torino ha integralmente confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Verbania in data 10.7.2009, con la quale NN GI è stato condannato alla pena di sei mesi di arresto ed Euro 3.000,00 di ammenda, oltre alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per il periodo di un anno, essendo stato colto alla guida della propria vettura in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti e, in tale stato, aver provocato un incidente stradale, in Verbania, località Santino, il 26.2.2008.
Avverso la sentenza d'appello, ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, affidato a un unico articolato motivo di impugnazione.
2. - Con il proprio ricorso, il difensore dell'imputato censura la sentenza impugnata per violazione di legge, in relazione all'art. 187 C.d.S., comma 1 e 1 bis e dell'art. 192 c.p.p., comma 2, nonché vizio di motivazione.
In particolare, si duole il ricorrente che la corte territoriale abbia riconosciuto la condizione di alterazione psico-fisica dell'imputato per effetto dell'assunzione di sostanze stupefacenti al momento del fatto, sulla base di elementi indiziari ritenuti gravi, precisi e concordanti, in contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale a tenore del quale, ai fini della configurabilità del reato in esame, è necessario che lo stato di alterazione venga accertato attraverso un esame tecnico su campioni di liquidi biologici, trattandosi di verifiche richiedenti conoscenze tecniche specialistiche, ai fini dell'individuazione della qualificazione della sostanza stupefacente;
accertamento specificamente descritto nelle disposizioni contenute nel protocollo operativo elaborato in sede amministrativa e specificamente riportato nel corpo del ricorso. Nel caso di specie, mentre nelle indicate disposizioni si richiede la necessità che l'analisi venga condotta su due diverse tipologie di liquidi biologici (urine e sangue ovvero, in difetto di sangue, urine e saliva), l'accertamento a carico dell'imputato è stato effettuato solo su un campione di urine, ancorché l'imputato avesse prestato il proprio consenso al prelievo del campione ematico (campione utilizzato esclusivamente ai fini dell'accertamento del tasso alcolemico, risultato peraltro negativo).
Sulla base di tali premesse, in forza delle stesse cognizioni scientifiche comunemente note, il giudice d'appello avrebbe dovuto convincersi dell'insufficienza dell'accertamento dello stato di alterazione da assunzione di stupefacenti riscontrato dalla sola positività dell'esame delle urine, là dove non associata a un analogo accertamento condotto sul sangue o sulla saliva dell'imputato, con il conseguente mancato superamento del criterio del ragionevole dubbio in ordine alla relativa responsabilità penale.
Sotto altro profilo, il ricorrente si duole che la corte territoriale abbia riscontrato lo stato di alterazione dell'imputato sulla base di ulteriori elementi indiziali privi dei necessari caratteri di gravità, precisione e concordanza.
Al riguardo, mentre la circostanza della "sconsiderata condotta di guida" avrebbe potuto ricondursi a una semplice imprudenza (o a un malore, a un errore nella guida o ad un guasto tecnico dell'auto), lo "stato confusionale" (tra l'altro in paziente psicopatico) avrebbe potuto agevolmente trovare spiegazione in una fisiologica conseguenza ricollegabile al grave sinistro stradale appena verificatosi, neppure potendo escludersi che l'imputato avesse urtato la testa, pur senza che ne risultassero segni evidenti eventualmente rilevabili expost. Del tutto irrilevante, inoltre, dovevano ritenersi le risultanze delle annotazioni anamnestiche rilevate dal giudice a quo, necessariamente riferibili alla storia personale e familiare dell'imputato, senza alcun riferimento alle circostanze specifiche del caso concreto;
a tacere della circostanza costituita dal lento processo di smaltimento delle sostanze stupefacenti attraverso le urine, indicativo di un'assunzione che può essere avvenuta ad ore o anche a giorni prima del prelievo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. - Il ricorso è infondato.
Secondo il consolidato indirizzo di questa corte di legittimità, ai fini della configurabilità del reato di guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti lo stato di alterazione del conducente dell'auto non può essere desunto in via esclusiva da elementi sintomatici esterni, così come avviene per l'ipotesi di guida in stato di ebbrezza alcolica, essendo necessario che detto stato di alterazione venga accertato nei modi previsti dall'art. 187 C.d.S., comma 2, attraverso un esame su campioni di liquidi biologici, trattandosi di un accertamento che richiede conoscenze tecniche specialistiche in relazione alla individuazione ed alla quantificazione delle sostanze (Cass., Sez. 4, n. 47903/2004, Rv. 230508; Cass., Sez. 4, n. 20247/2006, Rv. 234464). Nel caso di specie, la corte d'appello, correttamente muovendo da tali premesse, ha sottolineato come, ferma l'indiscutibilità che il risultato delle analisi delle urine non possa costituire di per sè prova certa del reato in esame, può comunque ritenersi che la dimostrazione della guida in stato di alterazione derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti possa essere raggiunta attraverso la combinazione del risultato di dette analisi con altri elementi indiziali, costituenti indici sintomatici dell'alterazione conseguente all'uso di sostanze stupefacente.
A tale riguardo, questa stessa corte di legittimità ha avuto occasione di sottolineare come, ai fini della configurabilità della contravvenzione di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti (art. 187 c.d.s.), lo stato di alterazione del conducente dell'auto non deve essere necessariamente accertato attraverso l'espletamento di una specifica analisi medica, ben potendo il giudice desumerla dagli accertamenti biologici dimostrativi dell'avvenuta precedente assunzione dello stupefacente, unitamente all'apprezzamento delle deposizioni raccolte e del contesto in cui il fatto si è verificato (Cass., Sez. 4, n. 48004/2009, Rv. 245798). Or dunque, sebbene questa corte di legittimità abbia affermato che ai fini della configurabilità della contravvenzione di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, è necessario che lo stato di alterazione del conducente dell'auto venga accertato nei modi previsti dal comma 2 dello stesso articolo, attraverso un esame tecnico su campioni di liquidi biologici, escludendo la rilevanza dei soli elementi sintomatici esterni (Cass., Sez. 4, n. 14803/2006, Rv. 234032), la stessa non ha ritenuto indispensabile l'espletamento di una specifica analisi medica per affermare la sussistenza dell'alterazione, ben potendo il giudice desumerla dagli accertamenti biologici, unitamente alle deposizioni raccolte e dal contesto in cui il fatto si è verificato. Ciò in perfetta assonanza con le argomentazioni svolte dalla Corte Costituzionale, la quale affrontando il tema della legittimità dell'art. 187 C.d.S. ha affermato trovarsi "in presenza di una fattispecie che risulta integrata dalla concorrenza dei due elementi, l'uno obiettivamente rilevabile dagli agenti di polizia giudiziaria (lo stato di alterazione), e per il quale possono valere indici sintomatici, l'altro, consistente nell'accertamento della presenza, nei liquidi fisiologici del conducente, di tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope, a prescindere dalla quantità delle stesse, essendo rilevante non il dato quantitativo, ma gli effetti che l'assunzione di quelle sostanze può provocare in concreto nei singoli soggetti" (C. Cost., ord. n. 277/2004)" (Cass., Sez. 4, n. 48004/2009, Rv. 245798, cit).
Sulla base delle considerazioni che precedono, deve pertanto ritenersi pienamente sufficiente, ai fini dell'accertamento della colpevolezza dell'imputato, l'avvenuto riscontro del dato probatorio dotato di base scientifica (costituito dall'accertamento compiuto sulle sole urine) in associazione ai dati sintomatici rilevati al momento del fatto, senza alcuna indispensabilità del compimento di un'analisi su due diversi liquidi biologici dell'imputato, come infondatamente preteso dall'odierno ricorrente.
È appena il caso di evidenziare come gli elementi sintomatici nella specie valorizzati dalla corte territoriale (consistiti nell'accertata particolare sconsideratezza della condotta di guida, e nel rilevato stato confusionale in cui è stato trovato l'imputato al momento del fatto) sono stati da quest'ultima adeguatamente considerati e valutati sulla base di una motivazione in sè pienamente congrua e logicamente lineare.
4. - Al riscontro dell'infondatezza delle ragioni di doglianza avanzate dal ricorrente segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 gennaio 2013. Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2013