Sentenza 26 settembre 2007
Massime • 2
L'art. 370 cod.proc.pen. presuppone un atto formale di delega contenente l'espressa indicazione degli adempimenti delegati ed i limiti della delega, necessario anche al fine di documentare l'ottemperanza alla delega ricevuta; ne consegue che la delega orale deve ritenersi inesistente.
In tema di ricognizioni personali, l'inosservanza delle prescrizioni di cui agli artt. 213 e 214 cod. proc. pen. non è sanzionata a pena di nullità nè di inutilizzabilità dell'atto. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto priva di rilievo l'inosservanza delle modalità di svolgimento di una ricognizione personale attinenti alle caratteristiche fisiche delle persone tra cui va collocato l'indagato, non selezionati fra quelli dotati di caratteristiche fisio-somatiche somiglianti allo stesso).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/09/2007, n. 38619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38619 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI IORIO Giorgio - Presidente - del 26/09/2007
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 1215
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - N. 022817/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NO ER, N. IL 14/01/1984;
avverso ORDINANZA del 22/05/2007 TRIB. LIBERTÀ di TARANTO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAPPIA PIETRO;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. GIALANELLA Antonio, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente alla adeguatezza della misura della custodia in carcere, con rigetto nel resto. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza del 7.5.2007 il GIP del Tribunale di Taranto disponeva l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di NO GI, siccome indagato dei reati di furto di autovettura e rapina aggravata, commessa quest'ultima in danno di EO FR, titolare di un distributore di carburante. Avverso tale ordinanza proponeva istanza di riesame il NO contestando le motivazioni poste dal GIP a fondamento del provvedimento suddetto.
Con ordinanza in data 22.5.2007 il Tribunale del riesame di Taranto rigettava l'istanza condannando l'impugnante al pagamento delle spese del procedimento.
Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione il predetto NO GI lamentando la violazione di legge sotto diversi profili.
Col primo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione agli artt. 361, 370, 178 c.p.p., lett. b), e art. 273 c.p.p., per avere gli agenti di P.S.
effettuato l'individuazione personale di persona sottoposta a fermo di P.G., e quindi non libera, con modalità assolutamente contrastanti con il principio della salvaguardia della genuina acquisizione del dato investigativo. In particolare rileva il ricorrente che tale individuazione era stata effettuata dagli agenti di P.G. su delega orale del P.M., in violazione della disposizione dell'art. 370 c.p.p., comma 1, che prevedeva tale possibilità di delega solo nei confronti dell'indagato che si trovasse in stato di libertà, con conseguente nullità dell'atto ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. b). Il rilievo è manifestamente infondato ove si osservi che la disposizione di cui alla norma suddetta, nel parlare di "attività di indagine ed atti specificamente delegati", fa evidentemente riferimento ad un atto formale di delega, contenente l'espressa indicazione degli adempimenti delegati ed i limiti di tale delega, ed altresì necessario al fine di dimostrare e documentare l'ottemperanza alla disposizione di cui al predetto art. 370 c.p.p.. Ne consegue che la delega orale equivale a carenza di delega. Posto ciò si pone il problema dei poteri della P.G. in assenza di delega da parte del P.M.; problema risolto dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso che, stante il principio della atipicità degli atti di indagine della polizia giudiziaria, alla stessa compete il potere - dovere di compiere di propria iniziativa, finché non abbia ricevuto dal P.M. direttive di carattere generale o deleghe specifiche per singole attività investigative, tutte le indagini che ritiene necessarie ai fini dell'accertamento del reato e della individuazione dei colpevoli, trattandosi in buona sostanza di atti di indagine finalizzati ad orientare l'investigazione, e quindi anche quegli atti ricognitivi che quest'ultima finalità sono diretti a conseguire. Consegue da ciò che l'individuazione personale effettuata dalla polizia giudiziaria, pur essendo priva di valenza probatoria nel dibattimento ai fini del giudizio di responsabilità, ben può essere posta a fondamento di una misura cautelare, poiché lascia fondatamente ritenere che possa sboccare in un atto di riconoscimento, formale o informale, o in una testimonianza che tale individuazione confermi, sì da costituire il fondamento di una prognosi di affermazione di responsabilità; ciò in quanto i gravi indizi di colpevolezza, richiesti dall'art. 273 c.p.p., per l'applicazione di una misura cautelare, sono tutti quegli elementi a bcarico, di natura logico o rappresentativa, che, se pur non valgono di per sè a dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio la responsabilità dell'indagato, consentono tuttavia, per la loro consistenza, contenendo in nuce tutti o soltanto alcuni degli elementi strutturali della corrispondente prova, di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare tale responsabilità, così fondando una qualificata probabilità di colpevolezza.
Pertanto sul punto il ricorso va senz'altro dichiarato inammissibile. Col secondo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), in relazione all'art. 273 c.p.p., per avere il Tribunale fornito una versione contraddittoria ed illogica in merito alla valutazione degli elementi investigativi ritenuti integranti i gravi indizi di colpevolezza a carico del NO. In particolare rileva la difesa che il Tribunale del riesame aveva ritenuto la qualificata probabilità che l'indagato fosse l'autore dei reati in questione, senza tener nel debito conto i rilievi difensivi miranti ad evidenziare il contrasto oggettivo tra la descrizione del rapinatore effettuata dal EO nella immediatezza dei fatti e le caratteristiche fisiche del NO, ampiamente documentate in atti, sulla base di una individuazione assolutamente inattendibile stante tra l'altro le ben diverse caratteristiche somatiche dei soggetti posti a confronto con l'indagato. Orbene, per quel che riguarda quest'ultimo rilievo, concernente in definitiva la ricognizione ex art. 213 c.p.p., osserva innanzi tutto il Collegio che la omessa osservanza delle modalità di svolgimento della ricognizione per quanto attiene alle caratteristiche fisiche delle persone tra cui è collocato l'indagato, selezionandoli fra quelli dotati di caratteristiche fisio somatiche somiglianti allo stesso, si appalesa decisamente irrilevante posto che le prescrizioni di cui agli artt. 213 e 214 c.p.p., non sono stabilite a pena di nullità di talché l'omessa osservanza delle suddette modalità non è causa ne' di nullità ne' di inutilizzabilità dell'atto (Cass. sez. 3, 18.2.2002, n. 5158, rv. 223596); ne consegue che i risultati della ricognizione ben possono essere posti dal giudice a fondamento di una misura cautelare, integrando quei gravi indizi di colpevolezza, suscettibili di ulteriori conferme nel corso del dibattimento, richiesti dall'art. 273 c.p.p.. Per quel che riguarda le discrasie rilevate dal ricorrente in ordine al detto riconoscimento, con riferimento alla presenza di un tatuaggio sulla parte anteriore destra del collo dell'indagato e di un neo sulla parte superiore destra del labbro nonché alla capigliatura dell'interessato, osserva il Collegio che i giudici del Tribunale del riesame hanno evidenziato la non conducenza dei rilievi suddetti, con dovizia di argomentazioni che a questa Corte appaiono assolutamente corrette e condivisibili, ove si osservi che l'ora tarda, le scarse condizioni di luce, la situazione di indubbia concitazione della parte offesa, ben potevano giustificare la mancata focalizzazione da parte del EO di alcuni particolari concernenti la persona del rapinatore, e la non corretta descrizione della capigliatura;
trattasi pertanto di discrasie alle quali non può attribuirsi, a fronte di un riconoscimento effettuato con assoluta certezza, una valenza dirompente al fine di vanificare e nullificare il contenuto e la attendibilità del detto riconoscimento, stante la sostanziale e complessiva corrispondenza dei tratti somatici del rapinatore descritti dal LEONE a quelli dell'indagato (età, colore della carnagione, dei capelli e degli occhi, statura). Osserva in proposito il Collegio che il sindacato demandato alla Corte di Cassazione in subiecta materia ha un orizzonte circoscritto, dovendo essere limitato, per espresso disposto normativo, al riscontro dell'esistenza di un logico e coerente apparato argomentativo, verificando che la motivazione sia effettiva e non meramente apparente, che non sia manifestamente illogica, che non sia contraddittoria.
Non può pertanto dubitarsi che nel caso di specie ci troviamo in presenza di un quadro probatorio di indubbia gravita, basato su elementi attualmente certi, ed idonei a fondare un apprezzabile fumus di colpevolezza, dovendosi in proposito rilevare che in sede di giudizio de liberiate gli indizi non vanno valutati secondo gli stessi parametri richiesti nel giudizio di merito, per come risulta dal fatto che l'art. 273 c.p.p., richiama espressamente il terzo e quarto comma dell'art. 192 c.p.p., ma non il secondo comma del medesimo articolo.
Anche il suddetto motivo di ricorso si appalesa pertanto manifestamente infondato.
Col terzo motivo di gravame il ricorrente lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), in relazione agli artt. 274 e 275 c.p., per manifesta illogicità della motivazione in relazione alla valutazione delle esigenze cautelari, quantomeno con riferimento alla applicazione di una misura cautelare meno affittiva. In particolare rileva il ricorrente che le modalità di realizzazione della condotta e l'unico precedente risalente a circa due danni addietro non consentivano di ritenere quella elevata probabilità, richiesta dalla norma, di reiterazione di reati della stessa specie;
come pure la condotta antecedente al suo fermo, allorché, convocato presso gli uffici di P.G., ebbe a recarsi senza alcuna esitazione negli uffici suddetti, induceva a ritenere la idoneità di una misura meno affittiva, quale quella degli arresti domiciliari, a garantire quelle esigenze di social prevenzione cui era finalizzato il regime della detenzione.
Anche tale motivo è manifestamente infondato.
Ed invero, posto che la presentazione a seguito di convocazione negli uffici di P.G. può rilevare ai fini dell'insussistenza del pericolo di fuga, ma non del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie (posto dal GIP a fondamento della applicazione della misura di detenzione in carcere), rileva il Collegio che il Tribunale del riesame ha correttamente richiamato la spiccata determinazione e capacità a delinquere dell'indagato desumibile dalla circostanza che la rapina era stata preceduta dal furto dell'autovettura con la quale detta rapina sarebbe stata consumata, sia dalla valutazione della personalità dell'interessato in quanto soggetto gravato da precedenti penali e pendenze giudiziarie per analoghi delitti. Tali elementi dimostrano una forte propensione alla commissione di altri delitti, dovendosi escludere il carattere occasionale dell'episodio in questione, e rendono evidente come l'unica misura idonea a salvaguardare le esigenze di tutela della collettività, attesa l'elevata trasgressività del prevenuto, fosse quella della custodia in carcere.
Il ricorso deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile, e tale declaratoria comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, potendosi ravvisare profili di colpa, anche la condanna al versamento della somma di Euro mille alla Cassa delle Ammende. A norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, copia del presente provvedimento va trasmessa al Direttore dell'istituto penitenziario dove il ricorrente è ristretto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00, alla Cassa delle ammende. Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 26 settembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2007