Sentenza 13 febbraio 2009
Massime • 1
L'interesse dell'indagato a ricorrere per cassazione contro il provvedimento di convalida dell'arresto, al quale non sia seguita l'applicazione di una misura cautelare, non può presumersi, avendo l'interessato l'onere di manifestare, in termini positivi e univoci, la sua intenzione di servirsi della pronuncia richiesta per proporre l'azione di riparazione per l'ingiusta detenzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/02/2009, n. 13522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13522 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 13/02/2009
Dott. GRAMENDOLA Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 371
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 2657/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA RA nel procedimento nei confronti del medesimo, n. a Gravina in Puglia il 18 aprile 1967;
avverso l'ordinanza di convalida dell'arresto del 30 maggio 2008 del Tribunale di Bari - sezione distaccata di Altamura;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
letta la requisitoria scritta del Procuratore Generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
RA IA veniva arrestato, alle ore 19, 30 del 28 maggio 2008, nella quasi flagranza dei reati di maltrattamenti e di lesioni di cui agli artt. 572 e 582 c.p. in danno della moglie IF HE. Il medesimo veniva tradotto nella casa circondariale di Bari, a seguito di disposizione del Procuratore della Repubblica, immediatamente avvisato dalla polizia giudiziaria. Con il provvedimento in epigrafe il giudice convalidava l'arresto ma non applicava alcuna misura cautelare. Disponeva quindi con lo stesso provvedimento l'immediata liberazione dell'arrestato se non detenuto per altra causa.
Avverso l'ordinanza di convalida dell'arresto RA IA propone ricorso per cassazione.
Deduce i seguenti motivi: 1) Mancanza di motivazione "per deficit grafico" dell'ordinanza, da ritenersi mancante per essere stata vergata a mano dell'estensore con grafia di difficile comprensione. 2) Violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3, e art. 391 c.p.p. e mancanza di motivazione. L'ordinanza mancherebbe di esporre le concrete e specifiche ragioni per le quali andava convalidato l'operato della polizia giudiziaria, in particolare in ordine ai termini di cui all'art. 386 c.p.p., comma 3, e art. 558 c.p.p., comma 4, e in ordine alla ricorrenza dei presupposti della flagranza (fumus commissi delicti).
3) Violazione degli artt. 382 e 391 c.p.p. nonché dell'art. 572 c.p.p.. Erroneamente si sarebbe ritenuta sussistente l'ipotesi di quasi flagranza con conseguente illegittimità dell'arresto, non essendo stato colto all'atto di commettere un reato: il giudice non fa riferimento alla quasi flagranza e all'inseguimento da parte della polizia, ipotesi ricorrente nella specie. In ogni caso, la quasi flagranza era cessata perché egli si era subito presentato al commissariato di polizia e la fuga era cessata: non poteva quindi essere arrestato.
4) Violazione degli artt. 381 e 391 c.p.p. e art. 572 c.p.. Il giudice aveva omesso di motivare sui presupposti dell'arresto facoltativo, vale a dire sulla gravità del fatto e sulla pericolosità dell'arrestato.
Osserva la Corte che il ricorso è inammissibile.
Va premesso che la più recente giurisprudenza di questa Corte di Cassazione in tema di privazione delle libertà personale e di revoca del provvedimento genetico della misura cautelare della custodia in carcere (pienamente condivisa dal Collegio giudicante), ha stabilito che l'interesse dell'indagato a ottenere una pronunzia (in sede di riesame, di appello o di ricorso per cassazione) sulla legittimità dell'ordinanza che ha applicato o mantenuto la custodia cautelare, nel caso in cui quest'ultima sia stata revocata nelle more del procedimento non può presumersi, ma deve essere dedotto dall'indagato e il giudice ne deve valutare la concretezza ed attualità. (In motivazione la Corte ha osservato che anche l'eventuale interesse dell'indagato a precostituirsi il titolo in funzione della futura richiesta di equa riparazione per l'ingiusta detenzione ai sensi dell'art. 314 c.p.p., comma 2 deve essere manifestato in termini positivi ed univoci)". Sez. 6, Sentenza n. 9943 del 15 novembre 2006 Cc (dep. 08 marzo 2007); Cass. Sez. 6, Sentenza n. 3531 del 14 gennaio 2009 Cc. (dep. 27 gennaio 2009). Ritiene il Collegio giudicante che la ratio decidendi di cui al predetto orientamento giurisprudenziale sussista anche nel caso, quale quello di specie, di convalida dell'arresto non seguito dalla applicazione di misura cautelare alcuna. Nella fattispecie, il ricorrente non ha specificato quale interesse concreto avesse a far accertare la insussistenza delle ragioni per la convalida. Se è vero che la Corte costituzionale con sentenza del 2 aprile 1999 n. 109 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 314 c.p.p., comma 2, nella parte in cui non prevede che il diritto a un'equa riparazione spetti anche al prosciolto per qualsiasi causa o al condannato che nel corso del procedimento sia stato sottoposto ad arresto in flagranza o a fermo di indiziato di delitto quando, con decisione irrevocabile, siano risultate insussistenti le condizioni per la convalida, e che l'indagato potrebbe avere un interesse astratto all'accertamento della insussistenza dei presupposti per la convalida per precostituirsi un titolo in funzione della futura richiesta di equa riparazione, è anche vero che è necessario che egli ne faccia espressa richiesta in termini positivi e univoci, richiesta che nella specie non è stata formulata dal ricorrente. Deve sottolinearsi tuttavia che nel caso in esame (convalida dell'arresto e immediata liberazione), il ricorso è stata proposto dopo il riacquisto dello stato di libertà (la sequenza: privazione della libertà - impugnazione - riacquisto della libertà - decisione, è sostituita dalla sequenza: privazione della libertà - riacquisto della libertà - impugnazione - decisione). Il difetto di interesse deve quindi considerarsi genetico e non sopravvenuto, con la conseguenza che deve essere adottato il provvedimento di cui all'art. 616 c.p.p.. Va pertanto dichiarata l'inammissibilità del ricorso cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 500,00 Euro in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 500,00 in favore della casa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2009