Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/02/2003, n. 9678
CASS
Sentenza 3 febbraio 2003

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In tema di ricusazione, solo quando la dichiarazione ricusatoria risulti "prima facie" infondata, si giustifica la dichiarazione di inammissibilità con la procedura "de plano" e senza ritardo, occorrendo, in caso diverso, e cioè ove appaia un "fumus boni juris" che ne giustifichi il passaggio all'esame del merito, l'adozione della procedura prevista dall'art.127 cod. proc. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/02/2003, n. 9678
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9678
    Data del deposito : 3 febbraio 2003

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