Sentenza 31 gennaio 2017
Massime • 1
L'interesse dell'indagato a ricorrere per cassazione contro il provvedimento di convalida dell'arresto, al quale non sia seguita l'applicazione di una misura cautelare, non può presumersi, avendo l'interessato l'onere di manifestare, in termini positivi e univoci, la sua intenzione di servirsi della pronuncia richiesta per proporre l'azione di riparazione per l'ingiusta detenzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 31/01/2017, n. 9167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9167 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2017 |
Testo completo
09167-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 31/01/2017 Composta da: Sent. n. sez. 117/2017 CARLO ZAZA -Presidente REGISTRO GENERALE SERGIO GORJAN N.24097/2016 ROSA PEZZULLO Rel. Consigliere - ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI IRENE SCORDAMAGLIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN IU nato il [...] avverso l'ordinanza del 10/05/2016 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO sentita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
5, IA LI, dhe kachisto lette/sentite le conclusioni del PG I right ael warys Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO Con ordinanza del 10 maggio 2016 il Giudice per le indagini preliminari 1- del Tribunale di Busto Arsizio convalidava l'arresto di UL FA, sorpreso nella flagranza del delitto previsto dall'art. 497 bis cod. pen... 2 - Propone ricorso l'indagato, a mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in quattro motivi. 2 1 Con il primo motivo deduce la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 127 e 185 cod. proc. pen., non avendo l'indagato ricevuto rituale comunicazione dell'udienza di convalida. L'atto di fissazione della stessa, infatti, era stato comunicato al difensore di ufficio presso il quale il FA aveva eletto domicilio ma in modo invalido. - 2- Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge, ed in 2 particolare degli artt. 143, 386 e 391 cod. proc. pen., deducendo l'omessa declaratoria della nullità dell'informazione di garanzia e dell'elezione di domicilio per la mancata traduzione di tali atti nella lingua conosciuta dall'indagato. Gli atti erano stati tradotti in inglese e non in ucraino o in russo che erano le lingue conosciute dal FA. Irrilevante era il richiamo all'opera di un interprete dal russo posto che non ve ne era conferma scritta. L'eccezione era stata prontamente avanzata con memoria ma né accolta né, poi, sanata (Cass. n. 47739/2015; n. 6623/2016). Era pertanto invalida anche l'elezione di domicilio. L'elezione era inoltre invalida perché era assente ogni rapporto fiduciario fra il difensore e l'indagato che si era limitato ad eleggere domicilio presso il difensore d'ufficio senza neppure indicarlo nominativamente (Cass. 239222/2008). 2 3 Con il terzo motivo lamenta la violazione di legge, ed in particolare degli artt. 157, 159, 160 e 169 cod. proc. pen., in relazione alla notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza di convalida per i motivi sopra esposti. 2 4 Con il quarto motivo deduce la violazione di legge, ed in particolare dell'art. 161 cod. proc. pen., ed il difetto di motivazione in riferimento al fatto che, anche se si dovesse ritenere validamente eletto il domicilio, il difensore aveva tempestivamente rifiutato di ricevere le comunicazioni per conto dell'assistito di ufficio (Cass. n. 31658/2010; n. 40944/2011; 19172/2016). Né si era determinata alcuna sanatoria, ad esempio ritenendo che la notifica dell'atto fosse stata fatta ai sensi del quarto comma dell'art. 161 cod. proc. pen.. 3 Il Procuratore generale presso questa Corte, nella persona del sostituto Felicetta Marinelli, chiede il rigetto del ricorso, ritenendo pienamente valida ed efficace l'elezione di domicilio effettuata dal ricorrente. 1 Il difensore d'ufficio, infatti, non poteva rifiutare la notifica e nel verbale di arresto si era precisato che ci si era avvalsi dell'opera di un interprete di lingua russa. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile.
1 - UL FA è stato tratto in arresto in flagranza di reato. Ancor prima della convalida dell'arresto è stato posto in libertà perché il pubblico ministero non intendeva chiedere misure di cautela personale, tanto che l'udienza per la convalida si era svolta alcuni mesi più tardi. Ciò premesso, il difensore dell'indagato non ha dedotto l'interesse del FA ad ottenere una pronuncia di legittimità sull'avvenuto convalida dell'arresto e si deve, invece, ricordare che l'interesse dell'indagato a ricorrere per cassazione contro il provvedimento di convalida dell'arresto, al quale non sia seguita l'applicazione di una misura cautelare, non può presumersi, avendo l'interessato l'onere di manifestare, in termini positivi e univoci, la sua intenzione di servirsi della pronuncia richiesta per proporre l'azione di riparazione per l'ingiusta detenzione (Sez. 6, n. 13522 del 13/02/2009, Calia, Rv. 244141). E ciò assorbe tutte le censure mosse nel ricorso. 2 In ogni caso deve ricordarsi che l'irritualità dell'elezione di domicilio per - le notificazioni eseguita dall'indagato presso un soggetto - nella specie, il difensore nominando "ex officio" a norma dell'art. 97 cod. proc. pen. la cui - identità gli sia sconosciuta nel momento in cui la effettua, non osta all'operatività del disposto dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., a norma del quale la notifica è effettuata mediante consegna al difensore quando, nei casi previsti dai commi primo e terzo, la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonei (da ultimo: Sez. 5, n. 47559 del 11/10/2016, Hibbi, Rv. 268145). E non è oggetto di contestazione che, nel caso in esame, sia stato notificato al difensore l'avviso di fissazione dell'udienza di convalida che deve considerarsi effettuato, per la rilevata irritualità dell'elezione di domicilio, ai sensi dell'art. 161, comma 4, codice di rito. Né poteva avere rilievo alcuno il rifiuto del difensore a ricevere l'avviso (rifiuto peraltro improponibile per la notifica perfezionata ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.) in quanto lo stesso era stato portato a conoscenza dell'autorità procedente quando già la notifica si era già perfezionata. Peraltro, siccome il rifiuto del domiciliatario di ricevere l'atto avrebbe determinato il venir meno dell'elezione di domicilio, la notifica ai sensi dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 31658 del 20/05/2010, Rei, Rv. 248099) avrebbe avuto piena validità. 2 е Da ultimo deve rilevarsi che, se è vero che l'art. 143, comma 2, cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. 4 marzo 2014 n. 32, inserisce l'informazione di garanzia fra gli atti di cui si deve disporre la traduzione scritta è altrettanto vero che lo stesso risulta essere stato tradotto oralmente al FA in lingua da lui conosciuta, il russo, tanto da avere egli adeguatamente risposto alle richieste relative all'elezione di domicilio ed alla nomina di un difensore e tanto da averlo sottoscritto. A fronte di ciò la difesa non aveva dedotto quale concreta lesione al diritto di difesa ne sarebbe stata determinata, se non quella relativa all'elezione di domicilio, peraltro risultata, anche per altre ragioni, invalida, quando non era emerso, e non era ragionevolmente prospettabile, che il medesimo, in transito nell'aeroporto di Malpensa, potesse disporre di alcun altro recapito a cui indirizzare le notifiche, per cui l'alternativa sarebbe consistita nel rifiuto ad eleggere domicilio con le conseguenti notifiche sempre ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.. 3 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 31 gennaio 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Carlo Zaza Enrico Vittorio Stanislao Scarlini fur ha مين BIOSITATA IN CANCELLERIA addi 24 FEB 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmicle/Lanzuise а онau jum 3