Articolo 10 della Legge 8 novembre 1984, n. 750
Articolo 9Articolo 11
Versione
10 novembre 1984
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Versione
25 giugno 1994
Art. 10.
AI fini dell'esercizio della professione di veterinario in altri Paesi delle Comunita' europee da parte di veterinari cittadini italiani sono necessari i seguenti certificati:
a) certificato comprovante il possesso dei diplomi di cui all'allegato rilasciati dalle autorita' competenti;
b) certificato di buona condotta;
c) certificato d'iscrizione all'albo rilasciato dall'ordine dei veterinari della provincia nella quale il veterinario e' iscritto;
d) per i veterinari cittadini italiani che si trovano nelle condizioni previste dal successivo articolo 13, e' altresi' necessario un attestato rilasciato dal Ministero della sanita' comprovante l'effettivo esercizio della professione per il periodo indicato nel predetto articolo. ((Ove richiesto dallo Stato membro ospitante, per i veterinari che hanno iniziato la formazione in Italia in data anteriore al 1 gennaio 1985, attestato, rilasciato dal Ministero della sanita', di conformita' alla formazione prevista dalla normativa comunitaria ovvero di effettivo e lecito esercizio della professione per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio dell'attestato.))
Entrata in vigore il 25 giugno 1994