Sentenza 11 ottobre 2016
Massime • 1
L'irritualità dell'elezione di domicilio per le notificazioni eseguita dall'indagato presso un soggetto - nella specie, il difensore nominando "ex officio" a norma dell'art. 97 cod. proc. pen. - la cui identità gli sia sconosciuta nel momento in cui la effettua, non osta all'operatività del disposto dell'art. 161, comma quarto, cod. proc. pen., a norma del quale la notifica è effettuata mediante consegna al difensore quando, nei casi previsti dai commi primo e terzo, la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonei". (Nella specie si è ritenuta valida la notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio, effettuata presso lo studio del difensore di ufficio, a lui ignoto all'atto dell'elezione di domicilio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/10/2016, n. 47559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47559 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2016 |
Testo completo
4 7 5 5 9 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 11/10/2016 Composta da: Sent. n. sez. 2526/2016 STEFANO PALLA Presidente- REGISTRO GENERALE SILVANA DE BERARDINIS N.6130/2016 ROSSELLA CATENA -Rel. Consigliere - ANTONIO SETTEMBRE ALFREDO GUARDIANO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BB JA nato il [...] avverso la sentenza del 06/02/2015 del GIUDICE DI PACE di VICENZA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/10/2016, la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE Udito il Procuratore Generale in persona del STEFANO TOCCI che ha concluso per Udit i difensor Avv.; Den -Udito il Procuratore generale della repubblica presso la Corte di Cassazione, dr. Stefano Tocci, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per il reato di cui all'art. 594 cod. pen. e il rigetto, nel resto, del ricorso. - Udito, per l'imputato, l'avv. Andrea Letter, che si è riportato ai motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Ricorre BI AD avverso la sentenza del Giudice di pace di Vicenza che, all'esito di dibattimento, lo ha condannato a pena di giustizia per ingiuria, minaccia e lesioni personali volontarie in danno di El RI AS. Deduce, a motivo dell'impugnazione, la nullità della notifica del decreto di citazione a giudizio, illegittimamente effettuata a mani del difensore d'ufficio, presso cui aveva eletto domicilio. Tanto, perché l'elezione era avvenuta, su sollecitazione della polizia giudiziaria, prima della nomina del difensore, talché l'elezione era stata fatta in un luogo indeterminato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso non merita accoglimento. Ed invero, pur dovendosi riconoscere l'irritualità dell'elezione di domicilio presso soggetto il difensore nominando ex - officio ai sensi dell'art. 97 c.p.p. la cui identità sia ancora sconosciuta al - dichiarante al momento dell'elezione, non può negarsi che l'inidoneità dell'atto così compiuto sia imputabile allo stesso dichiarante, che abbia malamente esercitato la facoltà, concessagli dalla legge, di scegliere un domicilio per le notificazioni ed abbia reso operante, in tal modo, il disposto dell'art. 161 c. 4 c.p.p., a norma del quale la notifica è effettuata mediante consegna al difensore "quando, nei casi previsti dai commi 1 e 3, la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee" (vedi Cass., n. 34561 del 15/06/2010). A tale criterio ha dimostrato di volersi attenere, legittimamente, il Giudice di pace di Vicenza, avendo proceduto alla notifica al difensore d'ufficio, avv. Andrea Letter, in espressa applicazione del menzionato art. 161 c. 4, cod. proc. pen.. D'altra parte, anche a voler ritenere invalida, in ossequio ad altra giurisprudenza, l'elezione di domicilio, se l'atto di elezione presso il difensore di turno non contiene l'indicazione del nominativo del professionista, non ancora noto nelle more della comunicazione dell'apposito ufficio centralizzato del consiglio dell'ordine forense, con conseguente nullità delle notificazioni successivamente eseguite, si osserva che tale orientamento fa salvo il caso in cui 2 ош il nominativo del professionista sia stato comunicato all'interessato dall'Autorità procedente, ex art. 28 disp. att. cod. proc. pen. (Cass., n. 42911 del 2/10/2013, Rv 257163). E' quanto avvenuto nella specie, giacché lo stesso ricorrente informa che, dopo l'elezione di domicílio, fu fatta la ricerca del difensore tramite telefono e che "solo dopo tale telefonata al call-center la P.G., e l'indagato, hanno potuto apprendere che il difensore era il sottoscritto" (pagg-1-2 del ricorso). Ciò posto in relazione all'unico, infondato motivo di ricorso, deve rilevarsi che, nelle more, è intervenuta l'abrogazione dell'art. 594 cod. pen., per cui la sentenza va annullata in relazione a tale reato, con conseguente riduzione della pena. Il ricorso va rigettato nel resto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente al fatto di cui all'art. 594 cod. pen., perché non è previsto dalla legge come reato ed elimina la relativa pena di € 150 di multa;
rigetta nel resto il ricorso. Così deciso l'11/10/2016 Il Consigliere Estensore Il Presidente (Stefano Palla) (Antonio Sett ака Stifunт DISPOSITATA IN CANCILLENA adel 10 NOV 2016 IL PUNZIONARIO GIUDIZIARIO Cormel Lanzuige 3