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Sentenza 21 aprile 2023
Sentenza 21 aprile 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/04/2023, n. 16997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16997 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BENSI .10NATHAN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA COSTANTINI che ha concluso chiedendo tudito ifens_oreT) 77- Penale Sent. Sez. 4 Num. 16997 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: D'ANDREA ALESSANDRO Data Udienza: 16/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10 febbraio 2022 la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Pisa del 20 novembre 2019 con cui NS HA, in esito a giudizio abbreviato, era stato condannato, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 589-bis, comma 7, cod. pen. in regime di equivalenza con l'aggravante di cui al successivo comma 8, alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione, con interdizione dai pubblici uffici, revoca della patente di guida e condanna al risarcimento dei danni alle parti civili costituite, in ordine al delitto di cui agli artt. 589-bis, commi 3 e ultimo, cod. pen. 1.1. E' stata, in particolare, riconosciuta la penale responsabilità del NS per avere per imprudenza, negligenza ed imperizia, oltre che per violazione dell'art. 141 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nel circolare alla guida di un furgone in autostrada alla velocità di circa 100 Km/h, omettendo di mantenere la necessaria attenzione e di porre in essere le manovre di emergenza utili ad evitare l'impatto, investito SA AI e HA AH DD, che si trovavano a piedi all'interno della carreggiata nei pressi della linea delimitante la corsia di emergenza, cagionando, in conseguenza dell'urto, il decesso dell'SA e lesioni all'ID AH giudicate guaribili in un periodo superiore a 40 giorni, altresì provocando, a seguito del tamponamento di un'autovettura ferma nella corsia di emergenza, lesioni a FE Da TO CA, trasportata a bordo dell'auto guidata dal NS. Con l'aggiravante di aver commesso il fatto guidando in stato di alterazione da assunzione di alcol e di cocaina. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo tre motivi di ricorso. Con il primo ha eccepito mancanza e manifesta illogicità della motivazione, lamentando che la Corte di appello avrebbe confermato il giudizio di colpevolezza all'esito di un'asettica riproposizione delle argomentazioni espresse dal giudice di primo grado, senza valutare, in chiave critica, i rilievi formulati da parte della difesa. Con la seconda doglianza il ricorrente ha lamentato violazione di legge in ordine all'erronea applicazione dell'art. 589-bis cod. pen. Ritiene il NS che la sua condotta non avrebbe violato nessuno dei tre fondamentali obblighi comportamentali - indicati dalla giurisprudenza di legittimità - caratterizzanti il dovere di attenzione necessario ai fini 2 dell'avvistamento dei pedoni, considerato che: aveva ben ispezionato la strada di percorrenza, trattandosi di un tratto rettilineo connotato da condizioni regolari e da una buona visibilità per circa 300 metri;
aveva mantenuto un costante controllo del veicolo, adeguandone la velocità alla situazione specifica, con relativa riduzione di essa ben al di sotto del limito massimo consentito;
aveva previsto tutte le situazioni che la comune esperienza comprende, considerato che l'urto si era verificato perché con una manovra non consentita, del tutto improvvisa ed imprevedibile, era stato intralciato da un pedone intento ad attraversare la sede autostradale. L'anomalo e imprevedibile comportamento delle persone offese avrebbe, pertanto, determinato l'esclusione di ogni profilo di colpa ascrivibile all'imputato, con conseguente esonero di ogni sua responsabilità. Con il terzo motivo il NS ha dedotto, infine, violazione di legge in ordine all'erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. L'impugnata sentenza avrebbe, infatti, erroneamente escluso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche pur a fronte dello stato di incensuratezza dell'imputato, del buon comportamento processuale e della condotta collaborativa da lui mantenuta, nonché dell'integrale risarcimento effettuato in favore dei soggetti danneggiati. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. La difesa ha depositato conclusioni scritte, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 2. L'esame della gravata sentenza consente, infatti, di constatare come le censure in questa sede proposte sostanzialmente ripropongano le medesime doglianze dedotte nel giudizio di appello, rispetto alle quali non può che ribadirsi quanto già, più volte, chiarito da parte di questa Corte, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità 3 della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01). 3. In ogni modo, a prescindere dalla decisività della superiore argomentazione, il Collegio osserva come le prime due censure di fatto afferiscano alla ricostruzione della dinamica dell'incidente e all'interpretazione delle prove assunte - a dire del NS effettuata senza un adeguato vaglio delle proprie argomentazioni difensive - perciò inerendo ad aspetti non passibili di valutazione da parte di questa Corte. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi - dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti - e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così, tra le tante, Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv, 203428-01). Esula, quindi, dai poteri di questa Corte la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l'illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per cassazione, essere di macroscopica evidenza (cfr. Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794-01; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone e altri, Rv. 207944-01). Sono precluse al giudice di legittimità, pertanto, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., fra i molteplici arresti in tal senso: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601- 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507-01). E', conseguentemente, sottratta al sindacato di legittimità la valutazione con cui il giudice di merito esponga, con motivazione logica e congrua, le ragioni del proprio convincimento. Per altro verso, in virtù di un consolidato orientamento ermeneutico di questa Corte di legittimità, gli aspetti riguardanti la ricostruzione della dinamica di un sinistro stradale, che attengono necessariamente al fatto, sono rimessi all'apprezzamento del giudice della cognizione e risultano insindacabili ove non si 4 individuino evidenti vizi di carattere logico nella motivazione (cfr., in particolare, Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Baldisseri, Rv. 271679-01, per la quale la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione). 4. Ebbene, nel caso di specie può senz'altro ritenersi che la Corte territoriale, senza limitarsi ad un'acritica riproposizione delle motivazioni rese dal primo giudice, ed invece dando puntuale riscontro ai singoli motivi di appello dedotti dall'imputato, abbia fornito una chiara rappresentazione degli elementi di fatto considerati nella propria decisione, oltre che della modalità maggiormente plausibile con cui il sinistro è da ritenersi sia accaduto. Il giudice di appello, cioè, ha compiutamente ricostruito la dinamica del sinistro sulla base del complessivo quadro probatorio, evidenziando come l'investimento fosse certamente da addebitarsi al ricorrente che, considerate le condizioni di tempo e di strada, avrebbe avuto modo di avvedersi della presenza dei pedoni sul limite destro della semicarreggiata ed evitare l'impatto, allargando la propria traiettoria di marcia. E' risultato comprovato, infatti, come la carreggiata teatro del sinistro fosse rettilinea e come vi fosse una visibilità totale, rispetto al punto di investimento, di circa 300 metri, rendendo oltremodo non credibile la versione resa dal NS, per cui l'impatto sarebbe avvenuto per un'imprevedibile ed anomala condotta posta in essere dalle persone offese, che avrebbero improvvisamente attraversato la sede autostradale. Pur essendo certo che le vittime non si sarebbero dovute trovare in quel tratto di strada, la Corte di merito ha, infatti, accertato che vi erano tutte le condizioni per poter evitare il loro investimento, come poco prima effettuato alla loro vista dalla teste Roma Ilaria, e come, invece, non operato da parte del NS che, per come congruamente ritenuto dai giudici di appello, ha colposamente provocato l'incidente per non aver tempestivamente avvistato i due pedoni sul margine della carreggiata, «perché distratto, tanto è vero che non ha ridotto la velocità e non è riuscito a spostarsi verso il centro della carreggiata, per evitare l'impatto; è indimostrato che egli non avesse la possibilità di compiere tale manovra, mentre è del tutto probabile che egli non l'abbia neppure presa in considerazione. Nondimeno, l'imputato non ha dimostrato soltanto imprudenza, perché la manovra di sterzata verso la destra della carreggiata è stata più il frutto di una perdita di controllo del mezzo, posto che non può ritenersi esser stata dettata dalla necessità di evitare un ostacolo», altresì considerato che il NS era alla guida dopo avere assunto sostanze alcoliche e stupefacenti, con 5 presumibile conseguente incidenza sulla sua capacità di controllare il mezzo e di avere prontezza di riflessi nell'affrontare situazioni critiche. In ragione della rappresentata motivazione, allora, non appare esservi dubbio di sorta in ordine al fatto che le censure mosse dal NS circa l'erroneità della ricostruzione dei fatti e la mancata considerazione di alcuni decisivi elementi di valutazione si appalesano, nella sostanza, come volte ad ottenere solo una rivalutazione del materiale probatorio raccolto in sede di merito, il che, avuto riguardo alla coerenza ed alla logicità della motivazione resa, appare del tutto infondato. D'altro canto, gli elementi dedotti dal ricorrente possono, al più, valere a suggerire una lettura alternativa delle emergenze probatorie, ma non di certo a ribaltarne l'esito in modo univoco, con ciò che ne consegue in termini di affermazione della penale responsabilità dell'imputato. E' noto, in proposito, come il principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" non possa essere utilizzato, nel giudizio di legittimità, per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto emerse in sede di merito su segnalazione della difesa, se tale duplicità sia stata oggetto di puntuale e motivata disamina da parte del giudice di appello (così, tra le altre, Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600-01). 5. Del pari privo di ogni fondamento è anche l'ultimo motivo dedotto, con cui il ricorrente ha lamentato il mancato riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche. Ad avviso del Collegio, infatti, non appare né irragionevole né contraddittoria la motivazione con cui la Corte di appello ha ritenuto l'insussistenza dei presupposti per consentire la concessione del beneficio ex art. 62-bis cod. pen., desumendo ciò dalla circostanza che l'imputato si era messo alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti e alcoliche, ed altresì tenuto conto del fatto che il comportamento da lui tenuto nel corso del giudizio non si connoterebbe di particolare meritevolezza. Il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche è, pertanto, giustificato da motivazione congrua ed esente da manifesta illogicità, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01). D'altro canto - in particolare dopo la modifica dell'art. 62-bis cod. pen. disposta dal dl. 23 maggio 2008, n. 2002, convertito con modifiche dalla I. 24 luglio 2008, n. 125 - è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto, come implicitamente avvenuto nella situazione in esame, di avere valutato e applicato i criteri ex art. 133 cod. pen. In tema di attenuanti 6 Il Consigliere estensore Il Pr idente generiche, infatti, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezzEi di tale adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da imporre un obbligo per il giudice, ove ritenga di escluderla, di doverne giustificare, sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, secondo una giurisprudenza consolidata di questa Corte, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (così, tra le tante, Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381-01). In altri termini, l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (cfr. Sez. 2, n. 38383 del 10/07/2009, Squillace ed altro, Rv. 245241-01). 6. Il ricorso deve, conclusivamente, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16 marzo 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCA COSTANTINI che ha concluso chiedendo tudito ifens_oreT) 77- Penale Sent. Sez. 4 Num. 16997 Anno 2023 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: D'ANDREA ALESSANDRO Data Udienza: 16/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 10 febbraio 2022 la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Pisa del 20 novembre 2019 con cui NS HA, in esito a giudizio abbreviato, era stato condannato, riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 589-bis, comma 7, cod. pen. in regime di equivalenza con l'aggravante di cui al successivo comma 8, alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione, con interdizione dai pubblici uffici, revoca della patente di guida e condanna al risarcimento dei danni alle parti civili costituite, in ordine al delitto di cui agli artt. 589-bis, commi 3 e ultimo, cod. pen. 1.1. E' stata, in particolare, riconosciuta la penale responsabilità del NS per avere per imprudenza, negligenza ed imperizia, oltre che per violazione dell'art. 141 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nel circolare alla guida di un furgone in autostrada alla velocità di circa 100 Km/h, omettendo di mantenere la necessaria attenzione e di porre in essere le manovre di emergenza utili ad evitare l'impatto, investito SA AI e HA AH DD, che si trovavano a piedi all'interno della carreggiata nei pressi della linea delimitante la corsia di emergenza, cagionando, in conseguenza dell'urto, il decesso dell'SA e lesioni all'ID AH giudicate guaribili in un periodo superiore a 40 giorni, altresì provocando, a seguito del tamponamento di un'autovettura ferma nella corsia di emergenza, lesioni a FE Da TO CA, trasportata a bordo dell'auto guidata dal NS. Con l'aggiravante di aver commesso il fatto guidando in stato di alterazione da assunzione di alcol e di cocaina. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo tre motivi di ricorso. Con il primo ha eccepito mancanza e manifesta illogicità della motivazione, lamentando che la Corte di appello avrebbe confermato il giudizio di colpevolezza all'esito di un'asettica riproposizione delle argomentazioni espresse dal giudice di primo grado, senza valutare, in chiave critica, i rilievi formulati da parte della difesa. Con la seconda doglianza il ricorrente ha lamentato violazione di legge in ordine all'erronea applicazione dell'art. 589-bis cod. pen. Ritiene il NS che la sua condotta non avrebbe violato nessuno dei tre fondamentali obblighi comportamentali - indicati dalla giurisprudenza di legittimità - caratterizzanti il dovere di attenzione necessario ai fini 2 dell'avvistamento dei pedoni, considerato che: aveva ben ispezionato la strada di percorrenza, trattandosi di un tratto rettilineo connotato da condizioni regolari e da una buona visibilità per circa 300 metri;
aveva mantenuto un costante controllo del veicolo, adeguandone la velocità alla situazione specifica, con relativa riduzione di essa ben al di sotto del limito massimo consentito;
aveva previsto tutte le situazioni che la comune esperienza comprende, considerato che l'urto si era verificato perché con una manovra non consentita, del tutto improvvisa ed imprevedibile, era stato intralciato da un pedone intento ad attraversare la sede autostradale. L'anomalo e imprevedibile comportamento delle persone offese avrebbe, pertanto, determinato l'esclusione di ogni profilo di colpa ascrivibile all'imputato, con conseguente esonero di ogni sua responsabilità. Con il terzo motivo il NS ha dedotto, infine, violazione di legge in ordine all'erronea applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. L'impugnata sentenza avrebbe, infatti, erroneamente escluso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche pur a fronte dello stato di incensuratezza dell'imputato, del buon comportamento processuale e della condotta collaborativa da lui mantenuta, nonché dell'integrale risarcimento effettuato in favore dei soggetti danneggiati. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. La difesa ha depositato conclusioni scritte, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. 2. L'esame della gravata sentenza consente, infatti, di constatare come le censure in questa sede proposte sostanzialmente ripropongano le medesime doglianze dedotte nel giudizio di appello, rispetto alle quali non può che ribadirsi quanto già, più volte, chiarito da parte di questa Corte, per cui è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità 3 della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01). 3. In ogni modo, a prescindere dalla decisività della superiore argomentazione, il Collegio osserva come le prime due censure di fatto afferiscano alla ricostruzione della dinamica dell'incidente e all'interpretazione delle prove assunte - a dire del NS effettuata senza un adeguato vaglio delle proprie argomentazioni difensive - perciò inerendo ad aspetti non passibili di valutazione da parte di questa Corte. In tema di sindacato del vizio di motivazione, infatti, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi - dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti - e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così, tra le tante, Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv, 203428-01). Esula, quindi, dai poteri di questa Corte la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l'illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per cassazione, essere di macroscopica evidenza (cfr. Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794-01; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessinnone e altri, Rv. 207944-01). Sono precluse al giudice di legittimità, pertanto, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., fra i molteplici arresti in tal senso: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601- 01; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507-01). E', conseguentemente, sottratta al sindacato di legittimità la valutazione con cui il giudice di merito esponga, con motivazione logica e congrua, le ragioni del proprio convincimento. Per altro verso, in virtù di un consolidato orientamento ermeneutico di questa Corte di legittimità, gli aspetti riguardanti la ricostruzione della dinamica di un sinistro stradale, che attengono necessariamente al fatto, sono rimessi all'apprezzamento del giudice della cognizione e risultano insindacabili ove non si 4 individuino evidenti vizi di carattere logico nella motivazione (cfr., in particolare, Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Baldisseri, Rv. 271679-01, per la quale la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione). 4. Ebbene, nel caso di specie può senz'altro ritenersi che la Corte territoriale, senza limitarsi ad un'acritica riproposizione delle motivazioni rese dal primo giudice, ed invece dando puntuale riscontro ai singoli motivi di appello dedotti dall'imputato, abbia fornito una chiara rappresentazione degli elementi di fatto considerati nella propria decisione, oltre che della modalità maggiormente plausibile con cui il sinistro è da ritenersi sia accaduto. Il giudice di appello, cioè, ha compiutamente ricostruito la dinamica del sinistro sulla base del complessivo quadro probatorio, evidenziando come l'investimento fosse certamente da addebitarsi al ricorrente che, considerate le condizioni di tempo e di strada, avrebbe avuto modo di avvedersi della presenza dei pedoni sul limite destro della semicarreggiata ed evitare l'impatto, allargando la propria traiettoria di marcia. E' risultato comprovato, infatti, come la carreggiata teatro del sinistro fosse rettilinea e come vi fosse una visibilità totale, rispetto al punto di investimento, di circa 300 metri, rendendo oltremodo non credibile la versione resa dal NS, per cui l'impatto sarebbe avvenuto per un'imprevedibile ed anomala condotta posta in essere dalle persone offese, che avrebbero improvvisamente attraversato la sede autostradale. Pur essendo certo che le vittime non si sarebbero dovute trovare in quel tratto di strada, la Corte di merito ha, infatti, accertato che vi erano tutte le condizioni per poter evitare il loro investimento, come poco prima effettuato alla loro vista dalla teste Roma Ilaria, e come, invece, non operato da parte del NS che, per come congruamente ritenuto dai giudici di appello, ha colposamente provocato l'incidente per non aver tempestivamente avvistato i due pedoni sul margine della carreggiata, «perché distratto, tanto è vero che non ha ridotto la velocità e non è riuscito a spostarsi verso il centro della carreggiata, per evitare l'impatto; è indimostrato che egli non avesse la possibilità di compiere tale manovra, mentre è del tutto probabile che egli non l'abbia neppure presa in considerazione. Nondimeno, l'imputato non ha dimostrato soltanto imprudenza, perché la manovra di sterzata verso la destra della carreggiata è stata più il frutto di una perdita di controllo del mezzo, posto che non può ritenersi esser stata dettata dalla necessità di evitare un ostacolo», altresì considerato che il NS era alla guida dopo avere assunto sostanze alcoliche e stupefacenti, con 5 presumibile conseguente incidenza sulla sua capacità di controllare il mezzo e di avere prontezza di riflessi nell'affrontare situazioni critiche. In ragione della rappresentata motivazione, allora, non appare esservi dubbio di sorta in ordine al fatto che le censure mosse dal NS circa l'erroneità della ricostruzione dei fatti e la mancata considerazione di alcuni decisivi elementi di valutazione si appalesano, nella sostanza, come volte ad ottenere solo una rivalutazione del materiale probatorio raccolto in sede di merito, il che, avuto riguardo alla coerenza ed alla logicità della motivazione resa, appare del tutto infondato. D'altro canto, gli elementi dedotti dal ricorrente possono, al più, valere a suggerire una lettura alternativa delle emergenze probatorie, ma non di certo a ribaltarne l'esito in modo univoco, con ciò che ne consegue in termini di affermazione della penale responsabilità dell'imputato. E' noto, in proposito, come il principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" non possa essere utilizzato, nel giudizio di legittimità, per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto emerse in sede di merito su segnalazione della difesa, se tale duplicità sia stata oggetto di puntuale e motivata disamina da parte del giudice di appello (così, tra le altre, Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600-01). 5. Del pari privo di ogni fondamento è anche l'ultimo motivo dedotto, con cui il ricorrente ha lamentato il mancato riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche. Ad avviso del Collegio, infatti, non appare né irragionevole né contraddittoria la motivazione con cui la Corte di appello ha ritenuto l'insussistenza dei presupposti per consentire la concessione del beneficio ex art. 62-bis cod. pen., desumendo ciò dalla circostanza che l'imputato si era messo alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti e alcoliche, ed altresì tenuto conto del fatto che il comportamento da lui tenuto nel corso del giudizio non si connoterebbe di particolare meritevolezza. Il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche è, pertanto, giustificato da motivazione congrua ed esente da manifesta illogicità, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01). D'altro canto - in particolare dopo la modifica dell'art. 62-bis cod. pen. disposta dal dl. 23 maggio 2008, n. 2002, convertito con modifiche dalla I. 24 luglio 2008, n. 125 - è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto, come implicitamente avvenuto nella situazione in esame, di avere valutato e applicato i criteri ex art. 133 cod. pen. In tema di attenuanti 6 Il Consigliere estensore Il Pr idente generiche, infatti, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezzEi di tale adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da imporre un obbligo per il giudice, ove ritenga di escluderla, di doverne giustificare, sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, secondo una giurisprudenza consolidata di questa Corte, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (così, tra le tante, Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381-01). In altri termini, l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (cfr. Sez. 2, n. 38383 del 10/07/2009, Squillace ed altro, Rv. 245241-01). 6. Il ricorso deve, conclusivamente, essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16 marzo 2023