Cass. pen., sez. II, sentenza 26/09/2007, n. 38619
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Sentenza 26 settembre 2007

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L'art. 370 cod.proc.pen. presuppone un atto formale di delega contenente l'espressa indicazione degli adempimenti delegati ed i limiti della delega, necessario anche al fine di documentare l'ottemperanza alla delega ricevuta; ne consegue che la delega orale deve ritenersi inesistente.

In tema di ricognizioni personali, l'inosservanza delle prescrizioni di cui agli artt. 213 e 214 cod. proc. pen. non è sanzionata a pena di nullità nè di inutilizzabilità dell'atto. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto priva di rilievo l'inosservanza delle modalità di svolgimento di una ricognizione personale attinenti alle caratteristiche fisiche delle persone tra cui va collocato l'indagato, non selezionati fra quelli dotati di caratteristiche fisio-somatiche somiglianti allo stesso).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 26/09/2007, n. 38619
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 38619
    Data del deposito : 26 settembre 2007

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